Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19335 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17041/2015 proposto da:

T.D.M. nella qualità di amministratore dei beni della

defunta sorella T.N.K. anche nota come

T.N., nonchè in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

PLEBISCITO 112, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZINCONE, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata con

sottoscrizione autenticata dal Dott. Notaio M.S. M. in

(OMISSIS) legalizzata il 10/6/2015;

– ricorrente –

contro

L.F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4,

presso lo studio dell’avvocato MAURILIO PRIORESCHI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

C.G. in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1873/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, annullando la sentenza oggetto di

ricorso e rinviando gli atti ad altra sezione della Corte di Appello

di Roma.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con atto di citazione notificato il 21 giugno 2002 L.F.E. conveniva davanti al Tribunale di Roma T.D.M. “in proprio nella qualità di erede e/o nella qualità di amministratore dei beni ereditari” della sorella T.N.K. – conduttrice di un appartamento locatole dalla attrice e deceduta nell’incendio di questo – perchè, previo accertamento della responsabilità della defunta ex art. 1588 c.c., comma 1, e/o art. 2043 c.c., fosse condannato a risarcirle i danni derivanti dall’incendio all’appartamento.

Il convenuto si costituiva, resistendo e proponendo altresì domande riconvenzionali per il risarcimento dei danni subiti dall’asse ereditario, per l’accertamento della risoluzione anticipata del contratto di locazione e la restituzione dei canoni relativi al periodo non goduto e del deposito cauzionale, e per il risarcimento dei danni anche morali subiti in quanto fratello della defunta.

Con sentenza del 29 settembre – 30 ottobre 2006 il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda attorea proposta contro il convenuto “in proprio nella qualità di erede” della sorella defunta, lo condannava a risarcire i danni – nella misura, ridotta rispetto al petitum, di Euro 42.673 – e condannava l’attrice a restituirgli, quale parte dei canoni richiesti e quale deposito cauzionale, la somma di Euro 1782,60, oltre interessi, rigettando infine tutte le ulteriori domande riconvenzionali.

Avendo il T. proposto appello, tra l’altro per violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46, perchè l’accertamento della sua responsabilità come erede e amministratore dell’eredità avrebbe dovuto essere effettuato secondo la legge nazionale della de cuius, cioè secondo la legge dello Stato di New York di cui la defunta era cittadina, ed avendo l’appellata resistito, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 dicembre 2014-23 marzo 2015, rigettava il gravame, sul punto suddetto affermando che, come ritenuto dal Tribunale, il petitum riguarda una domanda di risarcimento di danni da incendio di un immobile, per cui deve applicarsi la disciplina italiana relativa alla responsabilità contrattuale del conduttore.

Il T. avverso tale sentenza ha presentato ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati anche in memoria; si difende con controricorso la L.F..

Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore Generale, concludendo per l’accoglimento del ricorso con rinvio ad altra sezione della corte territoriale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1 Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sulla legittimazione passiva e sulla responsabilità del ricorrente quale erede e/o amministratore dell’asse ereditario, error in procedendo in ordine alla qualificazione giuridica della domanda attorea, violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nonchè del diritto alla difesa e al giusto processo, e infine nullità del procedimento e della sentenza.

