Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19333 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.03/08/2017),  n. 19333

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6505/2015 proposto da:

CA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, V. APPIANO 8,

presso lo studio dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMMASO SAVITO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., CA.GI., C.P.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO CONVERTINI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 20/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006, i signori C.P.L., nonchè C.G. e Gi., in rappresentanza del proprio genitore Luigi, premorto, tutti in qualità di eredi legittimi della signora C.V., convennero in giudizio il Dott. Ca.Ma. al fine di sentirlo condannare al pagamento in loro favore del residuo debito di un prestito fatto a detto convenuto dalla signora C.V..

Gli attori fondarono la pretesa restitutoria producendo la fotocopia di una scrittura privata datata 6 settembre 2003, a firma del Ca., con cui questo dichiarava di essere debitore di C.V. della somma di Euro 28.361, impegnandosi ad estinguere il debito mediante versamenti mensili di Euro 260,00 ciascuno, venendo fatta salva la possibilità del debitore di estinguere in qualsiasi momento il debito residuo in un’unica soluzione.

Dalla medesima fotocopia della scrittura privata del 6.9.2003 risultavano inoltre alcune annotazioni, a firma di ” C.V.”, di acconti di Euro 260 ricevuti fino al 5 febbraio 2006, nonchè un’ultima annotazione, questa apposta in originale, recante la data del 5 marzo 2006.

Si costituì il convenuto, disconoscendo la conformità della fotocopia della dichiarazione del 6 settembre 2003 rispetto all’originale, e in particolare con riferimento alle scritturazioni effettuate dal rigo successivo alla propria firma, che non sarebbero esistite sull’originale, nonchè contestando di falso l’unica parte in originale (ovvero l’ultima annotazione del 5 marzo 2006), riservando altresì all’eventuale produzione originale del documento la proposizione di una formale querela di falso.

Il Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Martina Franca, con la sentenza n. 233/2010, accolse la domanda proposta dagli attori, condannando il Ca. al pagamento in loro favore dell’importo di Euro 13.707,32 oltre interessi, pari ai 2/3 della quota ereditaria.

2. La decisione e stata confermata dalla Corte d’Appello di Lecce -Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 20 del 14 gennaio 2014.

La Corte di Appello ha preliminarmente rilevato che il convenuto ha ammesso di aver ricevuto la somma mutuatagli, affermando però di averla restituita e di aver ricevuto dalla signora C.V. la restituzione dell’originale della scrittura del 6 settembre 2003 in luogo della quietanza di pagamento, senza tuttavia produrre detto originale e precisando, in comparsa conclusionale, di averlo distrutto.

Alla luce di ciò, la Corte ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente fondato la decisione sulle risultanze della prova testimoniale, non essendo precluso dal disconoscimento ex art. 2719 c.c., della conformità delle copie fotografiche all’originale di accertare i fatti documentati nelle medesime copie attraverso altri mezzi di prova, anche presuntiva.

Quanto al disconoscimento dell’annotazione in originale, a firma della de cuius, la Corte di Appello ha ritenuto che le scritture private provenienti da terzi non sono soggette alla disciplina prevista dall’art. 2702 c.c. e art. 214 c.p.c., ma costituiscono prove atipiche con valore probatorio meramente indiziario, che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti. Peraltro, le scritture private con incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata richiederebbero la querela di falso per la contestazione dell’autenticità, querela che, nella specie, non sarebbe stata esperita.

Inoltre, secondo la Corte, il giudice di prime cure avrebbe correttamente valutato le prove, ritenendo maggiormente attendibile la deposizione del teste P. (il quale aveva dichiarato che il signor Ca., nel marzo del 2006, gli avrebbe ammesso di essere debitore di C.V., affermando di averne pagata una parte ed impegnandosi a consegnare alla medesima C. la copia della dichiarazione del 6 settembre 2003 sulla quale erano state annotate per ricevuta le rate già percepite e che, il giorno successivo, aveva appreso telefonicamente dalla stessa C.V. che tale consegna era effettivamente avvenuta) rispetto a quella dei testi Ca.Ma. e C.A., rispettivamente figlio e moglie di Ca.Ma. (i quali avevano dichiarato che il debito era stato estinto nel febbraio 2006 presso l’abitazione dei coniugi Ca., mediante consegna alla signora C.V. dell’importo di 25.000/26.000 Euro in contanti, prestati da Ca.Ma.).

La Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni di questi ultimi due testi non sono convincenti perchè non trovano riscontro negli atti processuali.

