Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19336 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19336 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 1400-2009 proposto da:
BANCA SELLA HOLDING S.P.A., già SELLA MCIDING BANCA
S.P.A., già BANCA SELLA S.P.A0, (P.I./C.F.
01709430027), in persona del legale rappresentante

Data pubblicazione: 21/08/2013

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARSO 77, presso l’avvocato PONTECORVO
2013
1047

EDOARDO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato EUGENIO BARCELLONA, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –

1

contro

FALCIOLA BORRA ADRIANA (c.f.

flcdrn33c51g674g),

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 20, presso l’avvocato LIOI MICHELE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1036/2008 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 23/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato E. PONTECORVO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per la controricorrente,

l’Avvocato M.

MIRENGHI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

SORRIENTO TIZIANA, giusta procura a margine del

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione notificata il 17 settembre 2002,
la signora Adriana Falciola Borra, premesso di aver
sottoscritto nel 1999, attraverso l’intermediazione

di Sella Global Strategy Sicav per £ 750.000.000, titoli ad alto rischio e inadeguati rispetto ai suoi obiettivi finanziari, e di aver riportato rilevanti perdite
patrimoniali, citò in giudizio, davanti al Tribunale di
Torino, la Banca Sella s.p.a., allegando la violazione
da parte della convenuta degli obblighi informativi, e
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
2. La banca resistette alla domanda, deducendo, tra
l’altro, di aver adempiuto gli obblighi informativi
passivi e attivi. Tra le parti era in corso un rapporto
in base al contratto normativo sottoscritto il 6 dicembre 1993 circa la negoziazione, la sottoscrizione, il
collocamento e la raccolta ordini concernenti valori
mobiliari, e nella circostanza l’attrice, alla quale
era stato consegnato il documento sui rischi generali
degli investimenti in strumenti finanziari, aveva rifiutato per iscritto di fornire le informazioni che le
erano state richieste, relative alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi d’investimento. Il prodotto in questione, oggetto di collocamento da parte

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della Banca Sella, azioni relative a quattro comparti

dell’intermediario, era connesso ad un’offerta pubblica, dettagliatamente illustrata dal pacchetto informativo predisposto dall’emittente e consegnato dall’intermediario all’acquirente. Essendo poi le Sicav organismi d’investimento collettivo, la sottoscrizione del-

rischi e a natura, e adeguato per definizione al piccolo risparmiatore.
3. Il tribunale, con sentenza 5 dicembre 2005, respinse la domanda, avendo accertato che l’attrice aveva
espressamente rinunciato a fornire notizie sulla sua
esperienza in materia di investimenti, aveva ricevuto
il documento sui rischi generali e sui rischi specifici
relativi all’investimento in azioni in questioni.
4. Con sentenza in data 23 luglio 2008, la Corte
d’Appello di Torino, in riforma della sentenza di primo
grado, ha accolto la domanda attrice e ha condannato la
banca al risarcimento dei danni. La corte territoriale
ha

considerato

“arduo”

desumere

dal

rifiuto

d’informazioni opposto sei anni prima dall’investitrice
l’esatto adempimento dell’obbligo informativo passivo
da parte dell’intermediaria; supponendo tuttavia, in
conformità della motivazione della sentenza di primo
grado, che l’obbligo in questione dovesse ritenersi adempiuto, doveva escludersi l’adempimento dell’obbligo
4

Il colei. est.
dr. A14o eccherini

le loro azioni è investimento diversificato quanto a

-

informativo attivo di

cui all’art. 28, comma secondo

regolamento Consob n. 11522/98, in conformità delle
prescrizioni dettate dall’art. 21 primo comma, lettere
a)

