Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1933 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 28/01/2010), n.1933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16307/2007 proposto da:

BAR TRATTORIA DA LICIA DI BELTRAMI ARTEMIO & C. SNC, in persona

dei

suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SCRIVO Pasquale, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., L.A., elettivamente domiciliati

in ROMA – OSTIA, VIA DELLA PARANZELLA 50, presso lo studio

dell’avvocato DONZELLI Giulio, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MESSORA MARIA CHIARA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.G., N.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 288/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA

dell’1/06/05, depositata l’11/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCO PIVETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

BAR TRATTORIA DA LICIA DI BELTRAMI ARTEMIO & C SNC impugna la sentenza della Corte di appello Brescia 288/06 depositata 11/4/06.

Resistono con controricorso D.F. e L. A..

Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati S. G. e N.P..

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state depositate memorie.

All’udienza camerale la Procura Generale ha concluso in conformità all’avviso del consigliere relatore.

La Corte condivide le conclusioni della Procura Generale e l’avviso del Consigliere relatore, che di seguito si riporta, al quale non sono state rivolte critiche di forza.

“Il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non appare rispondente alle prescrizioni contenute nell’art. 366 bis c.p.c..

Infatti, il ricorso, tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata, è soggetto ratione temporis (vedi D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) alle nuove disposizioni regolanti il processo di cassazione, tra cui segnatamente per quel che rileva, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dall’art. 6 del citato D.Lgs.) a termini del quale nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto e nel caso di cui al 5 con la chiara indicazione del fatto controverso.

L’impugnazione in esame, pur deducendo nei motivi cui è affidata, violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali non contiene la formulazione di alcun quesito di diritto, che deve essere esplicita, non potendosi essa ricavare dal contesto dal contesto del mezzo di impugnazione (Cass. S.U. 2007 n. 7258).

Altrettanto è da dirsi per le censure sollevate con riferimento a vizi di motivazione, che non appaiono correttamente formulate, atteso che la loro esposizione non si conclude con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità, in conformità con l’orientamento espresso di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 del 2007”.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 per onorari e Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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