Infatti, si tratta di una somma ingente superiore alla soglia oltre la quale non è consentito il pagamento in contanti (all’epoca Euro 12.500), per la quale non vi è alcun documento che comprovi il prelievo da parte di Ca.Ma., nè il pagamento, apparendo inverosimile che il debitore non abbia conservato una quietanza o la scrittura in originale, tanto più che, alla data dell’asserito pagamento, i rapporti tra congiunti apparivano già deteriorati.

Altrettanto la Corte ha ritenuto che non sarebbe stata verosimile la circostanza che la signora C.V. si fosse autonomamente recata presso l’abitazione del Ca. per ricevere la predetta somma in contanti. Ciò in quanto la stessa C.A., in diverso procedimento contro i signori C., aveva affermato che, dal mese di febbraio 2006, la signora C.V. non era più nelle condizioni di salute per uscire di casa e che la sorella C.P.L. aveva preso in mano la gestione suo patrimonio (come risultava anche da una dichiarazione della medesima C.V. del 15 febbraio 2006).

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione il signor Ca.Ma., sulla base di un unico motivo.

3.1. Resistono con controricorso i signori C.P.L., G. e Gi..

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 113,115,116 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 2702 e 2719 c.c.” nonchè la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione e, particolarmente, la determinazione degli asseriti acconti versati sulla dichiarazione di debito”.

La Corte d’appello avrebbe errato perchè gli attori (oggi controricorrenti) avrebbero dovuto dimostrare che al momento del decesso della signora C.V. era rimasto insoluta la parte di debito richiesto in giudizio.

Tale prova non poteva consistere nell’annotazione risultante sulla fotocopia scrittura privata perchè per utilizzare quella parte, occorreva dimostrare che la stessa annotazione era stata effettivamente scritta dalla signora C.V..

Invece non era stato richiesto un accertamento peritale della calligrafia, nè era stata dimostrata in altro modo l’autenticità dell’annotazione.

Inoltre, il disconoscimento ex art. 2719 c.c., nonchè quello di una scrittura privata proveniente da terzi non preclude al giudice di fondare la decisione su tali documenti a condizione che di essi si trovi un riscontro in altre risultanze probatorie.

Dalle testimonianza del signor P., invece, emergerebbe solo che il Dott. Ca. riconobbe il debito e di averne pagato una parte, mentre non sarebbe riscontrato l’ammontare del residuo debito, nè le modalità di versamento degli acconti o la loro entità.

Mancando tale prova, avrebbero dovuto essere valorizzate anche le testimonianze rese dalla moglie e dal figlio del Ca., la cui attendibilità non potrebbe essere esclusa in virtù delle osservazioni della Corte territoriale.

Infatti, il debitore non avrebbe avuto ragione alcuna per conservare il documento giustificativo del pagamento.

Nè si potrebbe ritenere che il figlio del signor Ca., il quale non è parte del giudizio, avrebbe dovuto provare la fonte da cui aveva prelevato il denaro dato al padre o che una simile prova avrebbe dovuto essere fornita dal padre, il quale, invece, doveva solo provare di aver estinto il debito.

Infine, la circostanza che la signora C.V., nel febbraio 2006, potesse ancora deambulare si sarebbe potuta trarre dalla circostanza, emergente dalla documentazione prodotta in appello, che tra febbraio e marzo 2006 si era recata presso due istituti di credito, in uno dei quali per aprire un nuovo conto corrente.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, infatti, in mancanza di contestazioni circa l’esistenza del debito, non erano i signori C. a doverne dimostrare l’entità residua, ma era il medesimo ricorrente a dover provare di aver esattamente adempiuto al proprio obbligo di restituzione della somma ricevuta in mutuo.

Infatti, questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo il quale, in tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, l’esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall’onere della relativa prova, incombendo invece sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l’estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l’eccezione si fonda (Cass. n. 14610/2014; Cass. n. 1554/2005; Cass. n. 7860/1995).

La Corte territoriale, nel valutare le prove testimoniali, ha ritenuto che quelle offerte dal Ca. non fossero idonee a fornire una simile dimostrazione.

Trattasi di un accertamento di fatto che, in quanto sorretto da logica e adeguata motivazione, è sottratto al sindacato di questa Corte, risultando perciò del tutto inammissibili le censure del ricorrente volte ad ottenere una diversa e più favorevole valutazione dei dati acquisiti nel processo.

Inoltre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 3122/2015). Come nel caso di specie.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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