Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19333 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23057-2006 proposto da:

B.M., nella qualità di Presidente del Circolo Culturale

“ARABESQUE”, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO CONTI

ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS STEFANIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASANISI GIOVANNI, giusta delega

a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA CENTRALE DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA PIETRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. B.M., n.q. di presidente del Circolo Culturale “Arabesque”, propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non ha resistito) e avverso la sentenza con la quale – in controversia concernente impugnazione di avvisi di liquidazione e pagamento sanzioni per Iva con riguardo agli anni di imposta 1992/1996 – la C.T.R. Abbruzzo dichiarava inammissibile l’appello del Circolo perchè intempestivo e dichiarava altresì inammissibile la contestuale impugnazione del provvedimento di diniego dell’istanza di definizione della lite fiscale proposta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8.

In particolare, i giudici della C.T.R., rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 4.12.2001 e che il 20.06.2004 dovevano ritenersi inutilmente trascorsi i termini di impugnazione, con conseguente intempestività dell’appello proposto il 15.12.2004, escludevano che la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8 (prevedente la possibilità di impugnare la sentenza unitamente al diniego di definizione della lite entro sessanta giorni dalla sua notifica) potesse essere interpretato nel senso di consentire l’impugnazione di una sentenza passata in giudicato, ove proposta entro i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego impugnato unitamente alla suddetta sentenza.

2. Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 6 e 8, la ricorrente si duole che i giudici della C.T.R. abbiano ritenuto inammissibile l’appello senza considerare che il termine per impugnare la sentenza di primo grado doveva considerarsi sospeso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 e che, essendo stata presentata istanza di definizione in data 21 maggio 2003, detto termine veniva ulteriormente sospeso fino al 31.12.2004, salvo che, come nella specie, fosse stato comunicato il diniego di condono, nel qual caso la sentenza e il diniego dovevano essere impugnati entro 60 giorni dalla comunicazione del suddetto diniego, come nella specie era accaduto.

La censura è fondata.

La L. n. 289 del 2002, art. 16 contempla ipotesi di sospensione diverse sia quanto all’oggetto di essa (sospensione delle liti pendenti e sospensione dei termini – di impugnazione, per quel che in questa sede rileva-) sia quanto a presupposti e finalità.

In particolare, il sesto comma del citato articolo (nel presupposto della suscettibilità di definizione delle liti e con la evidente finalità di consentire ai contribuenti la presentazione della relativa domanda) prevede, fino al primo giugno 2004, la sospensione delle liti pendenti nonchè, nell’ultima parte, entro la stessa data, la sospensione dei termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, oltre che per effettuare la costituzione in giudizio.

Anche l’articolata disciplina di cui all’art. 16 citato, comma 8 contempla una sospensione della lite pendente e/o una sospensione del termine per impugnare, entrambe sulla base di un ulteriore presupposto (la presentazione della domanda di definizione) e con l’altrettanto evidente finalità di consentire di conoscere l’esito della suddetta domanda e determinarsi in rapporto ad essa. Il comma in esame prevede infatti che le liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione restano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2004 – ovvero fino al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali -.

L’ultima parte del comma suddetto prevede inoltre una ulteriore e diversa sospensione-dilatazione dei termini per impugnare, precisando che, ove si verifichi l’ulteriore presupposto che la domanda di definizione della lite sia stata presentata in pendenza del termine per impugnare e sia intervenuto successivo diniego, la sentenza può essere impugnata unitamente ad esso entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, il che significa che, in presenza dei sopra indicati presupposti, il termine per impugnare potrebbe ulteriormente dilatarsi fino a sessanta giorni dopo la notifica del diniego di definizione della lite. Tanto premesso, occorre innanzitutto chiarire che la sospensione (dei termini di impugnazione) prevista dall’art. 16, comma 6 in esame è stata dai giudici d’appello implìcitamente ritenuta applicabile alla fattispecie, posto che nella decisione impugnata in questa sede si legge che per la sentenza di primo grado, depositata il 4.12.2001, il termine per proporre appello doveva ritenersi inutilmente trascorso alla data del 20.6.2004, evidentemente calcolando il periodo di sospensione dei termini – dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004 -, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, come una sorta di parentesi da non considerare nel computo generale del termine per impugnare, effettuato, per il resto, secondo le regole ordinarie (in tal senso v. anche cass. n. 14898 del 2007). Ciò significa che i giudici d’appello hanno accertato che la lite era definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002.

