Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19332 del 20/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19332 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

sul ricorso 3789-2016 proposto da:
D’ATRI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia, n.
66, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrentiecontro

ROMA CAPITALE, p. i.v.a. 02438750586, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove
21, presso l’Avvocatura comunale, rappresentata e difesa
dall’avvocato Federica Graglia;
– con troricorrente contro

EQUITALIA SUD S.P.A., p. i.v.a. 11210661002;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1047/2016 del Tribunale di Roma, depositata
il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio on
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Data pubblicazione: 20/07/2018

RITENUTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello, ha dichiarato
inammissibile l’impugnazione proposta da Roberto D’Atri nei confronti
di Roma Capitale ed Equitalia Sud s.p.a., avente ad oggetto la
sentenza del giudice di pace di Roma che, pronunciando su

produzione dei provvedimenti impugnati.
Avverso tale decisione il D’Atri ha proposto ricorso con un unico
motivo, fondato sulla violazione o falsa applicazione dell’art. 342 cod.
proc. civ. Ha resistito con controricorso Roma Capitale.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e),
dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25
ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del
ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale di Roma, adito in grado d’appello, ha ritenuto che
l’impugnazione non rispettasse i requisiti di ammissibilità fissati
dall’art. 342 cod. proc. civ., non avendo ottemperato all’onere di
indicare le parti della sentenza di primo grado che intendeva
impugnare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto
compiuta dal primo giudice, nonché delle circostanze da cui deriva la
violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
In tal modo, il giudice d’appello ha fatto propria l’interpretazione più
rigorosa dell’art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla legge n. 134 del 2012.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invece recentemente chiarito
che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., vanno interpretati nel senso
che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della

Ric. 2016 n. 03789 sez. M3 – ud. 14-12-2017

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un’opposizione a cartelle esattoriali, l’aveva rigettata per omessa

sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando
alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l’utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,

giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, Rv. 645991).
Nella specie, l’atto di appello conteneva la sufficiente enunciazione
delle questioni controverse e dei motivi di dissenso rispetto alla
decisione impugnata, pur senza la testuale indicazione delle parti
della sentenza censurate e delle modifiche richieste.
Pertanto ha errato il giudice d’appello nella parte in cui ha
sinteticamente concluso negando che l’impugnazione sottoposta al
suo esame rispondesse ai requisiti di ammissibilità posti dalla norma
recentemente novellata.
Pertanto, in accoglimento del gravame, la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio ad altro magistrato del medesimo ufficio
giudiziario, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso
magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio
di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del

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