e b) d.lgs. n. 58/1998. A questo riguardo, riferen-

dosi al documento sui rischi generali degli investimen-

esso fosse stato consegnato alla cliente, affermandosi
nel contratto 6 dicembre 1993 soltanto che la stessa ne
aveva preso visione in ogni sua parte. La corte, inoltre, ha ritenuto generica l’illustrazione del prodotto
finanziario resa “in proposito” dal teste, che aveva
riferito di aver segnalato un rischio medio – alto,
perché il fondo poteva contenere una percentuale dallo
zero al cento per cento sia di azioni e sia di obbligazioni. Non poteva infine ritenersi osservato, in mancanza di prove sul punto, quanto prescritto dall’art.
29 del regolamento CONSOB citato, circa l’obbligo di
comunicare al cliente l’inadeguatezza dell’operazione e
le ragioni per cui è opportuno non procedere alla sua
esecuzione. L’accoglimento di queste ragioni era assorbente rispetto ai profili di conflitto d’interessi, pure denunciati.
5.

Per la cassazione di questa sentenza, non noti-

ficata, ricorre Banca Sella Holding s.p.a. per sei motivi.
•■•

.

5

ti in strumenti finanziari, la corte ha dubitato che

La signora Falciola Borra resiste con controricorSO.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE

punto della motivazione dell’impugnata sentenza concernente l’adempimento degli obblighi passivi d’informazione da parte dell’intermediaria. Con il primo si denuncia il vizio di motivazione: questa sarebbe dubitativa quanto al valore dell’accertato rifiuto di informazioni opposto dall’investitrice, laddove giudica “arduo” ritenere che l’intermediaria abbia esattamente adempiuto l’obbligo informativo passivo; e perplessa
quanto al carattere decisivo del punto, laddove osserva
che anche nel caso si ritenesse adempiuto quell’obbligo
– come dal primo giudice nelle pagine sette e otto della sua sentenza – dovrebbe escludersi che sia stato assolto l’obbligo informativo attivo. .
Con il secondo motivo si denuncia la violazione
dell’art. 6, comma primo lett. d legge 2 gennaio 1991,
n. l (norma applicabile

ratione temporis,

ma sostan-

zialmente non diversa da quella contenuta nell’art. 21,
comma primo lett. b) d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, applicata dalla corte distrettuale) perché, se non si dubita che l’investitri e aveva dichiarato per iscritto,
6

Il c
dr.

s,4e1.est
eccherini

6. Con i primi due motivi di ricorso si censura il

nella dichiarazione sottoscritta e rilasciata nel 1993,
il suo rifiuto di fornire le informazioni richieste,
l’affermazione che l’obbligo informativo passivo non è
stato adempiuto si pone in contrasto con la norma citata.

re quanto segue. La corte territoriale mostra di dubitare che il rifiuto della cliente di fornire le informazioni necessarie per la formazione del suo profilo,
espresso sei anni prima, consentisse di ritenere soddisfatto l’obbligo di informazione passiva della banca,
come era stato ritenuto dal giudice di primo grado. Le
affermazioni contenute in motivazione a questo riguardo
sono in parte confuse (si dubita che la banca abbia esattamente adempiuto l’obbligo informativo passivo
“persino in assenza di produzione di alcuna scheda informativa – profilatura della medesima”, ma
l’affermazione è fatta ragionando proprio sulla circostanza implicitamente ammessa “di un rifiuto di informazioni opposto ben sei anni prima”). Tuttavia è certo
che la corte territoriale non ha poi affrontato il problema né nei suoi risvolti giuridici (circa l’esistenza
e il fondamento di un obbligo della banca di reiterare
la richiesta inizialmente respinta, e della sua eventuale periodicità) né in quelli propriamente di merito

7

7. Riguardo a questi due primi motivi è da osserva-

(circa la verosimiglianza che l’atteggiamento della
cliente al riguardo potesse presumersi modificato), ma
ha continuato il suo esame movendo dall’ipotesi che
l’adempimento dell’obbligo informativo passivo “dovesse
essere ritenuto (come dal tribunale, a pagg. 7 e 8 del-

ha ritenuto di potersi fondare esclusivamente sugli altri aspetti della controversia per accogliere la domanda attrice, lasciando impregiudicata la questione
dell’adempimento dell’obbligo della banca a questo riguardo. Deve conseguentemente escludersi che l’accoglimento della domanda proposta dall’attrice si fondi anche solo in parte sul preteso inadempimento da parte
della banca di acquisire le informazioni sul profilo
finanziario della cliente. Per questa ragione, i due
motivi sono inammissibili.
8. Con i successivi tre motivi di ricorso si censura il punto della motivazione dell’impugnata sentenza
concernente l’adempimento da parte della banca dell’obbligo informativo attivo. In particolare, con il terzo
motivo si denuncia un vizio di motivazione sul punto
decisivo della consegna da parte della banca della consegna del prospetto informativo e del documento integrativo relativi all’investimento specifico. Nella sentenza impugnata si riferisce, dapprima, che la consegna
8

