Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19331 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19331 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 31191-2006 proposto da:
QUATTRINI

PIO

(C.F.

QTTPI029DO3D810J),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDUINA,
18, presso l’avvocato CIANFROCCA MARCO, che lo

Data pubblicazione: 21/08/2013

rappresenta e difende, giusta procura speciale per
Notaio dott.ssa RITA MARIA CATERINA DOLEATTI di
2013

FROSINONE – Rep.n. 40715 del 30.4.2013;
– ricorrente –

780

contro

BANCA DI ROMA S.P.A. (c.f. 06978161005), in persona
41*

1

del

legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
SETTEMBRINI 30, presso l’avvocato GAROFALO MASSIMO,
che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DELLA RAGIONE BRUNO, giusta procura in

controricorrente

avverso la sentenza n. 4672/2005 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 07/05/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. CIANFROCCA
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato G.
GIUNTA, con delega verbale, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

calce al controricorso;

rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1″;
Con atto di citazione notificato il 30-11-1992, Quattrini :Pio- conveniva in

giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Banco di Santo Spirito, per sentire

corrispondere su libretto di deposito al risparmio, l’interesse annuo del 14%, e
che la banca stessa aveva l’obbligo di mantenere tale tasso fino all’estinzione del
libretto; chiedeva altresì accertarsi l’attuale saldo contabile.
Costituitosi il contraddittorio, il Banco di Santo Spirito chiedeva rigettarsi la
domanda.
Con sentenza in data 2-7-2002, il Tribunale rigettava la domanda.
Proponeva appello il Quattrini. Costituitosi il contraddittorio, la Banca di Roma
SpA, successore, eccepiva la prescrizione per una parte del rapporto e chiedeva
comunque il rigetto dell’appello.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 3-11-2005, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione il Quattrini.
Resiste con controricorso la Banca di Roma.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 51 c.p.c., per
incompatibilità di uno dei componenti del collegio del giudizio di appello, che
aveva conosciuto la causa, quale giudice istruttore, per una parte del giudizio di
primo grado. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 1235 e 1284 c.c. ,
nonché vizio di motivazione, in punto patttuizione di interesse del 14%, sulle
somme depositate su libretto di risparmio

dichiarare che, su convenzione tra le parti, la banca si era obbligata a

Quanto al primo motivo, è pacifico che la Dott.ssa Raganelli non partecipò alla
decisione di primo grado. Del resto, per giurisprudenza consolidata (tra le altre,
Cass. S.U. n. 170 del 2001, Cass. n.528 del 2002), la violazione da parte del

con istanza di ricusazione nei modi e termini di cui all’art. 52 c.p.c., e non è
deducibile in sede di impugnazione, come motivo di nullità della sentenza.
Quanto al secondo motivo, va precisato che l’art. 1284 c.c. impone la forma
scritta, senza eccezioni, ove si richiedano interessi in misura superiore a quelli
legali. La nullità può dunque essere fatta valere tanto dal cliente che dalla banca.
Il tasso legale rappresenta il parametro di riferimento per effettuare il computo
degli interessi in tutti i casi in cui le parti non abbiano determinato con
convenzione scritta un diverso saggio di interesse.
Richiama il ricorrente alcuni documenti (una lettera della banca nonché uno
“schema di deposito al risparmio”) che, a suo dire, potrebbero “sostituire” la
pattuizione scritta, pacificamente inesistente. Tali documenti, su cui si fonda il
motivo, non sono specificamente indicati (ad essi il motivo si richiama in modo
del tutto generico) né allegati al ricorso in esame, in violazione, rispettivamente,
degli arti. 366 n. 6, e 369 c.p.c. .
Per quanto si è detto/ entrambi i motivi appaiono infondati (il secondo presenta,
come si è visto, pure qualche tratto di non autosufficienza, e dunque di
inammissibilità).
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

2

giudice dell’obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente

P .Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio, che liquida in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per

Roma, 7 maggio 2013

esborsi, oltre accessori di legge.

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