Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19337 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19337

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25283/2014 proposto da:

D.F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STIMIGLIANO, 5,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BRAMATI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO SPAGNOLI giusta procura a speciale

notarile;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA, in persona del suo Presidente

Prof. M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLEMENTE

GROSSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANSELMO

CARLEVARO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 852/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 21 maggio 2014, la Corte d’Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 851 del 9/14 dicembre 1999 ed ha condannato D.F.E. (già V.) e Enibank S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, di legittimità e di appello in favore della Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a.;

– quest’ultima aveva adito il Tribunale di Livorno spiegando opposizione contro il Decreto Ingiuntivo n. 123 del 1997, emesso il 9 agosto 1997, col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di Enibank S.p.A., cessionaria di un credito asseritamente vantato nei confronti dell’istituto di credito da D.F.E., della somma di Lire 15.000.000.000, oltre accessori;

– l’opponente, eccepita la nullità del decreto ingiuntivo, nel merito aveva dedotto di non essere debitrice della somma ingiunta in quanto il credito era fondato su un telegramma (fonodettato) falso, in relazione al quale aveva sporto denuncia nei confronti del D.F., che era stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Pisa;

– instaurato il contraddittorio con Enibank S.p.A., questa aveva eccepito la nullità dell’opposizione e, nel merito, l’infondatezza, agendo in via riconvenzionale per il pagamento degli interessi legali;

– con sentenza n. 851/1999 il Tribunale di Livorno accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto;

– la Enibank S.p.A. proponeva appello, a cui resisteva la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a.;

– con sentenza del 14 luglio 2003 la Corte d’appello di Firenze dichiarava estinto il giudizio per tardiva riassunzione da parte di D.F.E. (resosi cessionario del credito azionato col ricorso per ingiunzione), a seguito della declaratoria di interruzione per sopravvenuto fallimento dell’appellante Enibank S.p.A.;

– proposto ricorso per cassazione dal D.F., questa Corte, con sentenza n. 23848 del 18 settembre 2008, accoglieva parzialmente il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassava la sentenza impugnata in relazione e rinviava alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;

– la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. riassumeva il giudizio nei confronti della curatela del fallimento della Enibank S.p.A. e di D.F.E., i quali non si costituivano in giudizio;

– si costituiva invece la Enibank S.p.A., in proprio, ed eccepiva l’estinzione del giudizio di rinvio;

– con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello ha ritenuto regolarmente riassunto il giudizio di rinvio per essere tempestivamente avvenuta la citazione in riassunzione nei confronti dei litisconsorti necessari curatela del fallimento di Enibank S.p.A. ed D.F.E.;

– nel merito, per quanto ancora qui rileva, il giudice di rinvio ha ritenuto l’efficacia vincolante in sede civile, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., della sentenza penale n. 218 del 6 novembre 1998, con la quale il Tribunale di Pisa, nell’ambito del processo penale conclusosi con la condanna del D.F. per il reato di tentata truffa aggravata ed in cui la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. si era costituita parte civile, ha dichiarato ai sensi dell’art. 537 c.p.p., la falsità del telegramma dell’8 aprile 1993, posto a base del decreto ingiuntivo; sentenza penale, passata in giudicato a seguito del rigetto di appello e ricorso per cassazione;

– ha quindi escluso qualsivoglia efficacia vincolante nel presente giudizio della sentenza n. 4785 del 15 novembre 2007 (passata in giudicato) emessa dal Tribunale di Firenze (nel giudizio promosso dal D.F. nei confronti di Poste Italiane S.p.A.), con la quale è stato dichiarato autentico il detto telegramma;

– dopo aver affermato “il carattere dirimente delle superiori considerazioni”, il giudice ha aggiunto che l’opponente aveva correttamente disconosciuto, con l’opposizione a decreto ingiuntivo, l’autenticità del telegramma, vale a dire l’attribuzione della sua provenienza alla Cassa di Risparmio (in quanto mittente), e che nel fascicolo d’ufficio era mancante l’originale del telegramma, perchè non era utilizzabile il contenuto del fascicolo della parte rimasta contumace dopo la riassunzione;

– avverso questa sentenza di rigetto dell’appello all’epoca avanzato da Enibank S.p.A., il ricorso per cassazione è proposto da D.F.E. con dieci motivi;

– la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. si difende con controricorso;

