Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19336 del 07/07/2021
Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato
Francesco Mantella, del Foro di Macerata, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Viale Don Bosco n. 47;
– ricorrente –
contro
IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in via deI Portoghesi n.
12;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta n.
607/2019, depositata l’1/10/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio
2021 dal Presidente, Dott. Travaglino Giacomo.
Fatto
PREMESSO
– che il signor M.A., nato in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui AL D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. n. 19.11.2007 n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 ricorso dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, che lo ha rigettato con ordinanza in data 19.7.2017;
– che il provvedimento, appellato dal soccombente, è stata confermato con la sentenza di cui in epigrafe;
– che il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di un unico motivo di censura, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c);
– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.
Diritto
OSSERVA
Preliminare alla valutazione del contenuto delle censure di cui all’unico motivo di ricorso – e prima ancora di poter valutare il merito della motivazione adottata dal giudice di appello – l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 in quanto manca del tutto l’esposizione del fatto.
Osserva il Collegio che il requisito della esposizione sommarla del fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, – e considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma dell’atto di gravame – deve consentire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione tanto del fatto sostanziale che ha originato la controversia, quanto del fatto processuale di cui sì chiede una nuova e più corretta valutazione in diritto da parte del giudice di legittimità, senza che questi sia tenuto a ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito di ammissibilità del ricorso, pertanto, risponde non già ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Alla luce di tale funzione, al fine di soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, la chiara esposizione della vicenda processuale di cui si chiede la rivalutazione alla luce dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore ìmporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021