Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19333 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19333 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 27690-2007 proposto da:
PREITE

OSVALDO

(c.f.

PRTSLD55C22D883W),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA
MANTEGAZZA 24, presso MARCO GARDIN, rappresentato e

Data pubblicazione: 21/08/2013

difeso dall’avvocato SPATA GABRIELLA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
990

contro

COMUNE DI TAURISANO, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

1

MANTEGAZZA 24, presso GARDIN MARCO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FUMAROLA MAURO MAURIZIO,
giusta procura a margine del controricorso;
– C ..’. O 2,8y nrk-t3 i z6S – controricorrente
avverso la sentenza n.

802/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 06/06/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito,

per il ricorrente,

FRANCESCO,

con

delega,

l’Avvocato SAMPERI
che

ha

chiesto

l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.t.

D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/11/2006;

2

Svolgimento del processo
1.- Il Comune di Taurisano (Lecce) con delibera 27 aprile
1988 n. 3447 dispose una variante al PdF comunale per la
realizzazione

su area giacente in “zona agricola

speciale E3” – di un mercato coperto e, in data 18 aprile

1989, occupò un suolo di Preite Osvaldo di estensione pari
a mq. 4552, successivamente acquisendone la proprietà per
espropriazione. Con atto 16 gennaio 1992, notificato il 26
febbraio 1992, il Comune comunicava al Preite le indennità
di espropriazione ed occupazione stimate dalla Commissione
Provinciale di Lecce in rispettive lire 15.750.000 e lire
1.312.500.
2.-

Avverso tali determinazioni il Preite proponeva

opposizione innanzi alla Corte d’appello di Lecce, ivi
convenendo l’Amministrazione espropriante e chiedendo la
rideterminazione secondo il valore effettivo dell’area
edificabile. L’adita Corte determinava le indennità dovute
in lire 95.182.300 per l’espropriazione ed in lire
25.673.100 per la complessiva occupazione temporanea.
Riteneva che il suolo del

Preite avesse natura

edificatoria di fatto e di diritto; che l’edificabilità di
diritto discendeva dal

fatto che il suolo,

pur

classificato nel PdF come ricadente in “zona agricola
speciale

E3″,

aveva

acquisito

legale

attitudine

edificatoria per effetto della delibera n. 3447 del 1988

3

con la quale il Consiglio comunale aveva apportato
variante allo stesso PdF per la realizzazione del nuovo
mercato coperto con relativa piazza e pubblici servizi;
che la edificabilità di fatto si desumeva dall’inserimento
dell’area in comparto totalmente urbanizzato; che, per

quel che afferiva 4.1 valore, non potendosi fare ricorso
per mancanza di atti comparabili al criterio sintetico
comparativo, ben si poteva prendere a parametro l’indice
di fabbricabilità comprensoriale e procedere alla stima
secondo il disposto dell’art. 5 bis della legge n. 359 del
1992 senza applicare la decurtazione del 40%.
3.- La predetta sentenza della Corte di appello di Lecce,
impugnata dal Comune di Taurisano, veniva cassata con
rinvio da questa Corte con sentenza n. 8223 del 2000, che
vi riscontrava i seguenti errori di diritto.
In primo luogo, la corte leccese aveva assegnato un ruolo
concorrente alla edificabilità di fatto dell’area (in
ragione del suo inserimento , • • • in un comparto
assolutamente urbanizzato ed ottimamente collegato con il
contesto cittadino”), in violazione del principio secondo
cui “in presenza di uno strumento urbanistico vigente ed
applicabile è sulla sua sola base che va individuata la
capacità edificatoria o la natura agricola del fondo e_ la
‘misura’ della capacità stessa (gli indici), restando
comunque fermo che, accertata correttamente la vocazione

4

edificatoria dell’area ablata, le considerazioni afferenti
l’esistenza o l’inesistenza di opere di urbanizzazione ben
possono trovare posto nella (logicamente successiva) sede
dell’individuazione del valore di mercato dell’area
stessa”. In secondo luogo, al momento di farsi carico del

problema del reperimento della capacità edificatoria
legale dell’area, che il PdF aveva negato classificando il
terreno in “E3 zona agricola speciale”, la corte di merito
aveva ravvisato una fonte di nuova classificazione
edificatoria nella citata delibera di variante n. 3447 del
1998, passaggio quest’ultimo nel quale si annidava
l’errore, per avere “assegnato alla ridetta delibera una
idoneità legale alla riclassificazione edificatoria del
suolo che essa_ non poteva certamente avere”. Essa,
confondendo tra varianti approvate in sede di
“zonizzazione” del territorio attuata da strumenti
urbanistici di terzo livello (quale il PEEP) anche in
deroga alle prescrizioni generali contenute negli
strumenti sopraordinati (il PRG o il PdF) e varianti
apportate al piano generale allo specifico scopo di
realizzare l’opera il cui progetto viene contestualmente
approvato (la variante cd. attuativa), aveva violato il
principio secondo il quale l’accertamento delle
possibilità legali ed effettive di edificazione di un’area
ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio
5

va effettuato tenendo conto non solo della destinazione
attribuita all’area dal piano regolatore generale o dal
piano di fabbricazione, ma anche delle varianti apportate
in sede di “zonizzazione” del territorio da strumenti
urbanistici generali (quali il piano per l’edilizia

