Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19332 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 17/09/2020), n.19332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13376/2016 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Machì Elvira, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

K.Y., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Preti Riccardo, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 734/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal cons. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il tribunale di Palermo ha pronunciato la separazione personale tra M.M. e K.Y., con affidamento condiviso del figlio minore e collocamento del minore presso la madre in Svizzera con obbligo per il M. di contribuire al mantenimento del figlio con 200

Euro mensili, salvo quando il minore avesse soggiornato con lui in Italia e l’obbligo per la K. di provvedere al mantenimento del marito con 700 Euro mensili.

2., K.Y. ha impugnato la sentenza di primo grado invocando la litispendenza internazionale tra il giudizio separativo e quello di divorzio preventivamente instaurato in Svizzera e chiedendo l’esclusione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge.

3. La Corte d’Appello ha escluso la litispendenza internazionale ed ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano nel procedimento separativo, sul rilievo che il M. era cittadino italiano, in Italia era stato celebrato il matrimonio ed infine che non sussistono le condizioni stabilite nella L. n. 218 del 1995, art. 7 dal momento che le due cause non hanno medesimo oggetto e titolo.

Ha aggiunto la Corte d’Appello che la sussistenza della litispendenza deve essere valutata secondo le disposizioni dell’ordinamento giuridico straniero. Al riguardo l’istanza presentata dall’appellante in data 21 maggio 2009 non aveva ad oggetto la destrutturazione del vincolo coniugale ma le misure di protezione dell’unione coniugale previste dagli artt. 172 e ss. c.c. svizzero. Tali misure non sono state adottate per il sopraggiungere della procedura di divorzio e delle misure provvisorie necessarie in relazione alla durata del giudizio sul vincolo. Infine la pendenza della lite nell’ordinamento elvetico è stabilita sulla base della citazione giudiziale, ciò che rende preventiva la procedura separativa italiana.

La Corte territoriale ha anche rigettato la richiesta volta ad ottenere la cessazione della materia del contendere tenuto conto dell’intervenuta sentenza di divorzio, passata in giudicato, dal momento che tale pronuncia non è stata riconosciuta in Italia.

E’ stata, invece, accolta l’impugnazione proposta da K.Y. in relazione all’eliminazione dell’assegno separativo in favore del M. tenuto conto di tutti gli elementi indicati nell’art. 125 c.c. svizzero ed in particolare della durata del matrimonio e della intervenuta nascita, medio tempore, di due figli (gemelli) alla K.; del peso prevalente del mantenimento del figlio minore; dei beni immobili del M., ritenendo che tale pluralità di fattori fosse idonea a compensare la sperequazione reddituale esistente tra le parti.

4. Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione da M.M.. Resiste con controricorso K.Y., accompagnato da memoria.

5. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del deposito della memoria in quanto fuori termine (pervenuta il 7/7/2020).

6. Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 118,125 e 176 c.c. svizzero. In particolare, ritiene il ricorrente che non doveva essere applicato l’art. 125 che è collocato nel capo relativo agli effetti del divorzio. Nessuna disposizione ne consente l’applicazione alla separazione personale, in relazione alla quale l’art. 118 richiama per analogia le norme relative alle misure a tutela dell’unione coniugale e l’art. 176 dispone la sospensione della comunione domestica e su istanza di una delle parti la contribuzione di un coniuge a favore dell’altro. Ne consegue che nella separazione non vi è l’obbligo di determinare l’assegno di mantenimento e non trovano applicazione i criteri di cui all’art. 125 c.c., ma se formulata istanza deve venire in luce la sperequazione reddituale tuttora persistente tra le parti, incontestatamente senza tenere conto dei correttivi indicati nell’art. 125 per la diversa situazione giuridica riguardante il divorzio.

6.1 Nel secondo motivo viene denunciata l’illegittimamente la compensazione delle spese di lite.

7. Nel controricorso viene preliminarmente eccepito il difetto d’interesse ad agire del ricorrente dal momento che nella sentenza di divorzio resa in Svizzera il 23/9/2013 e trascritta in Italia in data 25/9/2014 le parti avevano rinunciato reciprocamente a chiedere un contributo per il loro mantenimento. Dopo la trascrizione, richiesta dallo stesso ricorrente, la sentenza sopra descritta deve ritenersi automaticamente riconosciuta in Italia, il che determina il prodursi degli effetti della rinuncia e la conseguente decadenza dal diritto di chiedere alcun contributo per il proprio mantenimento in capo al M., tanto più che l’art. 179 c.c. svizzero stabilisce tale decadenza al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.

7.1 Preliminarmente deve rilevarsi che la dedotta eccezione d’inammissibilità per difetto d’interesse in quanto fondata sull’efficacia del giudicato svizzero sul divorzio in Italia, doveva essere oggetto di ricorso incidentale visto che la sentenza impugnata aveva espressamente rigettato il motivo d’appello con il quale era stata invocata la cessazione della materia del contendere per effetto del predetto giudicato. La Corte d’Appello aveva ritenuto inopponibile la pronuncia estera perchè non riconosciuta secondo le modalità previste dalla legge. L’eccezione, così come proposta, deve, di conseguenza ritenersi inammissibile.

8. Il primo motivo di ricorso è comunque infondato.

Il diritto civile svizzero prevede la separazione personale, il divorzio e la sospensione della comunità coniugale.

La separazione personale è regolata dagli artt. 117 e 118 c.c. il cui testo è il seguente:

art. 117 1. Alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione, 2. Il diritto di domandare il divorzio non è toccato dalla sentenza di separazione.

Art. 118 1. Con la separazione personale subentra per legge la separazione dei beni. 2. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell’unione coniugale.

Il divorzio che non sia congiunto deve seguire ad una separazione anche di fatto di due anni. La sospensione della comunione domestica è regolata dagli artt. 175 e 176 c.c.. Può essere richiesta da uno dei coniugi e su istanza di parte.

Il giudice:

art. 175 “stabilisce i contributi pecuniari dell’uno in favore dell’altro”; 2. prende le misure riguardanti l’abitazione e le suppellettili domestiche; 3. ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano.

Art. 176 (…) 2 Un coniuge può parimenti proporre l’istanza quando la convivenza sia impossibile, segnatamente perchè l’altro la rifiuta senza valido motivo. 3 Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione.

La norma non contiene alcuna predeterminazione dei criteri di attribuzione e determinazione dell’assegno separativo limitandosi a porre come condizione la espressa istanza di uno dei coniugi. Ne consegue che non si tratta una statuizione necessaria e consequenziale all’autorizzazione alla sospensione. Pertanto può essere svolta una valutazione complessiva e comparativa degli indici normativi sopra evidenziati che il giudice ritenga rilevanti, così come effettuato dalla Corte d’Appello, con valutazione che, attenendo al merito, deve ritenersi insindacabile.

8.1 Deve peraltro rilevarsi che il ricorrente ha obiettato all’ampia ed esauriente valutazione svolta dalla Corte d’Appello il solo rilievo dell’esclusività del criterio della sproporzione reddituale, sovrapponendo il paradigma normativo italiano a quello svizzero applicabile alla fattispecie che non risulta affatto fondato su questo indice esclusivo o prevalente.

9. Al rigetto del primo motivo segue quello del secondo motivo, avendo correttamente la Corte applicato il principio della soccombenza reciproca. Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 3000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.

Ricorrono i presupposti processuali per il versamento del contributo così come stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ove dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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