Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19333 del 10/09/2010

Cassazione civile sez. I, 10/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 10/09/2010), n.19333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VITRONE Ugo – Consigliere –

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26034-2008 proposto da:

N.G.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46, presso l’avvocato DE

PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il

07/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto depositato in data 7 agosto 2007 la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di equa riparazione del danno proposta dal sig. N.G.L., che aveva lamentato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 in riferimento alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la eccessiva durata del processo da lui promosso davanti alla Corte dei conti, sez. reg. Toscana, per ottenere il riconoscimento del diritto alla equiparazione alla corrispondente qualifica degli appartenenti alla polizia di Stato; processo introdotto con atto notificato in data 30 luglio 1998 e conclusosi con sentenza depositata il 21 gennaio 2004.

La Corte ha rilevato che la richiamata sentenza della Corte dei conti (n. 99/2004 PM allegata agli atti) non risulta(va) pronunciata nei confronti dell’odierno ricorrente, che non figura(va) comprovatamente coinvolto nel relativo giudizio; sicchè mancava il presupposto per l’accoglimento della domanda.

Avverso questo decreto il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e lamenta insufficiente ed erronea motivazione, in quanto il nominativo N.G.L. era uno dei 22 ricorrenti indicati nel ricorso introduttivo a quo, capolista D.N.C.; non era stata contestata la sua qualità di parte; ed era stata prodotta la sentenza della Corte dei conti, che tra gli altri indicava come oggetto del ricorso introduttivo quello contrassegnato con r.g.

25047/PM (capolista Di Napoli). Sicchè – conclude il ricorrente – la svista di cui è causa è imputabile alla Corte territoriale.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto concretatosi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di immediatezza e di semplice rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alle valutazioni in diritto delle risultanze processuali, è errore revocatorio (cfr., ex plurimis, Cass. 17443/2008); errore di fatto che nella specie risulta evidenziato nella stessa prospettazione dal ricorrente, il quale avrebbe dunque dovuto proporre la relativa domanda davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione impugnata (art. 398 c.p.c.).

Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 600 a titolo di onorari.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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