Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19335 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. I, 10/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sez. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente di sez. –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di sez. –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Filippo

Corridoni, n. 23, presso l’avv. Antonucci Enzo, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Catania n. 319,

pubblicato il 20 febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

luglio 2010 dal Relatore Pres. Ugo VITRONE;

udito l’avv. SCHIAVONETTI per delega dell’avv. Enzo Antonio

Antonucci;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 6-20 febbraio 2008 la Corte di Appello di Catania condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.942,60 in favore di M.A. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato con ricorso in data 11 aprile 1996 dinanzi alla Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Distaccata di Catania per la per la corresponsione di somme spettanti per il plus orario svolto dall’anno 1989 all’anno 1995 nella sua qualità di medico dipendente dall’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) e tuttora pendente. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di otto anni, due mesi e ventisei giorni e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento ad un parametro annuo di Euro 600,00.

Contro il decreto ricorre per cassazione M.A. con un unico motivo.

Non ha presentato difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente si duole dell’esiguità della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione e sostiene che il giudice del merito si sarebbe discostato dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza europea liquidando una somma inferiore ad Euro. 1.250,00 per ogni anno di accertato ritardo nella definizione del processo presupposto.

La censura non ha fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo e nella specie tali criteri risultano pienamente osservati, con uno scostamento del tutto irrilevante, dal decreto impugnato.

In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

La mancata partecipazione al giudizio dell’intimato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

 

 

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