Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1933 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1933 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 2120-2017 proposto da:
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALI GOVERNO
POTENZA, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
SIMONE ANGELA;
– intimata avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il
09/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO) ORILIA.;

Data pubblicazione: 25/01/2018

RG 2120/2017
RITENUTO IN FATTO
1 D Tribunale di Potenza, con ordinanza depositata il 9.11.2016 ha
dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dalla locale
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo contro la sentenza n. 4/2015
del Giudice di Pace di Vietri di Potenza, che aveva accolto l’opposizione
di Angela Simone avverso un verbale di contravvenzione per infrazione

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale ha rilevato che l’atto
di appello, proposto con ricorso, era stato notificato al difensore
dell’appellata in data 9.10.2015, ben oltre il termine lungo di sei mesi
previsto dal novellato art. 327 cod. proc. civ e decorrente dal deposito
della sentenza di primo grado (avvenuto il 23.1.2015); e ciò dopo avere
premesso che l’appello a sentenza del giudice di pace in tema di
opposizione a verbale di contravvenzione o a ordinanza-ingiunzione
deve essere proposto con atto di citazione, fermo restando che, qualora
la parte abbia irritualmente proposto l’impugnazione con ricorso, la
tempestività del termine per l’impugnazione deve essere valutata in
riferimento al momento della notifica dell’atto introduttivo e non a quello
antecedente del deposito in cancelleria.
2 L’ordinanza è stata impugnata per cassazione dalla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Potenza sulla base di due motivi.
L’altra parte non ha svolto difese.
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del primo motivo per
difetto di interesse l’accoglimento del secondo per manifesta fondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione
degli artt. 436 bis, 348 bis comma 1 e 348 ter comma 1 del cpc in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cpc, ci si duole della forma del
provvedimento adottato dal Tribunale (ordinanza in luogo di sentenza):
la censura è inammissibile per difetto di interesse.
Secondo un principio generale, che qui va ribadito, l’interesse ad
impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla

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al codice della strada contestato nel giugno 2014.

RG 220/2017

parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non
potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta
soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla
decisione adottata (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 15353 del
25/06/2010 Rv. 613939 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13373 del
23/05/2008 Rv. 603196 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11844 del

Nel caso di specie, la ricorrente si dilunga nella illustrazione della
questione di diritto, ma non spiega quale ulteriore pregiudizio riceve
dalla diversa forma del provvedimento emanato, posto che comunque lo
ha impugnato con ricorso per cassazione, alla stessa stregua di una
sentenza.
2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli
artt. 2 e 7 del D. Lvo n. 150/2011, 327, 342, 409, 433, 434 commi 1 e
4 cpc evidenziando l’errore del Tribunale nel ritenere che l’appello
andava proposto con citazione e, quindi, occorreva considerare la data
della notifica dell’atto.
Questo motivo è manifestamente fondato, così come già rilevato
dal relatore nella sua proposta.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (anche a
sezioni unite), il giudizio di opposizione al verbale di accertamento di
violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del
lavoro, sicché l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi
con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria
oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza
ovvero, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all’art.
327 c.p.c., anche laddove il gravame sia stato irritualmente proposto
con citazione, assumendo in tal caso comunque rilievo solo la data di
deposito di quest’ultima, giacché non può trovare applicazione, onde
superare la decadenza maturata a carico dell’appellante, l’art. 4, comma
5, del citato d.lgs., riferendosi tale norma esclusivamente al mutamento

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19/05/2006 (Rv. 589392 – 01).

RG 2120/2017
del rito disposto in primo grado e non già in appello (Sez. 6 – 2,
Ordinanza n. 19298 del 02/08/2017 Rv. 645152; Sez. 6 – 2, Sentenza
n. 1020 del 17/01/2017 Rv. 642559; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25061 del
11/12/2015 Rv. 638032; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 22564 del 2016 non
massimata e Sez. U, Sentenza n. 2907 del 2014 soprattutto in
motivazione).

verbale di contravvenzione stradale del 2014 e quindi regolato dal rito
del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), l’appello
della Prefettura era stato correttamente proposto con ricorso e
tempestivamente depositato il 23.6.2015, quindi nel pieno rispetto del
termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del giudice
di pace (avvenuta, come si è detto, il 23.1.2015): è quindi palese
l’errore di diritto commesso dal Tribunale che, disattendendo la
previsione normativa e l’unanime giurisprudenza di legittimità, ha
ritenuto invece necessaria la citazione con le dovute conseguenze in
tema di tempestività dell’appello proposto con ricorso (anche ai fini di
una eventuale conversione dell’atto).
L’ordinanza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Potenza
in persona di diverso magistrato che considererà il citato principio e
all’esito del giudizio di gravame (tempestivamente instaurato),
provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il
secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche
per le spese, al Tribunale di Potenza, in persona di diverso magistrato.
Roma, 30.11.2017.

Nel caso di specie (riguardante un giudizio di opposizione ad un

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