Il co
dr. Al

el. est.
ccherini

la sentenza impugnata)”. Il giudice d’appello, dunque,

di questi documenti, e specificamente del prospetto informativo, affermata dalla banca anche sulla base di
una deposizione testimoniale, è contestata dall’appellante; ma successivamente la stessa circostanza è ignorata, e ai fini dell’obbligo informativo attivo è con-

generali degli investimenti in strumenti finanziari nel
1993, e le dichiarazioni del teste Puglisi, che si sarebbe limitato a un’illustrazione generica del prodotto
finanziario e sui suoi rischi.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione
dell’art. 2735 c.c., non avendo la corte territoriale
riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale
alla sottoscrizione da parte della Falciola del modulo
di sottoscrizione, con la dichiarazione di aver preso
visione del prospetto informativo e del documento integrativo relativi all’investimento specifico in azioni
Sella Global Strategy Sicav.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione
dell’art. 21, comma primo d.lgs. n. 58 del 1998, e
dell’art. 28, comma secondo regolamento Consob n.
11522/1998. Si deduce che nella specie si trattava di
collocamento di titoli offerti al pubblico, in ordine
ai quali tutte le informazioni imposte dalla legge sono
offerte dallo stesso emittente in un prospetto informa-

9

siderata soltanto la consegna del documento sui rischi

tivo, sicché il compito informativo attivo dell’intermediario si esaurisce con la consegna del predetto prospetto informativo che rappresenta nella previsione
dell’art. 28 comma secondo del regolamento Consob citato informazione adeguata. Si formula il quesito di di-

tiva che tenga conto della normativa di recepimento
delle direttive comunitarie c.d. MiFID, la consegna
cartacea di documenti standardizzati, quali il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari nonché il prospetto informativo relativo
all’offerta al pubblico delle azioni collocate, autorizzato dall’autorità di vigilanza, costituisca adempimento dell’obbligo informativo posto a carico degli intermediari autorizzati dal combinato disposto degli
artt. 21, comma primo lett. b) del d.lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e 28 comma secondo del regolamento Consob
11522/1998.
9.

Questi motivi, che vertendo sul medesimo punto

della decisione impugnata possono essere esaminati insieme, sono fondati.
La corte territoriale era chiamata, su questo punto, ad accertare se la cliente fosse stata adeguatamente informata, al momento della sottoscrizione delle azioni, circa la caratteristiche del prodotto e i suoi
10

Il c
dr. A

rel. est.
eccherini

ritto se, anche alla luce di un’interpretazione evolu-

profili di rischio. Secondo la tesi sostenuta dalla
banca, alla cliente era stato consegnato un documento
specifico d’illustrazione delle caratteristiche del
prodotto formato dalla stessa società emittente e contenente tutte le informazioni richieste a questo ri-

non avrebbe potuto aggiungerne di ulteriori; la consegna del documento risultava implicitamente dalla circostanza che esso era stato prodotto in giudizio dalla
stessa Falciola; un funzionario della banca, assunto
come teste, aveva confermato la consegna del documento
e aveva dichiarato di aver segnalato alla cliente che
“nella presentazione del prodotto era segnato un rischio medio/alto, in quanto come fondo flessibile non
aveva vincolo di operatività, perché poteva avere O di
azioni o 100% di azioni e così pure di obbligazioni”, e
che l’investimento in questione poteva presentare dei
rischi.
La motivazione della sentenza impugnata al riguardo, facendo invece esplicito ed esclusivo riferimento
al documento sui rischi generali degli investimenti in
strumenti finanziari che sarebbe stato sottoposto alla
cliente nel contratto quadro del 6 dicembre 1993,
a)

