Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19331 del 17/09/2020

Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 17/09/2020), n.19331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9117/2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Giulio

Caccini 1 presso lo studio dell’avvocato Domenico Dodaro e

rappresentato e dall’avvocato Francesco Antonio Veraldi in forza di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.F. ha presentato ricorso al Tribunale di Catanzaro per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 4/4/1986 con E.M.A. in (OMISSIS), esponendo che dal matrimonio era nato il figlio (OMISSIS) e che in seguito a ricorso per separazione giudiziale proposto dalla moglie in data (OMISSIS) era stato omologato accordo di separazione consensuale, con cui, oltre alla concessione di un immobile in comodato gratuito per tre anni e al versamento della somma di Euro 50.000 a favore della sig.ra E., era stata convenuta la corresponsione di un assegno mensile di mantenimento di Euro 500,00 a carico del marito.

C.F., allegando la sussistenza delle condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di imporre alla sig.ra E. un contributo per il mantenimento del figlio L., privo di redditi e convivente con il padre, di Euro 250,00 mensili, tenuto conto del reddito da lei percepito quale estetista.

La sig.ra E. si è opposta a tale domanda, assumendo di non essere titolare di redditi adeguati e richiedendo a sua volta un assegno divorzile a proprio favore di Euro 800,00.

Con sentenza del 21/5/2014 il Tribunale di Catanzaro ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha rigettato la richiesta di corresponsione di assegno divorzile proposta dalla sig.ra E. e ha posto a carico del sig. C. l’obbligo di versare la somma di Euro 350,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello E.M.A., insistendo per l’attribuzione di un assegno a proprio favore sul presupposto della mancata percezione di adeguati redditi da parte sua e della impossibilità di procurarsene con l’attività di estetista.

All’impugnazione ha resistito l’appellato, sostenendo che la E. svolgeva di fatto attività di estetista, lamentando la notevole contrazione dei propri redditi e facendo presente di aver messo a disposizione del figlio un immobile in comodato gratuito.

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 29/1/2016 ha accolto il gravame e ha posto a carico del sig. C. un assegno divorzile in favore della sig.ra E. di Euro 200,00 mensili, da aggiornarsi secondo indici Istat, a spese compensate.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 11/2/2016, con atto notificato il 6/4/2016 ha proposto ricorso per cassazione C.F., svolgendo quattro motivi.

L’intimata E.M.A. non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6.

1.1. Il ricorrente sostiene che l’impossibilità di produrre reddito attraverso una attività lavorativa deve essere accertata effettivamente e concretamente e non già in via astratta o ipotetica o in termini probabilistici; invece la Corte territoriale aveva ritenuto solo in via presuntiva e probabilistica la saltuarietà dell’attività di estetista e lo stato di disoccupazione involontaria della sig.ra E. e non sulla base di criteri oggettivi, nonostante che l’intimata avesse riconosciuto di svolgere tale attività e di percepire corrispettivi non dichiarati con le dichiarazioni dei redditi. Del pari privo di oggettività era il riferimento all’età (51 anni) della resistente, diversamente valutato dal Giudice di primo grado.

1.2. La decisione impugnata, pronunciata prima della sentenza 10/5/2017, n. 11504 e della successiva pronuncia delle Sezioni Unite dell’11/7/2018, n. 18287, si è riferita all’orientamento giurisprudenziale pregresso, richiamantesi a Sez. Un., 29/11/1990, n. 11490, secondo cui l’assegno di divorzio, nonostante la molteplicità di parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nel testo tuttora vigente, aveva natura assistenziale e doveva essere concesso tutte le volte in cui il coniuge richiedente non disponesse di mezzi sufficienti a mantenere il “tenore di vita” goduto durante la vita coniugale.

Come ricostruito efficacemente dalla sentenza n. 21228 del 9/8/2019 di questa Corte, dapprima la pronuncia n. 11504 del 2017 ha sancito l’abbandono dell’indirizzo precedente, secondo il quale il giudizio di adeguatezza doveva essere condotto in relazione al parametro del “tenore di vita” e ha negato l’assegno al coniuge economicamente autosufficiente.

Successivamente le Sezioni Unite hanno affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, possiede una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; a tal fine debbono applicarsi i criteri pari-ordinati di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. (Sez. U, n. 18287 del 11/07/2018, Rv. 650267 – 01).

Le Sezioni Unite hanno quindi, per un verso, integrato i principi formulati dalla sentenza 11504/2017, confermando il definitivo abbandono del parametro del “tenore di vita” e il riparto degli oneri probatori (che grava il coniuge richiedente di provare la situazione che giustifica la corresponsione dell’assegno); per altro verso, hanno riconosciuto all’assegno di divorzio una funzione non soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli assicuri l’autosufficienza), ma anche riequilibratrice, o ancor meglio “compensativo-perequativa”, ove ne sussistano i presupposti.

In tal caso, e cioè quando sussista la condizione, necessaria ma non sufficiente, che le situazioni economico-patrimoniali dell’uno e dell’altro coniuge, all’esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di auto-sufficienza, non vige alcuna distinzione tra criteri attributivi, rilevanti ai fini dell’an del diritto all’assegno, e criteri determinativi, rilevanti solo successivamente ai fini del quantum.