economica e popolare), mentre non può tenersi alcun conto
delle varianti apportate al piano generale allo specifico
scopo

di

realizzare l’opera contestualmente approvata

(varianti cosiddette attuative), giacché tali varianti
costituiscono fonte di vincolo preordinato all’esproprio e
pertanto non può ad esse essere riconosciuta alcuna
incidenza in sede di accertamento della vocazione
edificatoria. Di conseguenza, poiché la delibera n. 3447
del 1988 aveva approvato il progetto dell’opera pubblica
da realizzare sull’area del Preite con il procedimento
della variante attuativa di cui all’art. 1, comma 5, della
legge 3 gennaio 1978 n. l, ne discendeva che del relativo
disposto il giudice del merito non avrebbe dovuto tenere
conto, costituendo esso la fonte del ridetto vincolo
preordinato, “essendogli invece, e conclusivamente,
imposto di scrutinare la pretesa vocazione edificatoria
dell’area nel quadro delle sole possibilità legali ed alla
sola stregua del PdF vigente, accertando se dalla
riconduzione dell’area in zona ‘E3 agricola speciale’
discenda la totale vocazione agricola di essa ai fini del
6

calcolo dell’indennizzo alla stregua dell’art. 16 della L.
865/71”.
4.- Il Preite riassumeva il giudizio chiedendo che le
indennità calcolate dall’Amministrazione fossero
dichiarate illegittime e ricalcolate secondo i principi

enunciati dalla Cassazione. Il Comune di Taurisano
ribadiva la correttezza della stima effettuata dalla
Commissione provinciale e chiedeva in riconvenzionale la
condanna dell’attore alla restituzione della somma
corrispostagli di C 91.849,93 (lire 177.846.272). La Corte
d’appello di Lecce, con sentenza del 29 novembre 2006,
istruita la causa con una nuova consulenza tecnica
d’ufficio, accertava che l’area era “decisamente agricola,
pur se qualificata come ‘agricola speciale'”, non
rilevando la sua vicinanza al centro abitato né la
realizzazione del mercato comunale o la sua vocazione in
termini di edificabilità di fatto, concetto questo
estraneo alla rigida dicotomia, che non ammette un tertium
genus,

tra suoli edificabili (sulla base delle sole

prescrizioni dello strumento urbanistico) e non
edificabili. La corte confermava gli originari valori
stabiliti dalla Commissione provinciale sulla base del
valore agricolo medio (atteso che quelli stimati dal
c.t.u. erano addirittura inferiori) e calcolava
l’indennità di esproprio in e 8.228,19 (lire 15.932.000) e

7

quella di occupazione in

E

1.825,98 (lire 3.535.590),

oltre interessi legali; accoglieva la domanda restitutoria
proposta dal comune in via riconvenzionale; compensava le
spese processuali di tutti i gradi di giudizio per la metà
e condannava il Preite a rifonderle alla controparte per

la restante metà.
5.- Il Preite ricorre per cassazione articolato in due
motivi illustrati da memoria. Il Comune di Taurisano
resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Nel primo motivo si denuncia la falsa applicazione
dell’art. 16 della legge n. 865 del 1971 per avere la
sentenza impugnata ritenuto che dall’inclusione in zona
agricola speciale E3 discendesse la totale vocazione
agricola dell’area, contraddetta invece dalla consulenza
tecnica d’ufficio da cui risultava che, secondo la
disciplina urbanistica, la destinazione ad usi agricoli
era decisamente residuale, anche perché l’area era situata
nelle immediate vicinanze del centro urbano.
Nel secondo motivo si denuncia la falsa applicazione
dell’art. 5 bis, commi 3 e 4, della legge n. 359 del 1992,
la cui interpretazione datane da questa Corte, nel senso
della rigida dicotomia aree edificabili-non edificabili,
si porrebbe in contrasto con la Costituzione e con la
CEDU, per il tramite dell’art. 117 Cost., con l’effetto di

8

ridurre irragionevolmente, rispetto al valore di mercato,
l’indennità dovuta per la perdita delle aree che
possedevano il requisito dell’edificabilità di fatto; in
subordine, nel caso di conferma di quell’interpretazione,
se ne deduce l’illegittimità costituzionale.
Il primo motivo è fondato, il secondo è assorbito.

.

Il ricorrente, contestando la valutazione della natura o
vocazione agricola dell’area,

si duole in sostanza

dell’applicazione del criterio di calcolo delle indennità
operata dalla corte di appello sulla base del valore
agricolo medio di cui agli artt. 16, commi 5 e 6, della
legge 22 ottobre 1971 n. 865, come sostituiti dall’art. 14
della legge 28 gennaio 1977 n. 10. Dette disposizioni sono
state

dichiarate

incostituzionali

dalla

Corte

costituzionale con sentenza n. 181 del 2011 (che ha anche
esteso la dichiarazione di incostituzionalità all’art. 40,
commi 2 e 3, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), della quale
si deve fare applicazione anche nel giudizio di rinvio. Ai
fini della determinazione dell’indennità di esproprio, e
quindi

dell’indennità

di

occupazione

stimata

con

riferimento alla prima, il giudice del merito, cui la
causa deve essere rinviata per un nuovo esame, dovrà
valutare le caratteristiche del bene secondo il suo valore
di mercato alla data del decreto di esproprio.

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La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di
appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la
liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione,
cui demanda la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Roma, 6 giugno 2013.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso,

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