Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19329 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19329 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 14121-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
RAIMO CARMINE GERARDO, RAIMO GIOVANNA, RAIMO
MICHELINA, RAIMO ANTONIO, RAIMO VNCENZO, RAIMO
AMALIA, in qualità di eredi di RAIMO MARIA ROSARIA;

– intimati avverso la sentenza n. 3927/9/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 29/04/2015;

f

Data pubblicazione: 19/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Presidente relatore Dott. ETTORE
CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,

(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della CTR-Campania (sez. Salerno) che il 29 aprile 2015 ha confermato
la decisione della CTP-Avellino laddove ha accolto la domanda di
rimborso dell’IRAP versata dalla defunta Maria Rosaria Raimo. Gli
Eredi Raimo restano tutti intimati, nonostante l’integrazione del
contraddittorio disposta ed effettuata giusta ord. n. 25530 del 2017.
2. In estrema sintesi la ricorrente, denunciando violazione di
norme di diritto processuali (cod. proc. civ., art. 132; proc. trib., art. 36;
att. cod. proc. civ., art. 118) e sostanziali (d.lgs. 446/1997, artt. 2, 3), la
sentenza della CTR laddove si limita ad affermare: ‘Nella fatti.specie in
esame, trattandosi di attività di rivendita di generi di monopolio, è più che evidente
che tale tipologia di attività può essere organizzata senza l’ausilio di collaboratoti e
senza l’ausilio di beni strumentali, come ben hanno ritenuto i giudici di prime

cure “.
3. Dal contenuto del ricorso emerge che: a) la contribuente ha
proposto la domanda giudiziale sostenendo di aver svolto la propria
attività di vendita di generi di monopolio in assenza di autonoma
organizzazione; b) la CTP ha accolto tale domanda affermando che
“nel caso di specie, trattandosi di attività di rivendita di generi di monopolio, per
sua natura puo essere autonomamente organizzata senza ausilio di collaboratori e
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costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

senza particolare impegno di beni strumentali”; c) il fisco ha proposto appello
limitandosi a sostenere che “l’elemento organizzativo è in re ipsa nell’attività
d’impresa, mentre va appurato caso per caso nell’attività di lavoro autonomo”,
poiché “né il codice civile né il testo unico delle imposte sui reddito escludono che
l’impresa possa essere costituita da una sola persona che assommi in sé le funzioni

‘Nella fattispecie in esame, trattandosi di attività di rivendita di generi di
monopolio, è più che evidente che tale tipologia di attività può essere organizzata
senza l’ausilio di collaboratori e senza l’ausilio di beni strumentali, come ben hanno
ritenuto i giudici di prime cure”. Il ricorso erariale è stato, invece, nel senso
di ritenere tale motivazione apparente o comunque errata, atteso che
“solo l’attività pmfessionale può essere svolta in assenza di organizzazione, mentre
per le imprese il requisito dell’organizzazione è intrinseco alla natura stessa
dell’attività”.
4. La pronunzia della CTR non può essere confermata per
l’assolutezza e la carenza del suo assunto. Così neppure l’assolutezza
della tesi erariale può essere accolta. La sentenza n. 9451 del 2016 delle
sezioni unite ha definitivamente certificato che il presupposto
impositivo dell’IRAP, cioè il requisito dell’autonoma organizzazione,
ricorre quando il contribuente (a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; (b) impieghi
beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività in assenza di organizzazione, oppure (c) si avvalga in modo
non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un
collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero mansioni
esecutive.
5. Si tratta di principio di diritto che, anticipato da Cass. s.u. n.
12108 del 2009, opera per i contribuenti che esercitano in forma
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di imprenditore e lavoratore”. La replica della CTR è stata nel senso che:

individuale attività professionale, artistica o d’impresa (in qualità di
agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli
commercianti e in genere di piccoli imprenditori). Mentre Cass. s.u.
n.7291 e n.7371 del 2016 hanno negato unicamente alle compagini
associative o societarie la possibilità di provare l’assenza dell’autonoma

che la rivendita di generi di monopolio sia attività commerciale a fini
civilistici e fiscali (Cass. 11402 del 2002 e n. 1214 del 2001), non v’è
l’automatismo impositivo invocato dalla difesa erariale così come non
v’è l’anapodittico automatismo esonerativo addotto dalla CTR.
6. Infatti, da parte delle sezioni unite sia nel 2009 che nel 2016,
si è precisato che costituisce onere del contribuente, che chieda il
riconoscimento che l’imposta non sia dovuta, dare la prova dell’assenza
delle predette condizioni esonerative; si è chiarito, inoltre, che il
relativo accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in
sede di legittimità solo se congruamente motivato. Invece, quella in
esame, oltre ad applicare un principio di diritto inesatto, si risolve in
una sorta di motivazione per relationem della sentenza d’appello
mediante rinvio alla decisione di prime cure, che, essendo elusivo del
thema probandum e del thema decidendwn, si pone anche al di sotto del
minimo costituzionale richiesto da Cass. s.u. n. 8053 del 2014.
7. La sentenza d’appello deve, pertanto, essere cassata con rinvio
al giudice competente che, sulla scorta degli enunciati principi e in
diversa composizione, procederà a nuovo e motivato esame e regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa in
relazione la sentenza d’appello e rinvia alla Commissione tributaria

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organizzazione, ritenuta qui sì in re psa. Dunque, pur essendo pacifico

regionale della Campania (sez. Salerno) in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

410

MATO IN CANCELERR

9.1116,44–

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018

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