Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19331 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. III, 07/07/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 07/07/2021), n.19331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34382-2019 proposto da:

K.F., rappresentato e difeso dall’avv.to MICHELE PAROLA,

(michele.parola74ordineavvocaticuneo.eu) giusta procura speciale in

atti ed elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1599/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.F., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, soltanto dall’esame della sentenza impugnata si evince sommariamente che la fuga era stata determinata dal fatto che a seguito di un rito tribale egli era stato ingiustamente accusato, a seguito delle insinuazioni di un sacerdote del villaggio, della morte di alcune persone, causate da una maledizione; e che temeva che, anche a distanza di anni, sarebbe stato ricercato dalla popolazione locale che voleva vendicarsi.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5, comma 3.

1.1. Lamenta che a fronte di una negativa valutazione della sua credibilità, visto che il suo racconto era stato ritenuto solo parzialmente inveritiero (cfr. pag. 2 del ricorso), la Corte aveva omesso di provvedere al rinnovo della propria audizione con ciò violando la norma sopra richiamata.

2.Con il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione in relazioni alle contraddizioni del suo racconto.

3. Con il terzo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa interpretazione “dell’ambito applicativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6” (cfr rubrica).

4. Preliminarmente, il Collegio osserva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto storico come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta, dunque, inosservato.

4.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).

4.2. Nel caso in esame, i motivi prospettati sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane complessivamente oscura, sia rispetto al racconto del richiedente valutato dalla Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale), sia in relazione alle censure proposte dinanzi ai giudici d’appello la cui presenza, all’interno del ricorso, è necessaria affinchè possa essere superato il vaglio della sua autosufficienza (cfr. Cass.SU 7074/2017).

5. Ma, tanto premesso, ricorrono ulteriori ragioni di inammissibilità.

5.1. Tutti e tre i motivi, infatti, ignorano la motivazione della sentenza, in quanto non ne evocano ed identificano le parti che si intendono criticare: sicchè sono ontologicamente inidonei ad assumere la conformazione di motivi di impugnazione.

6. Inoltre, e più specificamente, si osserva che:

a. il primo motivo è inammissibile in quanto a fronte della denuncia di mancata audizione, la censura non indica in quale grado di giudizio e su quali questioni il rinnovo dell’ascolto fosse stato richiesto, in relazione al paradigma affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione (cfr. al riguardo Cass. 22049/2020; Cass. 21584/2020); nè la doglianza si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale che ha condiviso pienamente la decisione del primo giudice secondo la quale il racconto, pur parzialmente attendibile, non era riconducibile a nessuna delle forme di protezione richiesta.

b. il secondo motivo è inammissibile perchè la censura invocata non è più esistente: il ricorrente, infatti, evoca il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ormai abrogato dalla L. n. 134 del 2012 di conversione del D.L. n. 83 del 2012.

Inoltre, viola l’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto fa riferimento all’atto introduttivo senza indicare la corrispondente censura spiegata in appello e la sede processuale ove essa possa essere rinvenuta.

c. Il terzo motivo esordisce anch’esso con un generico richiamo a non meglio specificate deduzioni del precedente difensore, delle quali non si fornisce l’indicazione specifica: nè si deduce se e come il giudice di appello ne fosse stato investito.

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

8. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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