Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19334 del 10/09/2010
Cassazione civile sez. I, 10/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19334
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 29243-2008 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. SPONTINI 11, presso l’avvocato CASCINI ELENA, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSTOZZI PAOLO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
nonchè da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SPONTINI 11, presso l’avvocato ELENA CASCINI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSTOZZI PAOLO, giusta procura in calce al
ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il
12/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE UMBERTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato il 12 marzo 2008 la Corte di appello de L’Aquila ha riconosciuto al Condominio (OMISSIS) – che aveva lamentato la eccessiva durata del procedimento civile promosso (per riduzione in pristino) davanti al Tribunale di Macerata, con atto notificato il 7 febbraio 1990 e definito con sentenza del 3 giugno 20062 – il diritto ad un’equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 in riferimento alla conv. per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848 ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955. La Corte, rilevato che erano trascorsi oltre quattordici anni per definire il giudizio, che nessuna responsabilità poteva essere attribuita alle parti per le lungaggini processuali e che anche il differimento nella trattazione della causa per complessivi sette anni e tre mesi ed il lungo intervallo di tempo tra le udienze non era attribuibile alle parti, ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale a favore del Condominio Euro 7.250,00.
Avverso tale decreto il Condominio in persona dell’amministratore – premesso che la decisione della Corte d’appello, depositata il 12.03.2008, era stata notificata ad esso ricorrente in data 2/10/2008 – ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Condominio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e deduce che la Corte di appello non avrebbe considerato che il periodo eccedente (comma 3, lett. a) di cui alla norma richiamata avrebbe dovuto essere calcolato tenendo conto dell’intera durata del processo.
Col secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 1117 c.c., deduce che la Corte d’appello avrebbe errato in relazione alla mancata determinazione della quota spettante a ciascuno dei condomini. Seguono i quesiti.
2. Col ricorso incidentale l’Amministrazione intimata – denunciando col primo motivo la violazione dell’art. 75 c.p.c. – deduce che, in quanto ente sfornito di personalità e/o soggettività, il Condominio, sarebbe privo di legittimazione ai fini della proposizione dell’azione de qua.
Col secondo e col terzo motivo deduce l’erroneità della decisione impugnata per avere la Corte attribuito al Condominio, ente diverso dalla persona fisica, un danno non patrimoniale pur in carenza assoluta di prova e per giunta senza alcuna motivazione. Seguono i relativi quesiti.
3. Preliminarmente; i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
4. In via pregiudiziale si rileva di ufficio la improcedibilità del ricorso principale, ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, nell’ipotesi in cui il ricorrente espressamente o implicitamente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata con la copia della relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, e dovendosi invece escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo di ufficio da cui emerga la tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 11376 e n. 9928 del 2010; Cass. n. 25236, n. 20795, n. 9006 e n. 2006 del 2009).
Posto che, come risulta in punto di fatto, è questa l’ipotesi di specie, il ricorso stesso va dunque dichiarato improcedibile.
5. Consegue l’inefficacia del ricorso incidentale (Cass. SU 9741/08).
6. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
8. Soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010