Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19337 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19337 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25555 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2011:
DI
BALZANO ANIELLO, elettivamente domiciliato in Roma alla
Piazza del popolo n. 18, presso lo studio dell’avv. Pietro L.
Frisani di Firenze, che lo rappresenta e difende, per procura
dell’8 settembre 2011 su foglio separato e spillato al
ricorso per cassazione e chiede di ricevere le comunicazioni
di cancelleria ai recapiti: p.frisani@studio frisani.com o
pietrofrisani@pec.ordineavvocatifirenze.it . FAX 055/2741039.

Data pubblicazione: 21/08/2013

RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
ministro in carica, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei

da questa rappresentato e difeso.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza n. 45404.
del 24 maggio – 2 agosto 2011. Udita, all’udienza del 18
giugno 2013, la relazione del cons. dr. Fabrizio Forte. Udito
il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dr.
Immacolata Zeno, che conclude per l’accoglimento del ricorso
principale e il rigetto dell’incidentale.
Svolgimento del processo

Con ricorso del 23 settembre 2010 Aniello Balzano ha
convenuto in riassunzione, dopo analoga domanda proposta alla
Corte d’appello di Lecce, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dinanzi alla Corte d’appello di Potenza e ha chiesto
che lo stesso fosse condannato a pagare l’equa riparazione
dei danni da irragionevole durata di un processo dinanzi al
TAR per la Puglia di Lecce.
Tale processo era infatti iniziato con ricorso del Balzano
iscritto a ruolo 1’8 luglio 1998 contro un provvedimento di
recupero crediti nei suoi confronti, quale erede di dette
somme già spettanti al suo dante causa Balzano Vincenzo,

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Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato e

deciso da sentenza del 17 luglio 2007 n. 2777 che ha accolto
il ricorso dopo nove anni e a seguito d’istanza di prelievo
del maggio 2006.
Il Ministero convenuto si è costituito e ha eccepito la

autenticazione delle sottoscrizioni del ricorrente nelle
procure sul ricorso originario e in quella sulla comparsa di
riassunzione seguita alla declaratoria d’incompetenza della
Corte d’appello di Lecce.
La Corte d’appello di Potenza, con decreto del 2 agosto 2011,
ha rilevato anzitutto che le procure allegate al ricorso
proposto a Lecce, consistevano in altrettanti fogli separati
e materialmente congiunti al ricorso, con chiara soluzione di
continuità con questo e con contenuto generico ed equivoco,
non avendo riferimento esplicito al presente giudizio ed
essendo riferibile anche a giudizi diversi.
Il decreto riporta integralmente l’atto di procura con il
quale il Balzano ha delegato “a rappresentarlo e difenderlo
nel presente procedimento ex art. 2 legge 89/2001 in ogni
fase e grado, anche di impugnazione, di esecuzione e
cautelare, il Prof. Avv. Pietro L. Frisani del foro di
Firenze, a lui conferendo ogni più ampia facoltà di legge
inerente al mandato, comprese quella di transigere,
conciliare, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti e
accettare atti di rinunzia, incassare somme e quietanzare,
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inammissibilità del ricorso, per diversità delle firme di

chiedere misure cautelari, notificare precetti, promuovere
procedure esecutive anche presso terzi, farsi sostituire,
eleggere domicilio, nominare procuratori”.
Afferma la Corte d’appello che, per l’art. 3 della legge n.

proporsi da “un difensore munito di procura speciale”, alla
fattispecie devono applicarsi i medesimi principi elaborati
dalla giurisprudenza in ordine alla procura nel ricorso per
cassazione, valida anche se rilasciata su foglio separato,
purché abbia uno specifico riferimento all’atto cui è
materialemente collegata.
Per tale procura rileva infatti non solo il collegamento
fisico ma anche quello funzionale, che la rende idonea a
conferire l’incarico per il processo di cui all’atto cui è
collegata, sempre che sul piano temporale il conferimento di
poteri appaia chiaramente anteriore al ricorso.
La Corte d’appello ha ritenuto irrilevante per accertare la
specialità della procura sul ricorso introduttivo dell’azione
d’equa riparazione il riferimento al “presente procedimento”,
in ragione della soluzione di continuità tra essa e il
ricorso cui era collegata, ed ha dichiarato improponibile la
domanda, con preclusione di ogni altra questione di merito e
compensando integralmente le spese del grado tra le parti.
Per la cassazione di tale decreto del 2 agosto 2011, il
Balzano propone ricorso notificato il 21 – 25 ottobre 2011

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89 del 2001, in quanto la domanda di equa riparazione deve

cui replica il Ministero con controricorso e ricorso
incidentale condizionato notificato lunedì 5 dicembre 2011.
Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti í due ricorsi, principale e

dell’art. 335 c.p.c.
1.1. Il primo motivo del ricorso principale del Balzano
deduce violazione dell’art. 83 c.p.c., in relazione alla
materiale congiunzione al ricorso proposto ai sensi dell’art.
2 della L. 25 marzo 2001 n. 89 delle procure rilasciate su
fogli separati e collegati meccanicamente all’atto
introduttivo del giudizio / cui si riferisce il conferimento
dei poteri all’avvocato Frisani.
Ad avviso del ricorrente í rilievi della Corte d’appello di
Potenza per cui le procure sono in rapporto di soluzione di
continuità con l’atto introduttivo del giudizio, mentre si
sarebbero facilmente potute apporre “in calce al ricorso
medesimo,

sì da costituirne parte integrante”, non

giustificano la nullità della procura da essa rilevata.
Deduce il Balzano l’irrilevanza dei modi e delle forme di
congiunzione tra procura e ricorso, prevedendo la legge solo
il collegamento materiale tra i due atti che, nel caso, vi è
stato, non essendo necessario il completo riempimento dell’
ultima pagina del ricorso o dell’ atto introduttivo prima
della procura su foglio separato per la validità di questa.
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incidentale, contro lo stesso provvedimento ai sensi

