Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19335 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENCICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.A.A., residente a (OMISSIS);

– intimato –

AVVERSO la sentenza n. 129/08/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Cagliari – Sezione Staccata di Sassari n. 08, in data

14/10/2005, depositata l’11 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 19

maggio 2011 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avv. Letizia Guida,

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Presente il P.M. dott. GAETA Pietro, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente in epigrafe indicato impugnava, con separati ricorsi, in sede giurisdizionale gli avvisi di rettifica, relativi ad IVA degli anni 1993 e 1994, con i quali veniva contestata l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonchè la presentazione di dichiarazioni, inesatte e con esposizione di un minor reddito.

L’adita CTP di Nuoro, previa riunione, respingeva i ricorsi, – nella considerazione che le contestate fatture afferivano ad operazioni che il contribuente “non aveva la capacità materiale di effettuare” -, mentre i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, dopo avere richiamato il contenuto di sentenza emessa in causa connessa, concernente l’Irpef degli anni 1992 e 1993, lo accoglievano in parte, subordinatamente alla produzione di documentazione probante, relativa all’attività di allevamento.

Con ricorso notificato il 22 novembre 2006, l’Agenzia Entrate, sulla base di due mezzi, ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’impugnata sentenza, viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e vizio di ultrapetizione.

Si deduce che la CTR avrebbe statuito su una questione – quella relativa alla inesistenza delle operazioni -non riproposta dall’appellante, così incorrendo nella violazione delle norme indicate. Trattasi di doglianza infondata.

In vero, dall’impugnata sentenza (pag. 1 rigo 23 e seg.ti)si evince che il contribuente in primo grado ha contestato l’addebito relativo alle operazioni inesistenti, rilevandone l’infondatezza.

Si evince, altresì, (pag. 2 rigo 47 e seg.ti) che con l’atto di appello, oltre ad insistere nella preliminare eccezione di nullità dell’accertamento, per vizi della notifica, ha riproposto “gli stessi motivi del primo ricorso”, e quindi ribadito la contestazione dell’addebito predetto.

Ritiene, ciò stante, il Collegio che il denunciato vizio di ultrapetizione sia insussistente, che il Giudice di appello abbia rispettato il disposto dell’art. 112 c.p.c., pronunciando sulla base e nei limiti delle domande sottopostegli, e che, quindi, il relativo motivo di gravame vada rigettato.

Ritiene, invece, la Corte che il secondo mezzo, con il quale si prospetta illogica e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, sia fondato e da accogliere.

In effetti, le argomentazioni adoperate non danno contezza del percorso decisionale, e non solo risultano contraddittorie, in quanto pur avendo verificato che il contribuente non aveva fornito la prova della disponibilità – dei terreni necessari per l’allevamento, ciò nonostante, la CTR accoglie il gravame, ma pure omissive, tenuto conto che non disvelano, assolutamente, alla stregua di quali elementi e considerazioni logiche e giuridiche, viene emessa una statuizione di accoglimento, subordinata “alla presentazione da parte appellante degli atti e contratti” sottesi a “dimostrare l’esercizio di attività di allevamento e quindi la disponibilità dei terreni e materiali”.

In buona sostanza, la decisione non risulta in linea con il condiviso principio, alla cui stregua deve ritenersi ricorra il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Conclusivamente va rigettato il primo mezzo ed accolto il secondo. In relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza va cassata e, per l’effetto la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sardegna, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sardegna.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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