– fissata la trattazione in Camera di consiglio ai sensi dall’art. 375 c.p.c., comma 2, il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria, contenente a margine “procura speciale” a nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– preliminarmente, va rigettata l’eccezione della controricorrente di improcedibilità del ricorso per omesso deposito della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, poichè questo risulta effettuato;

– sempre in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dal nuovo difensore del ricorrente, per inammissibilità della procura speciale rilasciata a margine;

– infatti, il presente giudizio è iniziato ben prima del 4 luglio 2009 e quindi, per la procura speciale al difensore, trova applicazione il principio per il quale “nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2” (Cass. ord. n. 7241/10 e altre successive);

– col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 100,102,103,111 e 112 c.p.c., il ricorrente sostiene che avrebbe errato la Corte territoriale a ritenere che la curatela del fallimento di Enibank S.p.A. fosse litisconsorte necessaria del giudizio di rinvio; a suo dire, unico legittimato a contraddire in questo giudizio sarebbe stato lo stesso ricorrente D.F.E., in quanto la cessione del credito oggetto di lite si sarebbe perfezionata prima della dichiarazione di fallimento e l’intervento del cessionario era stato effettuato sin dalla prima fase dell’appello; con la conseguenza, secondo il ricorrente, che, non essendo litisconsorte necessaria la curatela (cui la Cassa di Risparmio aveva notificato l’atto di riassunzione) ed essendo inesistente la notificazione nei confronti del D.F. (come da secondo motivo), si sarebbe dovuta pronunciare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 393 c.p.c.;

– col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112,140 e 148 c.p.c., artt. 137,138 e 139 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 3, il ricorrente censura la decisione del giudice d’appello che ha ritenuto regolare e compiuta, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la notificazione dell’atto di riassunzione nei suoi confronti;

– il secondo motivo è infondato e, conseguentemente, il primo è inammissibile per carenza di interesse;

– la Corte d’appello ha dettagliatamente descritto alle pagine 13-14 (alle quali è sufficiente fare rinvio, attesa l’accuratezza della motivazione) della sentenza le formalità compiute dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;

– rispetto a queste ultime, del tutto privi di fondamento sono gli argomenti esposti in ricorso, ai quali va replicato quanto segue:

– la relata di notificazione dell’ufficiale giudiziario contiene l’espressa menzione che la notificazione è effettuata mediante deposito della copia nella casa comunale di Cascina ai sensi dell’art. 140 c.p.c. “per l’assenza di esso destinatario e di altre persone cui, per legge, è consentita la consegna”, sicchè non coglie nel segno l’assunto del ricorrente secondo cui non si sarebbe dato atto dei presupposti di applicabilità dell’art. 140 c.p.c. (in particolare dell’assenza di persone abilitate a ricevere la notificazione);

– l’affissione presso l’abitazione del ricorrente dell’avviso del deposito nella casa comunale non è in contestazione e comunque risulta dalla relazione di notificazione;

– l’invio della raccomandata contenente la notizia di dette formalità è stato fatto dall’ufficiale giudiziario (e non, come sostiene il ricorrente, dall’avvocato della parte richiedente la notificazione) per come attestato dallo stesso ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione (che sul punto fa fede fino a querela di falso);

– infatti da detta relazione risulta che l’ufficiale giudiziario ha inviato la raccomandata, ai sensi dell’ultimo inciso dell’art. 140 c.p.c., con avviso di ricevimento n. (OMISSIS) in data 9 settembre 2009; l’addetto al recapito (di questa raccomandata), non avendo reperito il destinatario per temporanea assenza, ha immesso avviso nella cassetta della corrispondenza in data 14 settembre 2009, depositando il plico presso l’ufficio postale, da dove non è stato ritirato, sicchè si è avuta la “compiuta giacenza” in data 29 settembre 2009;

