Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19338 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.M.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Antonino Novello del Foro di Catania, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Catania, Via Vitaliano Brancati, 14;

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via del Portoghesi n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di n. 373/2019, pubblicata

il 4/6/2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio

2021 dal Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il signor B., nato a (OMISSIS)PAKISTAN(OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che lo ha rigettato con ordinanza in data 12/6/2017;

– che il provvedimento, appellato dal soccombente, è stata confermato con la sentenza di cui in epigrafe;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese per timore di ritorsioni, che ne avrebbero messo in pericolo la vita, dovendo egli testimoniare in un processo per trasporto illegale di armi;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della sostanziale inattendibilità del suo racconto, ritenuto disarticolato, pieno di contraddizioni, inverosimile e non sufficientemente circostanziato, evidenziandone, in particolare, l’incongruenza logica sul punto della permanenza, nel Paese di origine, della moglie e del figlio cui non era stata rivolta alcuna minaccia nel corso degli anni; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lettere a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lett. c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;

– che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

LA CORTE OSSERVA

Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112 c.p.c.; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per non avere il Tribunale (rectius, la Corte d’appello) riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita dello straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata, come chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia C-465/2007.

Col secondo motivo (erroneamente indicato come III) si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, una ulteriore violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 269 del 1998, art. 19; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32) con specifico riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

In sintesi, lamenta il ricorrente (senza censurare la valutazione espressa dalla Corte nissena in punto di credibilità del ricorrente):

– La violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria posto a carico dell’organo giudicante con riferimento ai presupposti di cui all’art. 14, lett. c), trascurando il valore delle circostanze di fatto specificamente richiamate in ricorso;

– La violazione dei principi in tema di protezione umanitaria;

Il primo motivo è infondato, il secondo inammissibile (il che preclude al collegio l’esame nel merito della – pur erronea – motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale).

La Corte nissena, adempiendo ai propri obblighi di cooperazione istruttoria, sulla base di COI pertinenti e aggiornate (al folio 5 della sentenza impugnata si cita il Report EASO dell’ottobre 2018), esclude motivatamente la configurabilità, nel Paese, di un conflitto armato fonte di violenza indiscriminata, predicandone l’inesistenza “anche sulla base del racconto dall’appellante” (così a f. 5, I capoverso), senza che le COI allegate dalla difesa del richiedente asilo offrano un quadro-Paese radicalmente diverso, che si ponga in insanabile contrasto con le affermazioni e le deduzioni della Corte territoriale.

Il motivo relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria è del tutto inammissibile, non contenendo alcuna censura specifica alla sentenza impugnata – limitandosi il ricorrente a richiamare, astrattamente, principi di diritto espressi da questa Corte con la sentenze 6880/2011, 1086/2012, 3347/2015, senza alcuna, benchè minima ulteriore specificazione relativa al caso di specie.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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