Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19329 del 03/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 01/12/2016, dep.03/08/2017),  n. 19329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2239/2015 proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MUGGIA 21,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA RENDINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO CESARE VILLONI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, C.G., N.R.;

– intimati –

e contro

R.A., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO IERARDI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA FERNANDA RETTURA giusta procura speciale

notarile;

– resistenti con procura –

nonchè da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. G.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO CIAVARDINI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

R.A. E R.G. EREDI DI R.F.,

N.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 786/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 26/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIULIO VILLANI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO IERARDI;

udito l’Avvocato GIULIO CESARE VILLONI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’inammissibilità dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/11/2013 la Corte d’Appello di Messina, ha respinto i gravami interposti dai sigg. N.R. e D. – in via principale – e dal sig. C.G. – in via incidentale – in relazione alla pronunzia Trib. Barcellona P.G. 13/3/2007, di accoglimento della domanda nei loro confronti originariamente proposta dal sig. R.F. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS) il (OMISSIS), allorquando mentre era alla guida della sua moto Honda GB 500 tg. (OMISSIS) veniva a collisione con l’autovettura Fiat 126 tg. (OMISSIS), condotta dal C. e di proprietà del sig. N.G., padre dei sigg. N.R. e D., che usciva da una stradella privata denominata via (OMISSIS) senza concedergli la precedenza e tagliandogli la strada.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il sig. N.D. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (risultante dalla fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai s.p.a. di Unipolsai Assicurazioni s.p.a Milano Assicurazioni s.p.a. e Premafin Finanziaria s.p.a.), che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale, da qualificarsi autonomo in quanto non prende interesse dalla proposizione di quello principale (quest’ultimo tale in quanto temporalmente anteriore), risultando esso presentato per la notifica all’Unep – Corte d’Appello di Roma il 18/2/2015, pur essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata il 26/11/2013, e pertanto oltre il termine all’uopo previsto all’art. 327 c.p.c., nella previgente formulazione ratione temporis applicabile.

Con il 1^ motivo i ricorrenti in via principale denunziano “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2054 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto privata la stradina dalla quale proveniva l’auto, laddove essa non lo era, erroneamente basandosi sulle risultanze del rapporto di p.g..

Con il 2^ motivo denunziano “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia privilegiato la 3^ CTU in luogo delle altre due.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Con particolare riferimento al 1^ motivo va osservato che il ricorrente sostanzialmente si duole dell’asseritamente erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della ritenuta natura privata della “stradella da cui proveniva il C.”, proponendo una rivalutazione del fatto inammissibile nella presente sede di legittimità, altresì argomentando da atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, le CTU, il “rapporto dei carabinieri”) che si limita invero a meramente richiamare, senza debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurre nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Quanto al 2^ motivo va ulteriormente posto in rilievo che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione termporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l’omesso esame di determinati elementi probatori o la deduzione di “insufficienza” o “contraddittorietà” della motivazione.

Emerge evidente a tale stregua come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

La reciproca soccombenza depone per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenti, principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto rispettivamente – per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017

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