Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19331 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 03/02/2017, dep.03/08/2017), n. 19331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 438/2015 proposto da:
P.F., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato RAFFAELE FRISTACHI giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
M.N., C.N., elettivamente domiciliati in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 27, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO LOMBARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA SASKINA
APOLLINARO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2483/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO,
depositata il 17/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
FATTI DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 14 ottobre 2013 il tribunale di Catanzaro, a modifica della decisione di primo grado, ha dichiarato che il sinistro stradale oggetto della controversia si era verificato per colpa esclusiva di P.F. ed ha condannato quest’ultima a pagare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a M.N. la somma di Euro 15.493,70 oltre accessori ed a C.N. la somma di Euro 1.556,40 oltre accessori, e le spese processuali in favore di entrambi.
Avverso questa decisione propone ricorso P.F. con tre motivi. Resistono M.N. e C.N. e presentano memoria.
IL collegio invita il consigliere estensore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si denunzia omessa insufficiente contraddittoria o errata motivazione.
2. Con il secondo motivo si denunzia mancata e errata valutazione delle risultanze processuali.
3. Con il terzo motivo si denunzia mancato l’errata applicazione dell’art. 2054 c.c..
I tre motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.
Infatti,anche là dove apparentemente viene denunziata una violazione di legge, nella sostanza la ricorrente richiede una nuova valutazione di fatto e degli elementi probatori. Infatti richiede una valutazione delle prove lamentando che il giudice di merito ha tenuto conto solo delle testimonianze raccolte nel giudizio penale e non ha tenuto conto che non erano stati sentiti testi indicati dalla ricorrente. Tutto ciò, secondo la ricorrente, ha portato ad una motivazione illogica e contraddittoria.
4. Si ricorda che la rivalutazione del fatto e delle scelte probatorie adottate dal giudice del merito, con la prevalenza di un mezzo istruttorio rispetto ad un altro, non è più rivalutabile in sede di legittimità, in particolare nella vigenza della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla sentenza in oggetto in virtù della data di pubblicazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017