Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19330 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8131-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.F., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIROMALLI FRANCESCO,

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 21/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato BUCCELLATO, delega Avvocato

RAMADORI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

L’Ufficio Iva di Edolo rettificava le dichiarazioni Iva 1995 e 1996 di B.F. contestando che erano state portate in detrazione fatture relative ad operazioni inesistenti. In entrambi i gradi di merito è stata accolta l’impugnativa della contribuente. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR. La B. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI

La CTP ha fatto proprie le conclusioni della sentenza del GUP di Brescia, che ha assolto la B. dall’imputazione ascrittale “perchè il fatto non sussiste”, avendo accertato che le fatture utilizzate dalla imputata erano soggettivamente fittizie, ma che non era stato provato che le prestazioni fatturate non fossero reali, e regolarmente pagate. Sull’appello dell’Ufficio, la CTR ha osservato che il giudicato penale, sebbene non facesse stato ex art. 654 c.p.c., conteneva un accertamento di fatto che non poteva essere trascurato “perchè, in questa sede, l’Ufficio non ha portato fatti in contrario, ma ha semplicemente svolto considerazioni che però si limitano a confermare la fittizietà soggettiva delle fatture, già considerata dal giudice penale a base della sua decisione”. Ha quindi confermato l’annullamento degli avvisi, rilevando che “non è contestato in causa che la contribuente abbia effettivamente eseguito i pagamenti relativi alle operazioni descritte nelle fatture”, e che “non può farsi carico all’acquirente dell’emissione della fattura”, perchè “o si prova che il contribuente era complice, oppure non può farsi carico a quest’ultimo dell’evasione altrui”.

Col ricorso, si deduce violazione di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, artt. 2697, 2727 – 2729 c.c.) e vizio di motivazione su punto di fatto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si rileva che non può essere portata in detrazione l’Iva pagata sulle fatture emesse a fronte di operazioni anche solo soggettivamente inesistenti, e che a fronte della dimostrazione che le fatture contestate provenivano da soggetti commerciali inesistenti o falliti spettava alla contribuente dimostrare “di ignorare senza colpa che l’emittente le avesse fornito una fattura falsamente intestata”.

Il ricorso è fondato. I principi che presiedono all’accertamento della responsabilità penale sono diversi da quelli applicabili nel processo tributario, nel quale valgono presunzioni legali e limiti alla facoltà di prova. Il giudice tributario non può pertanto fondarsi sui fatti accertati dal giudice penale ma deve rivalutarne autonomamente la prova e la rilevanza (3724/2010; 5720/2007). Che la contribuente non abbia partecipato alla frode commessa dagli emittenti, come il giudice penale ha ritenuto, non era sufficiente a provare il suo diritto di portare in detrazione l’iva versata a fronte delle fatture, perchè è pacifico che l’imposta non è pervenuta all’erario. Il pagamento dell’iva effettuato a chi figura cedente delle prestazioni imponibili è opponibile al fisco in quanto avvenga senza alcun profilo di colpa, in base ai principi dell’art. 1189 cod. civ. (5720 /2007; 5912/2010). Spettava quindi nella specie alla contribuente non solo la prova del pagamento dell’imposta, ma di dimostrare le circostanze univoche che avevano fondato il suo convincimento circa il fatto che gli emittenti delle fatture fossero legittimati alla riscossione dell’iva. Di fronte al dato processuale – pacifico – che le fatture contestate erano soggettivamente false, quel convincimento e soprattutto quelle univoche circostanze non potevano presumersi (2847/2008; 13211/2009). La sentenza che ha ritenuto superflua la prova da parte della contribuente, e ne ha riversato sul fisco l’onere, è erronea.

Va dunque accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. La causa va rimessa alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, ripeterà la decisione applicando ì principi suesposti e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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