Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19334 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19334 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 20630-2016 proposto da:
GULLOTTA GIOVANNA e AMENTA PATRIZIA, elettivamente domiciliate
in Roma, via Caio Mario, n. 13, presso lo studio dell’avvocato Saverio
Cosi, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in

Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l’Avvocatura centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Triolo,
Antonietta Coretti, Vincenzo Stumpo;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2091/2016 del Tribunale di Roma, depositata
il 02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Data pubblicazione: 20/07/2018

RITENUTO
Patrizia Amenta e Giovanna Gullotta sono intervenute in una
procedura esecutiva presso terzi a carico dell’I.N.P.S., entrambe
senza allegare ai rispettivi atti di precetto i titoli esecutivi.
Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione della

creditrici intervenienti hanno proposto opposizione ai sensi dell’art.
617 cod. proc. civ., deducendo che tale mancanza non poteva essere
rilevata d’ufficio dal giudice, ma solo su eccezione di parte.
Il Tribunale di Roma, sentite le parti all’udienza del 18
settembre 2014, ha assegnato alle ricorrenti il termine perentorio di
sessanta giorni per introdurre l’opposizione nel merito.
Le creditrici hanno provveduto a tale incombente con atto di
citazione notificato in data 12 novembre 2014 ed iscritto a ruolo il
giorno 20 novembre 2014.
Il Tribunale, ritenendo che l’introduzione del giudizio di merito
dovesse seguire le forme del rito del lavoro, ha ritenuto tardivo il
deposito dell’atto, avvenuto dopo la scadenza del termine assegnato
all’udienza del 18 settembre 2014, e ha quindi dichiarato l’estinzione
del giudizio.
Avverso tale decisione la Amenta e la Gullotta hanno
congiuntamente proposto ricorso, ai sensi dell’art. 111, settimo
comma, Cost., per violazione di legge. L’I.N.P.S. ha resistito con
controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett.
e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I.
25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della

Ric. 2016 n. 20630 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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procedura per omessa allegazione dei titoli e contro tale ordinanza le

decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere
redatta in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
voku-n’e.X.A
La circostanza esiziale per la decisione della causa è
rappresentata dalla natura del credito per il quale la Amenta e la

dell’I.N.P.S. Infatti, com’è noto, il giudizio di merito introdotto ai sensi
dell’art. 618 cod. proc. civ. segue il rito dipendente dalla natura del
credito azionato (v., fra le più recenti, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8874
del 06/04/2017, Rv. 644157; Sez. 3, Sentenza n. 27527 del
30/12/2014, Rv. 634253).
Il tribunale ha ritenuto che nella specie dovesse applicarsi il rito
lavoro. In tal senso si trae argomento tranciante dall’intestazione
dell’atto: «Atto di citazione per credito di lavoro costituito da decreto
del Tribunale de/lavoro di Roma n. 70/12». In secondo luogo, anche
la natura della parte convenuta – l’I.N.P.S. – lascia intendere che il
credito azionato avesse natura previdenziale e fosse quindi soggetto
al rito del lavoro.
Sostengono invece le ricorrenti che la causa avesse natura
diversa e che pertanto, ai fini della tempestiva introduzione del
giudizio di merito, fosse sufficiente la notificazione dell’atto di
citazione, anziché il deposito del ricorso in cancelleria.
Tale asserzione, tuttavia, è del tutto priva di dimostrazione,
giacché, neppure nel prosieguo del giudizio, le creditrici hanno esibito
copia dei titoli esecutivi o quantomeno non hanno indicato tali atti nel
ricorso per cassazione. Tale omissione determina l’impossibilità per la
Corte di delibare quale fosse l’effettiva natura del credito azionato e
quindi quale rito dovesse applicarsi nella specie.
Né vale osservare che, discutendosi della legittimità del
provvedimento di estinzione del pignoramento pronunciato dal giudice
dell’esecuzione, il giudizio dovesse svolgersi senz’altro nelle forme del

Ric. 2016 n. 20630 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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Gullotta sono intervenute nel pignoramento presso terzi a carico

rito ordinario. Tale asserzione è erronea, perché la circostanza che il
giudizio avesse ad oggetto una questione di carattere procedurale (la
rilevabilità d’ufficio dell’omessa produzione del titolo esecutivo) non
incide sul rito da seguire, che resta quello dipendente dalla natura
della domanda sostanziale, ossia del credito azionato.

dell’introduzione, ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ., del giudizio di
opposizione agli atti esecutivi nel merito. Infatti, l’aver introdotto tale
giudizio con citazione, anziché con ricorso, non determina
l’improcedibilità in sé della domanda, ma l’osservanza del termine
perentorio fissato dal giudice ai sensi dell’art. 618 cod. proc. civ. è
fatta salva solamente se l’atto di citazione viene iscritto a ruolo entro
il termine fissato per il deposito del ricorso. Tale circostanza non
ricorre nei caso di specie e quindi il provvedimento impugnato si
sottrae alle censure di legittimità esposte in ricorso.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del
giudizio di legittimità vanno poste a carico delle ricorrenti in solido,
nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art.
1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in euro 6.200,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro
200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

Ric. 2016 n. 20630 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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Ciò posto, correttamente il tribunale ha rilevato la tardività

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

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