– anche queste ultime formalità, eseguite dall’agente postale, rispondono al dettato normativo, essendo infondato l’assunto del ricorrente secondo cui la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dall’ultimo inciso dell’art. 140 c.p.c. e contenente l’avviso di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., dovrebbe essere spedita nel rispetto delle formalità della L. n. 890 del 1982: sul punto, è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte per il quale “In tema di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poichè non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria” (così di recente Cass. n. 26864/14, in un caso in cui si è escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 3685/06, n. 13984/07 e ord. n. 4959/08); è perciò irrilevante, comunque non idoneo a viziare la notifica, l’eventuale invio di una “seconda” raccomandata (sulla quale tanto insiste il ricorrente);

in conclusione, è corretta la decisione della Corte d’appello che ha ritenuto compiuta la notificazione dell’atto di citazione in riassunzione nei confronti di D.F.E. con il compimento degli adempimenti stabiliti dall’art. 140 c.p.c. (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), previa verifica – compiuta per il tramite dell’avviso di ricevimento allegato all’atto notificato – che questo atto era pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass. S.U. n. 458/05 ed altre successive);

il secondo motivo di ricorso va quindi rigettato ed il primo va dichiarato inammissibile per carenza di interesse (poichè, essendo stato regolarmente evocato in giudizio il soggetto che assume di essere l’unico legittimato a contraddire, è irrilevante accertare se lo fosse anche la curatela del fallimento di Enibank S.p.A. – nei cui confronti la notificazione dell’atto di citazione in riassunzione non è contestata);

col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 116,221 c.p.c. e segg., art. 226 c.p.c., dell’art. 654 c.p.p., nonchè dell’art. 2909 c.c., il ricorrente censura la decisione per non aver tenuto conto del giudicato formatosi relativamente alla sentenza del Tribunale di Firenze n. 4785 depositata il 10 dicembre 2007, con la quale è stata accertata l’autenticità del telegramma, quindi la sua provenienza dalla Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a.;

in particolare, sostiene che sarebbe irrilevante la mancata partecipazione al giudizio di quest’ultima; che invece sarebbero rilevanti la querela di falso proposta in quel giudizio dal D.F. e la partecipazione del pubblico ministero, sicchè detta sentenza, secondo il ricorrente, avrebbe effetti erga omnes;

il ricorrente, con lo stesso motivo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha, invece, attribuito efficacia vincolante al giudicato di falso formatosi in sede penale, con la sentenza del Tribunale di Pisa n. 218 del 6 novembre 1998 (confermata in appello e, quindi, in Cassazione con sentenza del 13-29 novembre 2000, n. 12356), senza considerare che per questa sarebbe stata presentata istanza di revisione e comunque che il giudicato civile si è formato successivamente (10 dicembre 2007) e dovrebbe perciò prevalere su quello penale, in quanto affermato da sentenza seconda in ordine di tempo;

– ancora, la sentenza è censurata in punto di interpretazione da darsi all’art. 654 c.p.p., ed in punto di attività svolta dal giudice del rinvio, perchè non avrebbe sottoposto al proprio vaglio critico il materiale istruttorio, come, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto fare, ai sensi della norma da ultimo citata, malgrado il giudicato penale;

– il motivo è infondato, alla stregua dei principi di diritto che seguono:

– “La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l’efficacia probatoria. All’esito di siffatto giudizio, l’eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti “erga omnes”, e, quindi, oltre il limite del giudicato senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto.(…)” (così Cass. n.13190/06, che richiama Cass. n. 9013/1992, Cass. n. 13122/1992 e Cass. S.U. n. 3734/1986);

– “Il giudicato formatosi sull’autenticità di una scrittura privata non disconosciuta ha effetto tra le parti, precludendo a colui che l’ha sottoscritta di contestarla, ma non rispetto al terzo che, pertanto, ove intenda negarla, siccome pregiudicato dalla trascrizione di detto documento, ha l’onere di chiedere e dimostrare la non autenticità di quest’ultimo ovvero la falsità della sottoscrizione ivi apposta in calce” (così Cass. n. 25881/16, riferita ad un caso di giudicato formatosi a seguito di domanda di accertamento dell’autenticità di una scrittura privata proposta in via principale);

– dai principi di cui sopra, nonchè dalle norme degli artt. 225-226 c.p.c., si trae il corollario per il quale, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (da cui non si ha motivo di discostarsi), la sentenza che, accogliendo la querela di falso, accerta la falsità del documento, ha efficacia erga omnes;

– non risulta affatto affermato l’ulteriore principio, sostenuto dal ricorrente, per cui questa efficacia dovrebbe essere riconosciuta anche alla sentenza che rigetta la querela di falso;

