Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19328 del 21/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19328 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 3800-2006 proposto da:
DI FRANCESCO BERARDO DOMENICO, DI FRANCESCO IRENE,
in proprio e nella qualità di procuratore speciale
di DI FRANCESCO PASQUALE, nonchè DI FRANCESCO

Data pubblicazione: 21/08/2013

CLAUDINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.
PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso l’avvocato FRANCO
2013
777

FABIO FRANCESCO, rappresentati e difesi i primi due
dagli avvocati MARINELLI FABRIZIO, CERVALE MARIA
CRISTINA e la terza dall’avvocato DI SILVESTRE UGO,

~

giusta procure in calce al ricorso;
(3528 CoSto
1FP,

1

- ricorrenti contro

SANVITALE

GIANNETTO

SNVGNT31A28G141Q),

(c.f.

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

1025/2004 della CORTE

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/12/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

rappresentato e difeso dall’avvocato MILIA GIULIANO,

2

%

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 1-2-1979, Narmi Nerina, quale sorella, erede di
Nanni Joseph, conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Pescara, Sanvitale

cambiario rilasciato dal convenuto al predetto Joseph Nanni.
Costituitosi il contraddittorio, il Sanvitale eccepiva la falsità del titolo
cambiario, chiedeva rigettarsi la domanda proposta nei suoi confronti e, in via
riconvenzionale, la corresponsione della metà di una somma depositata in
libretti di deposito, cointestati con il Nanni, di $ 30.848, quale legato di Edvige
Perenich, moglie premorta del Nanni.
Il Tribunale, con sentenza in data 7-2-1986, accoglieva la domanda dell’attrice e
respingeva la riconvenzionale del convenuto.
Proponeva appello il Sanvitale. Costituitosi il contraddittorio, la Nanni ne
chiedeva il rigetto.
Il processo si interrompeva per il decesso della Nanni l e veniva riassunto nei
confronti degli eredi Di Francesco Beraldo, Claudina, Irene, Pasquale.
La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza in data 9/12/2004, condannava gli
appellati al pagamento al Sanvitale della somma di Lire 12.500.000, nonché
all’ulteriore restituzione allo stesso di Lire 17.940.000, in accoglimento della sua
riconvenzionale.
Ricorrono per cassazione gli appellati, che pure depositano memoria per
l’udienza. Resiste con controricorso l’appellante.
Motivi della decisione.

1

Giannetto, chiedendo il pagamento di Lire 10.000.000, relative ad un titolo

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1836 e 2003
c.c., nella parte in cui la sentenza condanna/ r eredi della Nanni a restituire al
Sanvitale somma pari a Euro 9.265,37, relativa ai libretti di deposito cointestati.

Nerina in ordine al titolo cambiario in questione.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata precisa che vi è prova in atti
dell’esistenza presso la Banca Nazionale del Lavoro di due libretti nominativi e
cointestati a Nanni Joseph e Sanvitale Giannetto, e che, da nota della BNL in
atti emerge che tali libretti per un importo complessivo di lire 25.000.000, erano
stati sostituiti d armi con un libretto al portatore, estinto, dopo la morte del
predetto, da Di Francesco Berardo. Ritiene pertanto la Corte che il Nanni abbia
disposto dei due libretti, incamerando la relativa somma, spettante per metà al
cointestatario Sanvitale.
Il ricorso tratta invece di libretti al portatore, in detenzione del Nanni, ciò che
giustificherebbe l’avvenuta estinzione da parte sua. Viene introdotto,
all’evidenza, un profilo di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, e ciò
rende il relativo motivo inammissibile.
Riguardo al secondo motivo, il giudice a quo precisa che la Nanni ha proposto
azione cartolare e non causale. Ne consegue — secondo la sentenza impugnata —
che il titolo cambiario prodotto in atti, girato dal prenditore Nanni Joseph a Di
Francesco Berdido, è certamente uscito dal patrimonio del de cuius, prima della
sua morte. Tale circostanza esclude — secondo la sentenza impugnata, — la
trasmissione all’erede Nanni Nerina del bene costituito dal credito cambiario. Ne

2

Con il secondo, vizio di motivazione circa la carenza di legittimazione di Nanni

consegue necessariamente la dichiarazione di carenza di legittimazione della
Nanni stessa in ordine alla domanda proposta.
Il motivo per.altro non contesta l’affermazione del giudice a quo circa la natura

sottostante: non coglie pertanto la ratio della decisione, e va dichiarato
parimenti inammissibile.
Va conclusivamente dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna in solido dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro

1900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 7 maggio 2013

soltanto cartolare dell’azione, facendo esclusivo riferimento al rapporto

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