Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19333 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. II, 17/09/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 17/09/2020), n.19333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1873-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA

407, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTELLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI CARIDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei

Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

contro

PUBBLICO MINISTERO TRIBUNALE CROTONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza rg. n. 488/2014 del TRIBUNALE di CROTONE,

depositata il 06/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2019 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. In data 7 marzo 2013 l’avvocato C.R. avanzava istanza di liquidazione del compenso professionale per l’attività da lei svolta nel procedimento penale n. r.g. 527/2005, quale difensore di fiducia di un collaboratore di giustizia. Il Tribunale di Crotone, sezione penale, con decreto del 18 aprile 2014 liquidava all’istante la somma di Euro 2.535, oltre 12,5% per spese generali, IVA e CPAP.

2. Avverso il decreto proponeva opposizione C.R., censurando la determinazione quantitativa e i criteri seguiti dal giudice.

Il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 6 dicembre 2014 ha dichiarato l’opposizione improcedibile, non contenendo il ricorso introduttivo alcuna indicazione circa la controparte interessata (il Ministero della giustizia) e non valendo a sanare la nullità del ricorso l’adempimento all’ordine del Presidente del Tribunale di notificare copia del ricorso al pubblico ministero e al Ministero dell’interno presso l’Avvocatura dello Stato di Catanzaro.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione C.R..

Gli intimati pubblico ministero presso il Tribunale di Crotone e Ministero dell’interno non hanno proposto difese.

Questa Corte, con ordinanza del 5 marzo 2019, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia e rinviato la causa a nuovo ruolo.

Integrato il contraddittorio, si è costituito in giudizio, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, il Ministero della giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui si contesta “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011 per la mancata possibilità di rinnovazione degli atti in caso di erronea notificazione del ricorso nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1958, art. 4, e dell’art. 291 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il ricorso introduttivo individuava chiaramente il Ministero della giustizia quale controparte interessata, rispetto alla quale si chiedeva anzi al Tribunale di fissare il termine di costituzione; la notificazione al Ministero dell’interno anzichè a quello della giustizia era dipesa esclusivamente dall’obbligo imposto alla ricorrente dal Presidente del Tribunale di notificare in quella sede il ricorso; in ogni caso – conclude la ricorrente – in assenza di diverse disposizioni, il Tribunale, rilevato il vizio di notificazione, avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. e non dichiarare tout court improcedibile l’opposizione.

Il motivo è fondato. Come sostiene la ricorrente, il ricorso introduttivo dell’opposizione non era privo dell’indicazione della controparte Ministero della giustizia, che veniva individuato come il “convenuto, Ministero giustizia, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato per legge presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede.. in Catanzaro” (v. l’ultima pagina dell’atto). Il ricorso non era pertanto affetto da nullità per mancata individuazione del convenuto e il giudizio di opposizione non poteva quindi essere dichiarato “improcedibile” (tanto più che, come riconosce il Tribunale di Crotone, era stato lo stesso giudice ad ordinare alla ricorrente di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al Ministero dell’interno e al pubblico ministero).

II. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

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