Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19336 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Regione Calabria, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Nicotera 29, presso lo studio dell’avv.

Casalinuovo, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv.

Falduto Paolo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 138/2008/08 depositata il 23/10/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Bisogni per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da F.F. contro la Regione Calabria è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Regione contro la sentenza della CTP di Catanzaro n. 230/1/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 37082/2005 emesso dalla Regione Calabria in relazione al mancato pagamento della tassa dovuta per l’anno 2000, per l’iscrizione di veicolo nel P.R.A. La CTR riteneva prescritta la pretesa impositiva non ritenendo applicabile alla Regione Calabria il differimento del termine previsto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 37.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 37. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la proroga di cui all’art. 37 cit. non potesse applicarsi alla regione Calabria in assenza di disposizioni in materia di condono.

La censura è fondata. Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 37, conv. in L. 26 novembre 2003, n. 326, ha differito al 31/12/2005 il termine per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri. La suddetta proroga non risulta subordinata ad alcun adempimento da parte dell’Ente territoriale; va pertanto affermata l’applicabilità del differimento dei termini in questione anche alla Regione Calabria e, conseguentemente, la tempestività della notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2000.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto da F.F. avverso l’avviso di accertamento n. 37082/2005 in relazione al mancato pagamento della tassa di circolazione veicoli e natanti per l’anno 2000.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto da F.F. alla CTP di Catanzaro avverso l’avviso di accertamento n. 37082/2005, in relazione al mancato pagamento della tassa di circolazione veicoli e natanti per l’anno 2000. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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