Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19334 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENCICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

VIDEO SYSTEM ITALIA SRL in Liquidazione, già con sede in

(OMISSIS), in persona del Liquidatore Sig. T.G.,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso,

dagli Avv.ti Mazzoni Claudio e Gianfranco Rondello, elettivamente

domiciliata nello studio del primo in Roma, Via Taro, 35;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 54/31/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia – Sezione n. 31, in data 14/11/2005, depositata

il 24 gennaio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 19

maggio 2011 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito, per l’intimata e controricorrente incidentale, l’Avv. Enzo

Parini, per delega dell’Avv. Claudio Mazzoni;

Presente il P.M. dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto

del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale gli avvisi di rettifica, con i quali il competente Ufficio, recuperava l’IVA dovuta, per gli anni 1997 e 1998, in relazione a fatture emesse in esenzione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a), alla omessa regolarizzazione di acquisti, ed alla indebita detrazione di IVA per l’acquisto di beni non inerenti. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Padova, previa riunione dei ricorsi, separatamente proposti, accoglieva l’impugnazione, ed i Giudici di secondo grado, con la decisione in epigrafe indicata, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate, lo rigettavano, confermando la decisione di prime cure. In particolare, i Giudici della CTR, hanno ritenuto corretta e condivisibile la decisione di primo grado, opinando, per un verso, che la prestazione di servizi relativi ad immobile sito all’estero, rientri nel campo dell’esenzione IVA, prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. a) e sotto altro aspetto, che, a buon diritto la CTP aveva annullato l’altro avviso di rettifica, stante la mancanza di motivazione, a nulla rilevando le argomentazioni difensive dell’Ufficio, facenti riferimento alla prevalenza dell’interesse pubblico, rispetto al diritto di difesa del contribuente.

Con ricorso notificato il 21 giugno 2006, l’Agenzia Entrate, nel mentre faceva acquiescenza alla statuizione relativa all’omessa dichiarazione delle prestazioni rese a soggetto estero, sulla base di due mezzi, ha chiesto, invece, la cassazione dell’impugnata decisione, limitatamente al capo di essa relativo all’avviso n. 801267, annullato dai Giudici di merito per difetto di motivazione.

L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione dell’Agenzia venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata e, con contestuale impugnazione incidentale condizionata, affidata a quattro mezzi, ha chiesto la riforma della decisione di appello; con successiva memoria 10.05.2011 ha, ulteriormente, illustrato le proprie ragioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ex art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo, l’Agenzia Entrate censura l’impugnata sentenza, per violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deducendo l’erroneo operato dei Giudici di appello, per avere considerato “sostanzialmente immotivato” l’avviso di rettifica, malgrado l’atto, in effetti, esternasse le ragioni di urgenza che giustificavano la deroga al termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dalla legge per le osservazioni del contribuente, che venivano indicate nello “approssimarsi del termine di decadenza dal potere di rettifica”.

Con il secondo motivo, si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 56 e 57 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Si sostiene che, ove mai dovesse ritenersi la violazione dell’art. 12 citato, in ogni caso, in assenza di specifica sanzione, all’infrazione non potrebbe ricollegarsi l’invalidità dell’avviso di accertamento. Le questioni poste dai mezzi, data l’intima connessione, si ritiene debbano essere esaminate e risolte, tenendo conto dei principi desumibili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 244 del 2009, nonchè da pregresse decisioni di questa Corte (n. 22320/2010), alla cui stregua deve ritenersi che l’avviso di accertamento, secondo quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, “salvo casi di particolare e motivata urgenza”. La sanzione di invalidità dell’atto prevista in via generale dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e con specifico riferimento all’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA rispettivamente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, – consegue, quindi, quando l’avviso medesimo non rechi concreta motivazione sulle ragioni dell’urgenza, limitandosi, come nel caso, ad un generico richiamo all’esigenza di impedire l’ormai prossimo maturarsi del termine decadenziale.

Ritiene, in vero, il Collegio che una lettura, costituzionalmente orientata delle norme in esame ed i principi desumibili dalle richiamate sentenze, non consentono una interpretazione che, in esito ad una valutazione comparativa degli interessi sottesi, dia prevalenza all’interesse dell’Amministrazione ad effettuare l’accertamento fiscale, in deroga alle prefissate modalità, rispetto a quello del contribuente di interagire con l’amministrazione prima che essa pervenga alla emissione di un pregiudizievole avviso di accertamento e che non ricolleghi alcuna sanzione alla relativa violazione.

Peraltro, nel solco delle precitate pronunce, anche da in ultimo, (Cass. n. 6088/2011 e n. 5652/2011) è stata ribadita l’esigenza del rigoroso rispetto del termine, confermando le decisioni dei giudici di merito, che avevano annullato accertamenti effettuati in deroga.

Va, altresì, rilevato che, stante il tenore della disposizione, – per la quale l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta “salvo casi di particolare e motivata urgenza”,- la valutazione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti dell’urgenza, è compito del Giudice di merito che, nel caso, la ha, legittimamente, effettuata, con apprezzamento, sotto il profilo logico formale, corretto, non essendo irragionevole ritenere che una interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma, non giustifichi la compressione del diritto di interagire e far valere le proprie ragioni prima dell’adozione di un atto amministrativo pregiudizievole, a fronte di un interesse erariale, agevolmente esercitabile, nel rispetto delle regole fissate dal Legislatore, e non tempestivamente esercitato per inefficienza e carenze dell’Amministrazione Finanziaria.

Il ricorso principale è, dunque, infondato e va respinto.

Al rigetto del ricorso principale, consegue l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale condizionata, affidata ai mezzi non esaminati dai Giudici di appello, in quanto ritenuti assorbiti.

In particolare, veniva dedotta l’omessa motivazione, su quattro punti decisivi della controversia, e segnatamente sulla presunta omessa regolarizzazione di acquisti con fattura irregolare per operazioni imponibili, sulla presunta indebita detrazione di IVA per prestazioni alberghiere, sulla presunta indebita detrazione di IVA per l’acquisto di beni asseritamente destinati ad essere ceduti gratuitamente, e sulla presunta indebita detrazione di IVA per sponsorizzazione di gare automobilistiche. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, va rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di cassazione, tenuto conto dell’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi iscritti ai n.ri 21306 e 22762/2006 del R.G.;

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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