Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19329 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15187-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 28/03/2006; udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 18/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO

DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LANCIA, che ha chiesto un termine

per rinotifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per la rinnovazione della notifica,

in subordine inammissibilità, in subordine accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pronunciata il 27 febbraio 2006 che aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di B.R. avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione sulla istanza di restituzione dell’IRAP per gli anni 1998, 1999 e 2000.

La CTR aveva richiamato la sentenza della Corte Cost. n. 156/2001 assumendo che la organizzazione se era elemento connaturale all’impresa non lo era per l’attività professionale, e la circostanza che il contribuente avesse dichiarato beni strumentali non costituiva di per sè prova di autonoma organizzazione.

La ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di legge, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c. per non avere ritenuto l’agente di commercio, e come tale imprenditore,in ogni caso soggetto all’IRAP, ovvero,per averlo ritenuto lavoratore autonomo e avere richiesto la necessità di dipendenti e capitali esterni, e per avere posto a carico dell’Amministrazione l’onere della prova della esistenza di autonoma organizzazione; deduce altresì vizio motivazionale in ordine al concetto di organizzazione.

Il contribuente non ha resistito.

La causa è stata nuovamente rimessa alla decisione in pubblica udienza dopo che era stato disposto rinvio a N.R. avendo l’Agenzia depositato attestazione rilasciata dalle Poste Italiane di presentazione in data 28/01/2010 di richiesta di duplicato della ricevuta di ritorno della notificazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stato depositato attestato delle Poste in cui si legge “non è possibile emettere il duplicato da Lei richiesto in quanto agli atti dell’ufficio non risulta nulla”. Dal tenore della risposta emerge o che la ricevuta di ritorno non è stata mai acquisita o che, per decorso dei termini regolamentari, gli atti sono stati eliminati.

Orbene, tenuto conto dell’epoca della notifica (consegna il 12/05/2007), appare evidente l’inerzia del notificante, onde non si potrebbe nemmeno porre un problema di rimessione in termini (SS.UU. n. 627/2008). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese, non essendosi l’intimato difeso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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