– la ragione dell’efficacia erga omnes della sentenza che accerta la falsità è da rinvenirsi nel prevalente interesse pubblico a che un documento, accertato come falso, venga definitivamente rimosso e privato della sua efficacia probatoria privilegiata (cfr. Cass. S.U. n. 3734/86, Cass. n. 24725/08 e n. 12130/11, tra le altre);

– per contro, è nota la disputa tuttora aperta in dottrina in merito all’efficacia erga omnes da attribuirsi al giudicato (non solo di accoglimento ma anche) di rigetto della querela di falso, affermata da alcuni autori e negata da altri, senza che sul punto si sia espressamente pronunciata alcuna delle sentenze di legittimità su citate, nè quelle menzionate dal ricorrente;

– tuttavia, anche chi, rifacendosi ad autorevole risalente opinione dottrinale, ritenga che la sentenza sul falso faccia stato erga omnes, a prescindere dal suo contenuto positivo o negativo, pone la condizione che essa sia stata emessa in giudizio tra legittimi contraddittori e che si sia trattato di esercizio obiettivo di giurisdizione, finalizzato cioè al solo accertamento sul falso;

– invece, non vi è dubbio alcuno che abbia efficacia soltanto tra le parti il giudicato che si forma quando sia accolta una domanda di accertamento dell’autenticità della scrittura privata, così proposta, in via principale, dalla parte che abbia interesse a questo accertamento nei confronti della parte contro la quale intende avvalersi dell’efficacia probatoria del documento (cfr. Cass. n. 25881/16 cit.);

– nel caso di specie, come nota la controricorrente, il ricorso è privo di autosufficienza quanto al contenuto della sentenza del Tribunale di Firenze n. 4785/2007 (la produzione della cui copia integrale, munita dell’attestazione del passaggio, in giudicato è allegata alla memoria “inammissibile per quanto detto sopra sull’inammissibilità della memoria);

– peraltro, pur prescindendo da detto profilo di inammissibilità del motivo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, lo stesso, come detto, non merita accoglimento;

– infatti, avvalendosi anche soltanto delle indicazioni contenute nel ricorso, relative all’intestazione ed al dispositivo della sentenza del Tribunale di Firenze n. 4785/07 (interamente riprodotti alla pag. 18 del ricorso ed, in sè, non contestate dalla controricorrente), nonchè ad alcuni stralci della motivazione (riprodotta solo in parte, ma nell’illustrazione del motivo sub G) si desume che, malgrado l’intervento del pubblico ministero e malgrado sia indicato come oggetto quello di “querela di falso” (indicazione, che non rientra tra quelle previste dall’art. 132 c.p.c. e comunque non rileva ai fini della qualificazione della domanda), il giudice non ha deciso in composizione collegiale come previsto dall’art. 225 c.p.c. e soprattutto non ha pronunciato ai sensi dell’art. 226 c.p.c., comma 1;

– il dispositivo, pertanto, non è affatto di rigetto della querela di falso con le statuizioni consequenziali, con le quali il giudice avrebbe dovuto ordinare la restituzione del documento e disporre che, a cura del cancelliere, fosse fatta menzione della sentenza sul documento; nè ha condannato il querelante al pagamento della pena pecuniaria;

– piuttosto, si tratta di una sentenza di accertamento dell’autenticità del telegramma per di più pronunciata nei soli confronti di Poste Italiane SpA, con palese pretermissione dell’unico soggetto che sarebbe stato legittimato a contraddire in merito alla provenienza del documento, vale a dire la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a.;

– a ciò si aggiunga che risulta dagli atti che la domanda di accertamento era stata avanzata dal D.F. al fine di ottenere, in caso di riconosciuta falsità del documento, il risarcimento dei danni da Poste Italiane S.p.A., sicchè è da escludere che si sia trattato di decisione principale sul falso, svincolata da qualsivoglia diritto, apparendo piuttosto riconducibile alla fattispecie sostanziale risarcitoria (cfr. Cass. n. 13190/06, citata anche dal ricorrente, nel senso che la querela di falso non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti);

– impregiudicata restando, in astratto, la questione dell’efficacia erga omnes anche delle sentenze di rigetto della querela di falso (alla quale peraltro autorevole dottrina ha dato risposta negativa), nel caso di specie si è in presenza di sentenza di accertamento dell’autenticità di un telegramma pronunciata su domanda di D.F.V. nei confronti di Poste Italiane spa, in un giudizio nel quale non venne evocata nè si costituì la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a.;