Avendo la L.F. convenuto l’attuale ricorrente “in proprio nella qualità di erede e/o nella qualità di amministratore dei beni ereditari” della defunta sorella, si sarebbero dovute accertare la legittimazione passiva del T. e la sua responsabilità quale successore anche nell’obbligazione risarcitoria ex art. 1588 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., nonchè la sua legittimazione passiva e responsabilità quale amministratore dei beni ereditari per nomina e autorizzazione in forza di “letters of administration” di un’autorità straniera (Surrogatès Court of the Country di New York) secondo la legge straniera. Il Tribunale aveva ritenuto l’attuale ricorrente responsabile quale erede; ma la difesa di quest’ultimo aveva addotto nelle conclusioni di primo e di secondo grado la questione di legittimazione passiva e di asserita responsabilità del T. “in proprio nella qualità di erede e/o nella qualità di amministratore dei beni ereditari”, chiedendo che fosse accertata e regolata alla luce delle leggi dello Stato di New York come ultima legge nazionale della conduttrice, avendo ciò “rilevanza sostanziale” come evidenziato fin dalla comparsa di risposta di primo grado – perchè ai sensi di tale legge l’erede non risponde con il suo patrimonio dei debiti ereditari e l’amministratore può pagare i debiti ereditari nei limiti dell’asse ereditario. Avrebbe pertanto errato il giudice d’appello nella qualificazione giuridica della domanda attorea, affermando che il petitum concerneva solo una domanda di risarcimento dei danni derivati dall’incendio di un immobile, e non riconoscendo anche l’accertamento della responsabilità, secondo la legge straniera, dell’attuale ricorrente in qualità di erede e amministratore dei beni ereditari. Invero, se la corte territoriale avesse tenuto conto della legge dello Stato di New York al riguardo avrebbe pronunciato una decisione diversa, perchè tale legge esclude o limita fortemente la responsabilità dell’attuale ricorrente quanto ai debiti ereditari. Il giudice d’appello sarebbe dunque incorso in omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 c.p.c.: avrebbe infatti omesso di pronunciarsi sull’accertamento di un presupposto essenziale, la responsabilità dell’attuale ricorrente secondo la legge successoria straniera, e sulla sua “eccezione e controdomanda” di accertamento, in via gradata rispetto all’accertamento della pretesa della L.F., della sua responsabilità quale amministratore o in subordine quale erede nei limiti della legge straniera.

1.2 n secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del combinato disposto dell’art. 113 c.p.c. e L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46.

Sarebbe stato violato l’art. 113 c.p.c., che obbliga il giudice a decidere secondo il diritto. Il giudice d’appello ammette che la successione mortis causa della sorella del ricorrente e la conseguente nomina di quest’ultimo ad amministratore dei beni ereditari sono avvenute secondo la legge straniera ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 46; ma violerebbe poi il suddetto articolo affermando che la sua ratio legis non riguarda la successione mortis causa e la nomina di amministratore dei beni ereditari dell’attuale ricorrente chiamato in tale veste a rispondere della domanda di risarcimento dei danni da incendio dell’immobile locato. Il giudice d’appello invece lo condanna senza previo accertamento “su quanto dispone la legge straniera applicabile al titolo e sui limiti di responsabilità dell’erede e/o dell’amministratore dell’asse ereditario, come avrebbe dovuto essere” se l’art. 46 “fosse stato interpretato ed applicato correttamente”. L’art. 46, infatti stabilisce che “la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta”. E non rileva, osserva ancora il ricorrente, che “la successione mortis causa intervenga in materia quale quella del risarcimento dei danni” da responsabilità contrattuale locatizia, per il quale è applicabile la legge italiana, poichè il risarcimento dei danni “è un profilo di accertamento differente e distinto rispetto a quello della verifica dei limiti di responsabilità dell’erede” per il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1588 c.c., comma 1 o dell’art. 2043 c.c..

1.3 n terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 218 del 1995, art. 14: in forza di tale combinato disposto il giudice deve seguire il diritto ed accertare d’ufficio la legge straniera, in questo caso la legge regolante la successione mortis causa.

Il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia “vizio di istruttoria per omesso accertamento d’ufficio della legge straniera applicabile”, in violazione dell’art. 113 c.p.c. e L. n. 218 del 1995, art. 14: non applicando la legge dello Stato di New York il procedimento sarebbe stato viziato, in primis per quanto concerne l’istruttoria, e sarebbe stata viziata anche la sentenza. Il giudice avrebbe omesso non solo di applicare ma pure di indagare quale fosse la legge straniera applicabile, incorrendo in error in procedendo.