Ferma in ogni caso la funzione assistenziale in ipotesi di ex coniuge non economicamente autosufficiente, le Sezioni Unite hanno giudicato eccessivamente rigido il congegno fissato nel 2017, scandito dalla netta separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum, ed hanno evidenziato taluni aspetti non coperti dall’applicazione del nuovo indirizzo, in particolare non idoneo a far fronte a quei casi in cui l’ex coniuge richiedente, massime nel quadro di un rapporto matrimoniale protrattosi per lungo tempo, pur versando all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico, a favore del coniuge, che meriti un intervento, come è stato detto, compensativo-perequativo.

1.3. Nella specie tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto la sig.ra E. economicamente non autosufficiente e anzi versante al limite stesso di sopravvivenza, per mancanza di un reddito a tal fine adeguato e per l’incapacità di poterselo procurare.

Di conseguenza gli aspetti innovativi dell’intervento delle Sezioni Unite non vengono in considerazione, stante la natura meramente assistenziale attribuita nel caso concreto all’assegno imposto al sig. C., che resisterebbe efficacemente anche in caso di rinnovato scrutinio sulla base dei nuovi criteri.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., perchè la Corte di appello si sarebbe indebitamente sostituita alla parte, inerte nel compito probatorio, con riferimento alla dimostrazione del tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio rintracciando elementi probatori favorevoli alle sue tesi da essa non allegati.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia nullità della sentenza per vizio di extrapetizione perchè il riconoscimento dell’assegno divorzile era stato fondato su di una argomentazione (tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio) del tutto estranea a quella prospettata dalla controparte.

2.1. I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe violato sia il principio della domanda, sia la regola del riparto dell’onere probatorio, con riferimento al parametro del precedente tenore di vita della coppia, preso in considerazione in difetto di argomentazioni della parte appellante e ritenuto sussistente sulla base di elementi probatori non invocati dalla stessa appellante.

2.2. I motivi non possono essere accolti.

In primo e decisivo luogo, la giurisprudenza, come sopra chiarito, nega ormai rilievo al parametro del precedente tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, e sostituito, in caso di non autosufficienza economica di uno dei coniugi, dai criteri di valutazione relativi alla pari-ordinata funzione compensativo-perequativa dell’assegno, preordinata a valutare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

2.3. In ogni caso non sussisteva ultrapetizione perchè la Corte di appello si è limitata a valutare la domanda della sig.ra E. sulla base di quello che ha ritenuto un parametro normativo vincolante.

V’è da sottolineare piuttosto che la considerazione del tenore di vita coniugale vitiatur sed non vitat, essendo sufficiente per l’accoglimento della domanda la situazione di non autosufficienza economica del coniuge debole.

2.4. Inoltre nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza. (Sez. 2, n. 5409 del 25/02/2019, Rv. 652928 – 01; Sez. 3, n. 10499 del 08/05/2006, Rv. 591062 – 01; Sez. U, n. 28498 del 23/12/2005, Rv. 586372 – 01; Sez. 5, n. 15312 del 29/11/2000, Rv. 542272 01).

3. Con il terzo motivo di ricorso, c.p.c., il ricorrente denuncia omesso esame di alcuni fatti decisivi per il giudizio.

3.1. Il ricorrente a tal proposito si riferisce a: a) lavoro agricolo svolto dalla sig.ra E. negli anni 2009 e 2010 risultante dai CUD prodotti in seguito ad ordine di esibizione; b) redditi certi non dichiarati (importo di Euro 50.000 versato dal sig. C. in sede di separazione consensuale, assegni di mantenimento negli anni dal 2005 al 2014; redditi provenienti da attività di estetista dal 2005, a fronte del fatto che la sig.ra E. non ne aveva escluso lo svolgimento, ma solo aveva negato di possedere il relativo diploma); c) contrazione dei redditi del ricorrente documentata e posta in dubbio senza supporto di adeguata motivazione.

3.2. Il testo dell’art. 360, n. 5, risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

3.3. Nella specie la Corte di appello non ha affatto omesso di considerare gli elementi prospettati dal ricorrente.

La Corte di appello si è infatti riferita ai redditi (da lavoro agricolo) percepiti negli anni 2009 e 2010, ma ha superato tale circostanza con il mancato percepimento di redditi negli anni 2013 e 2014; non ha affatto escluso che la sig.ra E. possa percepire qualche somma quale corrispettivo dello svolgimento, in modo saltuario e occasionale di attività di estetista, pur in difetto della necessaria abilitazione, ma ha valutato, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, tale attività “inidonea al conseguimento di mezzi di sostentamento adeguati”; ha formulato una prognosi negativa per l’avvio di una nuova attività professionale sulla base dell’età della sig.ra E. e della congiuntura economica; ha considerato la somma mensile versata in forza degli accordi di separazione che aveva una funzione, non meglio specificata, promiscua comprensiva anche del mantenimento del minore.

Quanto alla somma di Euro 50.000,00 versata una tantum in sede di separazione consensuale la Corte ha negato che la sig.ra E. goda di cespiti patrimoniali, nè il ricorrente ha riferito come e quando avrebbe dedotto tale circostanza nel giudizio di merito, sottoponendola alla discussione in contraddittorio delle parti.

5. Il ricorso deve essere quindi rigettato; nulla sulle spese, in difetto di costituzione della parte intimata.

Occorre inoltre disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

 

 

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