Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19334 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19334 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 23309-2011 proposto da:
MT & CO. S.R.L. (c.f./p.i. 02723110280), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE
MERCATI 51, presso l’avvocato ANTONINI GIUSEPPE,
che la rappresenta e difende unitamente
2013
1011

all’avvocato DAVIDE CAMPORESE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/08/2013

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI TRIESTE, PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GORIZIA, IMMOBILIARE SELVA
AMENA S.R.L., CAVERZAN GIANNI, FALLIMENTO MT & CO.
S.R.L.;

avverso la sentenza n.

intimati

343/2011 della CORTE

D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONINI
GIUSEPPE che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso dell’Immobiliare Selva Amena s.r.l. – in proprio e
quale cessionaria dei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla

.,

Panirn s.a.s. – nonché di Caverzan Gianni, in proprio e nella qualità
di liquidatore della Gelateria Panciera s.r.I., il Tribunale di Gorizia

CO s.r.I., dopo che il precedente rigetto dell’istanza era stato
annullato a seguito di reclamo ex art. 22 legge fallimentare dalla
Corte d’appello di Trieste.
Il successivo reclamo della società fallita era respinto dalla
Corte d’appello di Trieste con sentenza 14 luglio 2011.
Avverso la sentenza la MT e Co s.r.l. proponeva ricorso per
cassazione, articolato in tre motivi, notificato a mezzo posta il 6
ottobre 2011 ed ulteriormente illustrato con memoria ex art.378
cod. proc. civile.

Le parti intimate non svolgevano attività difensiva.
All’udienza dell’il giugno 2013 il Procuratore generale ed il
difensore del la ricorrente precisavano le rispettive conclusioni
come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente formula due distinte censure.
Da un lato, deduce la violazione degli artt.6 legge fallimentare,
2312 e 2495 cod. civile, nonché la contraddittorietà della
motivazione nella ritenuta insolvenza della società, nonostante la
produzione di una fideiussione rilasciata da terzi. Dall’altro,
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ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione attiva
1

con sentenza 18 gennaio 2011 dichiarava il fallimento della MT &

dell’Immobiliare Selva Amena s.r.l. e del sig, Gianni Caverzan a
richiedere il fallimento, nella qualità di asseriti successori nei crediti
vantati dalle società Panim s.a.s. e Gelateria Panciera s.r.1, estinte a
seguito di cancellazione dal registro delle imprese ) deliberata per il
venir meno di ogni ragione economica per il proseguimento
l’inesistenza di crediti e debiti.
A prescindere dalla promiscuità delle censure, si osserva come
la Corte d’appello di Trieste abbia negato espressamente che la
debitrice avesse prodotto le polizze fideiussorie allegate nel corso
dell’istruttoria prefallimentare; e comunque, l’esistenza di una
garanzia non esclude, di per sé, l’incapacità della debitrice di
adempiere – tenuto anche conto dell’eventuale debito per surroga
(art.1949 cod. civ.) o regresso (art.1950 cod. civ.) del fideiussore integrante lo stato di insovenza.
Infondata è aOsì l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva, dal momento che l’estinzione di una società comporta la
successione dei soci nei rapporti attivi e passivi tuttora pendenti; a
nulla rilevando l’eventuale omissione della fase liquidatoria.
Pertanto, pacifica la qualità di soci dei soggetti ricorrenti per
fallimento, va affermata la loro legittimazione attiva ex art.6 legge
fallimentare: legittimazione, oltretutto esclusiva, a seguito del venir
meno delle persone giuridiche, originarie creditrici.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la carenza di
motivazione sulla sussistenza dello stato di insolvenza.
La doglianza riproduce, in parte, gli argomenti già esaminati
sulla esistenza di polizze fideiussorie a garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni. Per il resto, mira a confutare l’affermazione della

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dell’attività commerciale, senza alcuna fase di liquidazione, stante

corte triestina circa l’indimostrata l’esistenza di un magazzino di
merci, di valore idoneo a fronteggiare l’esposizione debitoria.
Al riguardo, l’accertamento che la società debitrice non è in
stato di liquidazione ha portato correttamente il giudice di merito ad
escludere che la capacità di adempiere le proprie obbligazioni

parte il rilievo di fatto che l’effettiva esistenza delle giacenze di
magazzino non poteva certo essere desunta sulla base di mere
stime e fotografie, una volta che ne fosse ignota la perdurante
conservazione ed ubicazione. Sul punto, le contrarie asserzioni della
ricorrente prospettano valutazioni di merito, che non possono
quindi trovare ingresso in questa sede.
Con il terzo motivo, si lamenta la violazione di legge e la
carenza di motivazione sull’esistenza dei crediti vantati dai
ricorrenti per fallimento.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi, ancora una volta, in
una contestazione, avente natura di merito, di crediti portati da
sentenze di secondo grado, pur se tuttora sub judice, in pendenza
del ricorso per cassazione.
Al riguardo, la corte territoriale ha congruamente motivato il
carattere non pretestuoso delle pretese dei creditori ricorrenti: del
resto, prima facie escluso dall’accertamento positivo in due gradi di
merito, il cui sindacato in questa sede è, all’evidenza,
inammissibile.
Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

P.Q.M.

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potesse misurarsi tramite il raffronto di valori, attivo e passivo. A

- Rigetta il ricorso
Roma, 11 Giugno 2013
IL PRESIDENTE

IL REL EST.

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