2. Tutti i motivi di cui si è appena sintetizzato il contenuto, in quanto imperniati sulla determinazione completa del thema decidendum e sulla correlata identificazione della legge applicabile, devono essere vagliati congiuntamente.

Nel caso in esame, in effetti, la corte territoriale, aderendo a quanto già ritenuto dal giudice di prime cure, ha errato nella identificazione del thema decidendum, evincendone soltanto una parte, ovvero la responsabilità della defunta T.N.K., prospettata, come si è visto, dall’attrice L.F.E. sia sotto il profilo contrattuale ai sensi dell’art. 1588 c.c. – che, al primo comma, espressamente impone al conduttore la responsabilità “della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio” salvo che provi che l’accadimento derivò da causa a lui non imputabile – sia sotto il profilo aquiliano. Quel che la corte ha omesso di considerare, realizzando un evidente error in procedendo, è che l’accertamento della responsabilità della defunta non integra completamente la regiudicanda, in quanto non ne discende la condanna risarcitoria di un soggetto diverso dalla responsabile, quale è, appunto, l’attuale ricorrente.

E non si può non rimarcare che ciò era stato messo in luce dalla conformazione delle posizioni processuali di entrambi i litiganti, non solo dalla difesa dell’attuale ricorrente: da un lato, l’attrice ha convenuto T.D.M. “in proprio nella qualità di erede e/o nella qualità di amministratore dei beni ereditari” della sorella T.N.K.; dall’altro, T.D.M. ha resistito facendo valere la sua qualità di erede e/o la sua qualità di amministratore dei beni ereditari della sorella defunta, nel senso di addurre che la sua successione a lei non avrebbe comportato, ai sensi della legge successoria applicabile – quella straniera -, un’assoluta coincidenza della posizione giuridica in cui T.N.K. si trovava al momento del decesso con la propria, la sostituzione giuridica di una persona che ha perduto la capacità giuridica – il de cuius – con un’altra che di tale capacità è titolare – l’erede e/o l’amministratore dei beni ereditari – venendo invece regolata in senso limitativo dalla legge successoria.

Ne consegue chiaramente che, una volta accertata l’esistenza di una responsabilità contrattuale o aquiliana di T.N.K. e l’esistenza dei correlati danni, la cognizione del giudice non avrebbe dovuto esaurirsi, come invece è avvenuto nel caso in esame. Il giudice avrebbe infatti dovuto accertare – procedendo al successivo stadio logico-giuridico – se e in quale misura ciò avrebbe inciso sulla posizione giuridica del convenuto, non essendo questi il responsabile contrattuale o aquiliano, e non essendo pertanto sufficiente a dirimere la controversia – ovvero a fondare la condanna del successore – l’accertamento della responsabilità ex art. 1588 c.c. o ex art. 2043 c.c., della succeduta. Id est il giudice di merito avrebbe dovuto accertare non solo la formale qualità di erede e/o amministratore dei beni ereditari di T.D.M. – qualità che quest’ultimo non ha invero contestate – ma altresì – e su questo infatti si era imperniata la sua difesa – gli effetti giuridici di tali qualità, ovvero gli effetti successori.

Quindi nel thema decidendum della causa è presente anche, quale oggetto di decisione non meramente incidentale ma diretta e “piena” – da qualificarsi perciò componente dell’oggetto principale del giudizio (cfr. S.U. 20 dicembre 2006 n. 27182) -, una questione successoria che, pertanto, essendo indiscusso che la cittadinanza della de cuius al momento del suo decesso la rendeva soggetta alla legge dello Stato di New York, deve essere vagliata alla luce della legge dello Stato di New York, circoscrivendosi invece l’applicazione della legge italiana all’accertamento, nella sequenza cognitiva collocato in posizione pregiudiziale a quello in esame, della responsabilità per i danni dell’incendio in capo a T.N.K..

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione – non risultando infatti investita dall’impugnazione la porzione del thema decidendum attinente alla responsabilità della de cuius e ad an e quantum dei danni – e rinvio ad altra)sezione della Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

In accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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