– non di rigetto di querela di falso pronunciato tra legittimi contraddittori si tratta, bensì di giudicato di accertamento dell’autenticità del telegramma, destinato a fare stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., esclusivamente nei rapporti tra le parti di quel giudizio, quindi non opponibile all’istituto di credito che non vi partecipò;

– ne consegue che è corretta la sentenza impugnata laddove ha escluso qualsivoglia efficacia vincolante nel presente giudizio della sentenza in argomento, pur se la motivazione fornita dalla Corte d’appello va integrata con le considerazioni di cui sopra (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.);

– è altresì corretto l’enunciato del giudice di merito riguardante la sussistenza del vincolo invece prodotto nel presente giudizio dal giudicato penale di condanna del D.F. per tentata truffa aggravata ai danni della banca (costituita parte civile nel processo penale) e di dichiarazione della falsità del telegramma, di cui alla sentenza del Tribunale di Pisa del 6 novembre 1998, n. 218;

– in proposito, è sufficiente qui rilevare che la sentenza penale che abbia accertato la non autenticità di un documento, in quanto falsamente formato, ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., nel giudizio civile, tra le stesse parti, avente ad oggetto il credito al quale quel documento si riferisce, controvertendosi intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende (in tutto o in parte) dagli stessi fatti materiali (di falsificazione) ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale (cfr. Cass. n. 8303/15, che ha affermato analogo principio in riferimento al giudizio civile avente ad oggetto l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita sulla base di un preliminare, del quale in sede penale era stata accertata la non autenticità delle sottoscrizioni dei promittenti alienanti);

– a quanto appena detto va aggiunto che non è qui necessario nemmeno prendere posizione sulla questione dell’efficacia erga omnes della sentenza penale che dichiara la falsità del documento ai sensi dell’art. 537 c.p.p., comma 1 e sui suoi rapporti con l’art. 654 c.p.p. (per la quale cfr. Cass. S.U. n. 8993/14, in motivazione);

– infatti, nel caso di specie, come detto, la Cassa di Risparmio di Volterra s.p.a. è stata parte del processo penale e quindi si deve concludere che – malgrado la differenza esistente di regola tra il giudizio civile di falso e l’accertamento del falso in sede penale (cfr. Cass. n. 1814/69, n. 9013/92, n. 2516/95, n. 7653/95, in parte citate anche in ricorso, nonchè Cass. n. 2524/06) – la sentenza penale che ha dichiarato la falsità del telegramma ai sensi dell’art. 537 c.p.p., comma 1, ha nei confronti di imputato ( D.F.) e parte civile (Cassa di Risparmio di Volterra) un’efficacia analoga alla sentenza che dichiara la falsità del documento a seguito di querela di falso in sede civile;

quindi è corretta la decisione della Corte d’appello fiorentina che, in sede civile, ha escluso qualsivoglia efficacia probatoria del telegramma in contestazione;

dall’applicazione degli artt. 537 e 654 c.p.c., discendono le seguenti conseguenze:

– accertata in via definitiva in sede penale la falsificazione di un documento, ai sensi dell’art. 537 c.p.p., il giudice civile ne deve vagliare la rilevanza ai fini della decisione della lite pendente dinanzi a sè (analogamente a quanto avviene quando il documento è impugnato con la querela in via incidentale di cui all’art. 221 c.p.c., dato che non è discutibile che la questione della rilevanza dell’eventuale falsità del documento, ai fini della decisione, sia devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell’atto: cfr. Cass. n. 12399/07 e n. 5102/15);

– vanno inoltre dati per accertati, quindi sono incontrovertibili in sede civile (in quanto in questo hanno “efficacia di giudicato” ai sensi dell’art. 654 c.p.p.) i fatti materiali oggetto del processo penale: nel caso di specie, la falsificazione del telegramma -apparendo incomprensibile, ai fini in discorso, la distinzione che il ricorrente vorrebbe fare tra accertamento della falsità del telegramma e fatto materiale della sua falsificazione;

– – dati questi fatti, il giudice civile deve procedere comunque alla valutazione della loro rilevanza e del (restante) materiale istruttorio dinanzi a lui acquisito ai fini della decisione da prendere nel giudizio civile (cfr. Cass. n. 22484/04 e, di recente, n. 13/2015);