ne giudica insufficiente la “mera consegna”, della

quale dubita anche in fatto, avendo la Falciola dichia-

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guardo, alle quali la banca, quale mera intermediaria,

rato soltanto di averne preso visione in ogni sua parte;
b) giudica, ancora “in proposito”, generica l’informazione fornita dal teste funzionario di banca.
Ora, il giudizio di insufficienza

sub a)

e quello

mente immuni da censure, se riferiti – come testualmente nella sentenza impugnata – al documento sui rischi
generali sottoposto alla cliente al momento della stipulazione del contrato quadro (nel 1993), che tuttavia
non è il riferimento pertinente in relazione al punto
in discussione; mentre sarebbero incomprensibili – e in
ogni caso insufficienti, in mancanza di indicazioni
sulle ulteriori informazioni che dovevano essere fornite alla cliente – se riferiti alla consegna e all’illustrazione del documento sui rischi specifici dell’investimento in questione, che era proprio il tema da affrontare nella valutazione delle difese della banca.
Nella prima ipotesi la motivazione sul punto sarebbe
del tutto assente; nella seconda essa sarebbe insufficiente a dar conto delle ragioni della decisione adottata.
10. Con il sesto motivo si denuncia il vizio di insufficiente motivazione in tema di violazione degli obblighi connessi all’inadeguatezza dell’operazione (art.
12

di genericità sub b) sono comprensibili, e intrinseca-

29 regolamento Consob 11552/1998). Si lamenta che la
corte territoriale non abbia spiegato le ragioni per le
quali l’investimento dovesse considerarsi inadeguato,
limitandosi ad affermare che non erano state rispettate
le prescrizioni circa i comportamenti da tenere nel ca-

tezza che doveva invece essere provata.
11. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza muove della supposizione – non dimostrata, sebbene fosse propriamente il thema demonstrandum, ma neppure esplicitata – che l’operazione fosse inadeguata, e
si occupa della questione dell’inadempimento da parte
della banca degli obblighi derivanti dalla predetta inadeguatezza. Il vizio motivazionale è acuito dalla
circostanza che il giudice aveva evitato di prendere
una chiara posizione sul rifiuto della signora Falciola
di dare le richieste informazioni sul suo profilo di
investitrice. Vero è che questa circostanza non dispensava la banca dai suoi doveri al riguardo, laddove in
base agli elementi comunque disponibili l’investimento
dovesse considerarsi inadeguato (v. Cass. 29 ottobre
2010 n. 22147), ma dalla lettura della sentenza non è
possibile desumere i criteri che, in concreto, avrebbero determinato il supposto giudizio di inadeguatezza
dell’operazione.

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so di investimenti inadeguati, e supponendo l’inadegua-

12.

In conclusione devono essere accolti i motivi

dal terzo al sesto, in relazione ai quali la sentenza
deve essere cassata. La causa deve essere rinviata alla
medesima corte territoriale, che, giudicando in altra
composizione e anche ai fini del regolamento delle spe-

dandone congrue motivazione:

a)

se, in occasione della

sottoscrizione delle azioni per cui è causa e indipendentemente dalle informazioni generali sui rischi finanziari offerte in occasione della stipulazione del
contratto quadro del 1993, la banca abbia fornito alla
signora Falciola un’illustrazione specifica delle ca. ratteristiche del prodotto finanziario, e dei rischi
che esso presentava; b) se l’investimento dovesse ritenersi inadeguato sulla base delle informazioni in possesso della banca, e c) se in tal caso la banca abbia
adempiuto le obbligazioni di legge a suo carico.
P. q. m.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi
del ricorso; accoglie i motivi terzo, quarto, quinto e
sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino in altra composizione.
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Il coni 1. est.
dr. A1d6 Jeccherini

se del presente giudizio di legittimità, accerterà,

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,

il giorno 14 giugno 2013.

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