Su questo punto non vi è censura, e pertanto non viene in discussione in questa sede l’applicabilità della sospensione de qua con riguardo alla natura del provvedimento oggetto della lite (di mera liquidazione o – anche? – di irrogazione sanzioni). Potrebbe tuttavia venire in rilievo di ufficio la circostanza che le sanzioni di cui al provvedimento suddetto riguardano l’Iva, posto che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha evidenziato che la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C- 132/06 ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia di carattere legislativo che amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario. (v. cass. n. 20068 del 2009). La citata giurisprudenza ha altresì precisato che i suddetti principi devono essere applicati da questa Corte a prescindere da specifiche deduzioni di parte, posto che il principio di effettività, contenuto nell’art. 10 del Trattato CE, comporta l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali o, come nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione.

Occorre tuttavìa evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza n. 3676 del 2010) hanno affermato che la L. n. 289, art. 16, nella parte in cui prevede la definizione delle liti pendenti e le relative condizioni, nonchè la sospensione dei termini di impugnazione, non comporta una rinuncia dell’Amministrazione all’accertamento dell’imposta (già effettuato e contestato nella sua legittimità) bensì la definizione di una lite in corso con il contribuente, in funzione della riduzione del contenzioso in atto, secondo parametri rapportati allo stato della lite al momento della domanda di definizione, garantendo la riscossione di un credito tributario incerto, sulla base di un trattamento paritario tra i contribuenti. Esso, pertanto, nella parte in cui si riferisce alle controversie in materia di IVA, non può essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, neppure a seguito della sentenza della Corte di Giustizia CE del 17 luglio 2008, in causa C-132/06, dovendo tale pronuncia essere interpretata restrittivamente (in applicazione del principio, le SU hanno respinto l’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione dell’Ufficio delle entrate, che aveva beneficiato della sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 16 cit., eccezione avanzata sul presupposto che l’articolo in questione avrebbe dovuto essere disapplicato “in toto”, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia). Dalla accertata applicabilità alla fattispecie della sospensione del termine per impugnare fino al primo giugno 2004 consegue che al momento della presentazione dell’istanza di definizione (21 maggio 2003, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, non censurata sul punto) il suddetto termine era ancora pendente, configurandosi così il presupposto per la sospensione della lite fino al 31 dicembre 2004 (come previsto dalla prima parte dell’art. 16, comma 8) e in ogni caso il presupposto per la sospensione-dilatazione del termine di impugnazione prevista, dall’ultima parte del citato comma ottavo, fino al sessantesimo giorno dalla notifica del diniego di definizione agevolata.

Riscontrata la concorrenza dei relativi presupposti, potrebbe sorgere la necessità di conciliare l’applicabilità dei diversi casi di sospensione previsti dal comma in esame, posto che, benchè l’ultima parte del suddetto comma affermi che la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego entro sessanta giorni dalla notifica del medesimo, deve ritenersi che, ove tale diniego intervenga prima dello scadere del termine di sospensione della lite previsto dalla prima parte del comma in esame, l’impugnazione debba intervenire comunque entro i sessanta giorni dalla notifica del diniego (impugnato unitamente alla sentenza), anche se tale termine intervenga prima del 31.12.2004, posto che, essendo noto l’esito della domanda di definizione ed essendo trascorso un congruo termine per assumere determinazioni riguardo ad essa, il perdurare della sospensione (costituente una eccezione rispetto al normale decorso dei termini processuali) non avrebbe più alcuna ragione d’essere. E’ tuttavia da evidenziare che il problema non si pone nella specie, posto che, secondo quanto risultante dalla sentenza impugnata (non censurata sul punto), la proposizione dell’appello (unitamente alla impugnazione del diniego di definizione) è intervenuta il 15.12.2004, quindi entro (il 31 dicembre 2004 e in ogni caso entro) i sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, avvenuta (come emergente dalla sentenza impugnata) il 19 ottobre 2004, con la conseguenza che il suddetto appello doveva ritenersi tempestivo e perciò ammissibile.

3. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento degli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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