– poichè il decreto ingiuntivo opposto era fondato esclusivamente sul telegramma ai sensi dell’art. 634 c.p.c., la conclusione del giudice, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere altra che la constatazione della mancanza della prova scritta del credito costituita appunto dal documento oramai del tutto privo di efficacia probatoria;

– nell’ordinario giudizio di cognizione seguito all’opposizione, per accogliere la pretesa del creditore si sarebbe perciò dovuta dimostrare altrimenti la sussistenza del credito, fatte salve le eventuali conseguenze in tema di spese della fase monitoria illegittimamente instaurata (cfr. Cass. n. 3591/2000, n. 17440/03, n. 15037/05, n. 419/06, n. 19560/09);

– vale a dire che, venuta meno la prova costituita dal telegramma, perchè fosse riconosciuto il credito vantato dapprima da Enibank S.p.A. e poi, quale asserito cessionario dal D.F., sarebbe stata necessaria altra prova della fonte del credito, della cui mancata valutazione da parte del giudice l’asserito attuale creditore D.F. si sarebbe dovuto dolere col presente ricorso;

– orbene, gli unici elementi sui quali il ricorrente insiste sono quelli fondati sulla sentenza del Tribunale di Firenze n. 4785/2007, e sul relativo giudicato, della cui inopponibilità alla Cassa di Risparmio di Volterra si è già detto;

– ne consegue anche l’infondatezza dell’ulteriore argomento del ricorrente fondato sulla regola per la quale, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (cfr., tra le altre Cass. n. 10623/09 e n. 23515/10): sebbene la regola sia questa, essa è inapplicabile al caso di specie perchè evidentemente presuppone che i due giudicati contrastanti si riferiscano alle stesse parti, laddove, come detto, il giudicato sull’autenticità del telegramma non ha efficacia erga omnes nè è opponibile alla Cassa di Risparmio di Volterra perchè rimasta estranea al giudizio nel quale si è formato;

non essendovi in atti – per quanto risulta dal ricorso – alcun altro elemento a fondamento della pretesa creditoria del ricorrente del quale il giudice non si sia occupato, ma essendovi piuttosto – per quanto risulta dal controricorso – elementi documentali atti a dimostrare il contrario, è infine corretta la decisione di revoca del decreto ingiuntivo e di accoglimento in toto dell’opposizione dell’istituto di credito; il terzo motivo va perciò rigettato;

a questo rigetto consegue l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi quarto e quinto (concernenti la ratio decidendi basata sul disconoscimento del telegramma effettuato dalla Cassa di Risparmio di Volterra con l’opposizione a decreto ingiuntivo), del motivo sesto (concernente le affermazioni del giudice di rinvio relative all’inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla parte rimasta contumace dopo la riassunzione del giudizio di rinvio e quindi la mancata regolare produzione del telegramma in originale), dei motivi settimo e ottavo (concernenti, il primo, l’asserito valore di “piena prova” che si sarebbe dovuto attribuire al telegramma, anche in riferimento ad un’attestazione proveniente dall’Ispettorato P.T. di Livorno, ed, il secondo, l’asserito valore di “atto ricognitivo” dello stesso telegramma);

– la ragione comune di inammissibilità si fonda sul principio di diritto, richiamato anche nel controricorso, per il quale “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.” (Cass. n. 2108/12 ed altre);

– non meritano di essere accolti, infine, nemmeno il nono motivo (concernente l’omessa pronuncia del giudice sulla domanda riconvenzionale dell’opposta, che si assume riproposta in appello) ed il decimo (concernente la condanna alle spese), in quanto presuppongono rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo, che invece è stata accolta con decisione oramai definitiva, in ragione di quanto sopra;

– in merito, infine, al decimo motivo si aggiunge che è infondata la doglianza del ricorrente concernente la condanna alle spese per il giudizio di legittimità concluso con la sentenza di accoglimento del suo ricorso e cassazione con rinvio;

– infatti, le spese dell’intero giudizio vanno liquidate tenendo conto dell’esito complessivo della lite (cfr., nel senso che l’onere delle spese processuali “va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”, da ultimo Cass. n. 6259/14 e 11423/16);

– nel caso di specie, l’esito finale della lite comporta la soccombenza totale del qui ricorrente D.F.;

– in conclusione, il ricorso va rigettato, con le statuizioni consequenziali di cui al dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 30.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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