Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19336 del 10/09/2010
Cassazione civile sez. I, 10/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sez. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sez. –
Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente di sez. –
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sez. –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo
Corridoni, n. 23, presso l’avv. Antonucci Enzo, che lo rappresenta e
difende per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del ministro in
carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Catania n. 210,
pubblicato il 13 febbraio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7
luglio 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;
udito l’avv. SCIAVONETTI per delega dell’avv. Enzo Antonio Antonucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 6-13 febbraio 2008 la Corte di Appello di Catania condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro. 4.800,00 in favore di M.E. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato con ricorso in data 1 luglio 1996 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Distaccata di Catania per la corresponsione di somme spettanti per il plus orario svolto dall’anno 1989 all’anno 1995 nella sua qualità di medico dipendente dall’Azienda (OMISSIS) e tuttora pendente. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di sette anni, undici mesi e tre giorni e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento ad un parametro annuo di Euro 600,00.
Contro il decreto ricorre per cassazione M.E. con un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per tardività essendo stato notificato a mezzo posta con consegna dell’atto in data 2 aprile 2009 contro un decreto pubblicato il 13 febbraio 2008, nei cui confronti il termine annuale di decadenza, integrato dalla sospensione dei termini feriali di quarantasei giorni, veniva a scadere il 31 marzo 2009, giorno feriale insuscettibile di qualsiasi proroga.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 870,00.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010