Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19331 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENCICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.F., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIROMALLI FRANCESCO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 30/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato BUCCELLATO, delega Avvocato

RAMADORI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

L’Ufficio di Edolo rettificava le dichiarazioni Iva Irpef ed Irap 1998 di B.F. contestando che erano state portate in detrazione fatture relative ad operazioni inesistenti. L’impugnativa della contribuente è stata respinta in primo grado ma accolta in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR. La B. resiste con controricorso.

MOTIVI:

La CTP ha fatto proprie le conclusioni della sentenza del GUP di Brescia, che ha assolto la B. dall’imputazione ascrittale “perchè il fatto non sussiste”, avendo accertato che le fatture utilizzate dalla imputata erano soggettivamente fittizie, ma che non era stato provato che le prestazioni fatturate non fossero reali, e regolarmente pagate. Accogliendo l’appello della contribuente, la CTR ha osservato che il giudicato penale, sebbene non facesse stato ex art. 654 c.p.c., conteneva un accertamento di fatto che non poteva essere trascurato “con riferimento alla sussistenza dei fatti in contestazione” “perchè, nemmeno in questa sede l’Ufficio ha portato fatti in contrario … ma ha semplicemente svolto considerazioni che, però, si limitano a confermare la fittizietà soggettiva delle fatture, già valutate dal giudice penale …”. Ha quindi confermato l’annullamento degli avvisi, ritenendo che “non può farsi carico all’acquirente delle forniture di merci dell’emissione delle fatture e più specificamente della situazione economica, produttiva e contabile dell’emittente-fornitore; il quale ultimo, come presumibilmente avvenuto nel caso di specie, avrà agito a fini di evasione. Ma di ciò o deve provarsi la complicità del contribuente, oppure non può farsi carico ad esso della illegittima condotta altrui”.

Col ricorso, si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, art. 2697 c.c.) e vizio di motivazione su punto di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si rileva che “la sicura fittizietà soggettiva dell’operazione è idonea (circostanza non considerata dalla CTR) a fondare il serio sospetto che l’operazione sia anche oggettivamente fittizia. Toccava, dunque, a controparte dimostrare che le operazioni erano reali nella loro oggettività e dunque i costi esistenti”.

Il ricorso è fondato.

La problematica delle fatture emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti è stata da questa corte ripetutamele affrontata. In linea generale, trattandosi di deduzione di costi e detrazione di Iva, la prova della realtà delle operazioni passive incombe al contribuente, e può essere fornita documentando la ricezione delle fatture ed il loro corretto inserimento in contabilità (Cass. 27341/2005). Se però l’Amministrazione fornisce seri elementi per dubitare della esistenza – anche solo soggettiva – delle operazioni, la loro fatturazione non basta più, come non basta la prova dei pagamenti, perchè non è discussa la regolarità formale ma la realtà economica degli atti di commercio (Cass. 2847/2008). Per avvalersi della detrazione, il contribuente deve allora contrastare il principio di prova negativa fornita dall’Ufficio dimostrando i fatti positivi della esistenza materiale dell’oggetto e del ricevimento effettivo della prestazione, e – quanto alla provenienza soggettiva – la esistenza e la consistenza dell’organizzazione di impresa del fornitore. A quest’ultimo proposito, potrà anche limitarsi a provare la propria incolpevole buona fede (non essendo pretendibili specifiche indagini), ma dovrà comunque indicare gli elementi sui quali ha fatto affidamento per ritenere che chi si presentava come fornitore fosse effettivamente tale, e non soggetto fittiziamente interposto allo scopo di frodare il fisco. In difetto di che non potrà pretendere di compensare il proprio debito di imposta con un pagamento (l’iva corrisposta sulla fattura emessa a fronte di operazione soggettivamente inesistente) effettuato nonostante fosse in grado di prevedere che non si sarebbe risolto per l’Erario in un credito concretamente esigibile (Cass. 13211/2009).

Nella specie, la CTR ha premesso che i principi che presiedono all’accertamento della responsabilità penale sono diversi da quelli applicabili nel processo tributario, nel quale valgono presunzioni legali e limiti alla facoltà di prova. Il giudice tributario non può pertanto fondarsi sui fatti accertati dal giudice penale ma deve rivalutarne autonomamente la prova e la rilevanza (3724/2010;

5720/2007). Che la contribuente non avesse partecipato alla frode commessa dagli emittenti, come il giudice penale ha ritenuto, non era sufficiente a provare il suo diritto di portare in detrazione l’iva versata a fronte delle fatture, perchè è pacifico che l’imposta era stata pagata a soggetti inesistenti. Il pagamento dell’iva effettuato a chi figura cedente delle prestazioni imponibili è opponibile al fisco in quanto avvenga senza alcun profilo di colpa, in base ai principi dell’art. 1189 cod. civ. (5720 /2007; 5912/2010). Spettava quindi alla contribuente non solo la prova del pagamento dell’imposta, ma di dimostrare le circostanze univoche che avevano fondato il suo convincimento circa il fatto che gli emittenti delle fatture fossero legittimati alla riscossione dell’iva. Di fronte al dato processuale – pacifico – che le fatture contestate erano soggettivamente false, quel convincimento e soprattutto quelle univoche circostanze non potevano presumersi. La sentenza che ha ritenuto superflua la prova da parte della contribuente, e ne ha riversato sul fisco l’onere, è erronea.

Va dunque accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. La causa va rimessa alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, ripeterà la decisione applicando i principi suesposti e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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