Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19334 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. II, 17/09/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 17/09/2020), n.19334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22863-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 800/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 02/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. Con ricorso al Giudice di pace di Bergamo P.F. proponeva opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e ss. avverso l’ordinanza ingiunzione pronunciata nei suoi confronti per l’emissione di un assegno non pagato per difetto di provvista.

Il Giudice di pace, con sentenza n. 921/2015, respingeva il ricorso anzitutto ritenendo che chi emette un assegno bancario privo della data di emissione risponde dell’illecito amministrativo se al momento dell’utilizzazione del titolo non vi sia la provvista sufficiente e poi precisando che il ricorrente, pur essendo la società per la quale aveva emesso l’assegno in concordato preventivo, poteva comunque effettuare il pagamento, previa richiesta di autorizzazione al giudice delegato o al commissario giudiziale.

2. Contro tale sentenza proponeva appello P.F..

Nella contumacia della convenuta Prefettura, il Tribunale di Bergamo, con sentenza 2 marzo 2016, n. 800, accoglieva il gravame e annullava l’ordinanza impugnata, in particolare affermando che il pagamento non rientrava tra quelli autorizzabili, dato che durante la procedura di concordato preventivo l’autorizzazione va limitata ai soli pagamenti di crediti anteriori ed essenziali alla prosecuzione dell’attività e non risultavano elementi in tal senso.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell’interno.

L’intimato P.F. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11”: il Tribunale ha dichiarato la contumacia dell’amministrazione, avendo erroneamente ritenuto valida la notificazione dell’appello effettuata presso l’amministrazione convenuta invece che presso l’Avvocatura dello Stato.

Il motivo è fondato. L’atto di appello è stato notificato all’amministrazione, costituitasi personalmente in primo grado, e non presso l’Avvocatura dello Stato, come prescrive il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 (per il quale “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente). Secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la facoltà concessa all’amministrazione resistente, in deroga alla disciplina ordinaria, di avvalersi di funzionari appositamente delegati, è limitata al solo giudizio di primo grado, mentre, per quelli successivi, trovano applicazione le norme generali in materia di rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, nel testo modificato dalla L. n. 260 del 1958, art. 1 con la conseguenza che la notifica dell’appello contro la sentenza di prime cure deve essere effettuata, a pena di nullità, presso la suddetta Avvocatura dello Stato” (così Cass. 15263/2018, v. anche Cass. 5853/2017).

b) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 386 del 1990, artt. 2 e 8 per avere il Tribunale ritenuto il ricorrente non responsabile per l’emissione di un assegno a vuoto, essendo del tutto irrilevante che nel caso di specie la società amministrata dall’autore dell’illecito si sia successivamente trovata nell’impossibilità di far fronte al pagamento per essere stata posta in concordato preventivo.

II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

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