Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19332 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 03/02/2017, dep.03/08/2017),  n. 19332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1370/2015 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO MESSINA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, NUOVA CIFET SCARL,

I.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 703/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 25 marzo 2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado in merito all’attribuzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c., in relazione ad un incidente stradale occorso fra R.F. e la Nuova Cifet s.coop. r.l., I.E. e Società Reale Mutua Assicurazioni e, accogliendo in parte l’appello proposto dal R., ha condannato la Nuova Cifet s.coop. r.l., I.E. e Società Reale Mutua a pagare l’ulteriore somma di Euro 7384,52 oltre 50% delle spese processuali. Avverso questa decisione ha proposto ricorso R.F. con due motivi illustrati da successiva memoria. Non presentano difese gli resistenti.

Il collegio invita il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S., artt. 2043 e 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione di legge e mancata e contraddittoria motivazione

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega sono inammissibili.

Il ricorrente solo astrattamente denuncia vizio violazione di legge insieme al vizio di motivazione, ma nella sostanza richiede una nuova rivalutazione del fatto per giungere all’attribuzione esclusiva alla controparte della responsabilità dell’incidente.

Infatti lamenta l’omesso esame delle notizie rilevate dal prontuario della polizia stradale di Roma ed in particolare delle misure delle tracce di frenata, delle tracce di incisione sull’asfalto, dei danni al motociclo e della posizione di arresto della motocicletta.

In relazione all’applicazione dell’art. 2054 c.c., il ricorrente richiede un riesame del fatto e delle prove, oltre che una integrazione probatoria, senza dedurre alcun errore di sussunzione del fatto nella fattispecie legale.

Si ricorda che la rivalutazione del fatto e delle scelte probatorie adottate dal giudice del merito non è più rivalutabile in sede di legittimità,in particolare nella vigenza della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla sentenza in oggetto in virtù della data di pubblicazione.

Nulla spese stante l’assenza degli intimati.

PQM

 

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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