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte che esclude la
necessità di una cucitura meccanica, purché emerga sicura la
provenienza dell’atto dalla parte legittimata a conferire il
potere di rappresentanza al difensore (Cass. 27 maggio 2009

c.p.c. esclude la necessità di timbri di congiunzione del
foglio su cui è l’atto conferitivo dei poteri con quello
introduttivo del giudizio, essendo sufficiente la mera
materiale congiunzione tra tali atti.
1.2. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia
motivazione contraddittoria della sentenza ai sensi dell’art.
360 n. 5 c.p.c., in rapporto alla riferibilità della procura
al giudizio cui faceva riferimento l’atto cui era collegata,
avendo erroneamente la Corte d’appello ritenuto generica una
procura in cui era espresso il riferimento al tipo di
giudizio per cui essa era stata rilasciata (l’atto
testualmente sì riferiva al procedimento ex art. 2 L.
89/2001), anche se tale necessario riferimento non è imposto
da alcuna espressa norma di legge.
2. Il ricorso principale è fondato, avendo la procura per il
giudizio promosso dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, il
contenuto riportato in decreto, da cui risulta che l’atto
non ha un riferimento generale o generico al giudizio per cui
è stato conferito il potere di difesa e rappresentanza ma
contiene il richiamo espresso “al presente procedimento, ex

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n. 12332), il ricorrente afferma che la lettera dell’art. 83

art. 2 della legge n. 89/2001”, che altro non può essere che
quello introdotto dal ricorso che precede il foglio separato
e materialmente congiunto contenente la procura.
In tal senso milita pure il deposito contestuale del ricorso

congiunta che, ai sensi dell’art. 83 del c.p.c., non può che
avere ad oggetto la rappresentanza e difesa nel giudizio
introdotto con l’atto in calce al quale essa è scritta, sia
pure su foglio separato e collegato materialmente a tale atto
(nello stesso senso S.U. 18 settembre 2009 n. 13666, e Cass.
8 aprile 2011 n. 8126 e ord. 23 dicembre 2010 n. 26059).
Pur risultando chiari i riferimenti anche ad eventuali altri
giudizi “di impugnazione, di esecuzione e cautelare”, appare
palese il riferimento al processo di equa riparazione “in
ogni fase e grado”, che altro non può essere che quello
oggetto della domanda di cui all’atto cui la procura accede,
anche se scritta su foglio separato, per cui essa è da
ritenere valida e rituale con l’autenticazione dal difensore
e la conseguente proponibilità del ricorso.
3. L’accoglimento del ricorso principale impone l’esame di
quello incidentale condizionato.
3.1. Il primo motivo di ricorso incidentale deduce violazione
degli artt. 2934 e ss. e 2964 c.c., in relazione all’art. 360
n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di
pronunciarsi sull’applicabilità alla fattispecie della
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introduttivo e della procura ad esso “materialmente”

prescrizione decennale, potendosi chiedere l’equo indennizzo
pur nella pendenza del processo durato eccessivamente.
3.2. Il secondo motivo dello stesso ricorso insiste nella
eccezione di prescrizione del diritto del Balzano, che poteva

sin dal 1 ° agosto 1973, con l’entrata in vigore della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
3.3. Il terzo motivo afferma che già nel merito il Ministero
aveva eccepito la palese difformità delle firme di autentica
della procura aggiunta al ricorso introduttivo originale
dinanzi alla Corte d’appello di Lecce i da quella apposta in
calce alla procura dell’atto di riassunzione dinanzi alla
Corte d’appello di Potenza, dovendosi ritenere che il decreto
sia viziato per violazione dell’art. 112 c.p.c., mancando in
esso l’esame dell’eccezione che avrebbe reso inammissibile la
domanda del Balzano.
4. I primi due motivi del ricorso incidentale sono
inammissibili, censurando statuizioni inesistenti e precluse
dalla sentenza d’improponibilità oggi cassata, potendosi
comunque riproporre le questioni che precedono davanti al
giudice di merito, che in diritto dovrà adeguarsi alla
rigorosa giurisprudenza di questa corte sulla prescrizione
del diritto all’equo indennizzo, che di regola la nega prima
che il diritto sia stato esercitato nel semestre dell’art. 4
della legge n. 89 del 2001, mentre nel caso sarebbe maturata

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agire pure prima dell’entrata in vigore della Legge Pinto e

in una fase precedente alla domanda entro i sei mesi dalla
sentenza definitiva del processo presupposto (cfr. S.U. 2
ottobre 2012 n. 16783 e Cass. 30 dicembre 2009 n. 27719).
Il terzo motivo del ricorso incidentale condizionato è pure

di ricorso la decisione sulla questione preliminare del
difetto di procura con assorbimento di ogni questione di
merito come quelle proposte con il terzo motivo di ricorso/
che potranno essere esaminate e valutate in sede di rinvio.
La fondatezza del ricorso principale comporta la cassazione
del decreto impugnato e il rinvio della causa alla Corte
d’appello di Potenza in diversa composizione, perché decida
il merito del ricorso di equo indennizzo e provveda sulle
spese pure del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale e rigetta
l’incidentale; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa
alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione anche
per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso il 18 giugno 2013 nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte di cassazione.

esso infondato, non comportando nullità del decreto oggetto

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