Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19331 del 20/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19331 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: D’ARRIGO COSIMO

ORDINANZA

Data pubblicazione: 20/07/2018

sul ricorso iscritto al n. 11738-2017 R.G. proposto da:
GENOVESI 1NDIZ_I-1, Attivamente domiciliato in ROMA, VIALV DI i
BASTIONI DI MICHM\NGITO 5/A, presso lo studio dell’avvocato MONICA
SAVONI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MARINO;

– ricorrente Contro
CAPOLL. ■

\NDR CAR)LIA GF.R.L\NO;

.V
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 1’RTBUN\J i di LATIN
depositata il 26/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Renato Finocchi Ghersi, che chiede che la Corte di Cassazione,
in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di
Latina, Sezione specializzata agraria, con i conseguenti provvedimenti di legge.

RITENUTO
convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale
ndrea (;enover.
ha
chiedendo —
sezione specializzata Alessandra e Germano Cafolla,
Latina,
«nella fattispecie non
anzitutto) —
che fosse accertato nella

è configurabile alcuna colonia perpetua ovvero altro rapporto
agrario», con la conseguente nullità di atti di disposizione del terreno
in questione per violazione di norme imperative, la condanna al
rilascio del bene e al risarcimento del danno derivante dalle illegittime
trascrizioni dei suddetti atti dispositivi che hanno reso in__

I convenuti si sono costituiti eccependo, in via preliminare,
l’incompetenza della sezione specializzata agraria in favore del
tribunale ordinario e proponendo, in via riconvenzionale,
l’accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo.
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione preliminare formulata dai
convenuti, ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della
controversia. In particolare ha osservato che «non sembra prima
facie sia specificatamente richiesto un accertamento afferente un
rapporto agrario in sé, neppure in via riconvenzionale ad opera di
parte resistente costituita, ossia un accertamento in ordine
all’eventuale esatto modo di essere di un dato rapporto agrario o ad
eventuali vicende fisiologiche e/o patologiche relative alla sua
consistenza e/o evoluzione nel tempo».
Avverso tale decisione il Genovesi ha proposto ricorso per
regolamento di competenza. I Cafolla non hanno svolto attività
difensiva.
CONSIDERATO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La decisione impugnata si fonda sull’erronea convinzione che la
competenza della sezione specializzata agraria sia circoscritta alle
sole ipotesi in cui venga chiesto un accertamento positivo
dell’esistenza di un rapporto agrario, ovvero si discuta delle sue
vicende.
Questa Corte ha invece ritenuto che appartiene alla competenza della
sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle

Ric. 2017 n. 11738 sez. M3 – ud. 14-12-2017

-2-

commerciabile il bene.

controversie agrarie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato
l’applicazione ovvero l’esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia
pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle
controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche,
della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde

applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza
ricorre anche nel caso in cui venga invocato dall’attore l’accertamento
negativo dei presupposti per l’applicabilità delle norme speciali del
diritto agrario (Sez. 3, Sentenza n. 8155 del 03/04/2009, Rv.
607575).
In altri termini, appartiene alla competenza della sezione specialitata
agraria anche la domanda con la quale l’attore, in presenza una
condotta del convenuto che presuppone la qualificazione del titolo di
detenzione di un fondo in termini di rapporto agrario, chiedf
all’accertamento negativo di tale rapporto e dunque invochi
l’applicazione delle regole comuni del diritto civile.
Di conseguenza, poiché la domanda principale formulata dal Genovesi
consiste, per l’appunto, nell’accertamento negativo dell’esistenza di
qualsivoglia rapporto agrario, con conseguente inapplicabilità della
relativa disciplina speciale, va dichiarata la competenza della sezione
specializzata agraria del Tribunale di Latina.
Il giudice del merito provvederà altresì alla liquidazione delle spese
del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Latina,
sezione specializzata agraria. Spese rimesse al merito.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017
Il Presidente

stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA