Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19328 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19272-2016 proposto da:

NUOVO PASTIFICIO VIETRI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DALMAZIA 10,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MENNA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO PASCA, giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTORO INFERIORE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTEIANA 65, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO SABIA, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2841/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Nuovo Pastificio Vietri spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS)-(OMISSIS), notificati dal Comune di Montoro Inferiore in data 27.12.2011, per omessa denuncia della superficie di mq 609 soggetta a TARSU relativa agli anni 2006-2010 per complessive Euro 12.723,00.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino rigettava il ricorso.

3. Sull’appello interposto dal contribuente, la Commissione Regionale Tributaria della Campania rigettava l’appello sul rilievo che l’area, adibita a parcheggio, in mancanza di prova contraria fornita dal contribuente, è di per sè idonea a produrre rifiuti.

5. Avverso la sentenza della CTR Nuovo Pastificio Vietri spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune di Montoro Inferiore si è costituita depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 66, nonchè del Reg. TARSU Comune di Montoro, artt. 3 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR considerato soggetta a TARSU un’area esterna scoperta non operativa e comunque non in grado di produrre rifiuti nonchè violazione e falsa applicazione del D.L. n. 599 del 1996, art. 2, comma 4 bis, convertito in L. n. 5 del 1997, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dovendo le aree adibite a parcheggio essere escluse dalla tassazione avuto riferimento al tipo di attività economica in concreto esercitata dal contribuente.

1.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso l’esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla valutazione circa l’operatività dell’area esterna adibita a parcheggio nonchè la sua idoneità o meno a produrre rifiuti. Si eccepisce inoltre l’omessa o insufficiente motivazione avendo la Corte di merito fondato il suo convincimento su una presunzione di produzione dei rifiuti dall’area adibita a parcheggio.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Ai sensi del primo e del D.Lgs. 507 del 1993, art. 62, comma 2, intitolato “Presupposto della tassa ed esclusioni”. “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Il successivo art. 66, comma 1, stabiliva che le aree scoperte a qualsiasi uso adibite dovevano essere computate per la metà mentre il dello stesso art., comma 2, prevedeva che le aree scoperte accessorie o pertinenziali di locali ed aree tassabili dovevano essere computate nel limite del 25%. Per effetto degli interventi legislativi che sul punto si sono succeduti – L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 68, lett c), D.L. n. 410 del 1997, e del D.L. n. 8 del 1999, art. 1, comma 3, – l’attuale regime fiscale comporta l’integrale tassazione delle superfici scoperte a qualsiasi uso adibite e l’esonero delle aree scoperte accessorie e pertinenziali a locali tassabili.

2.2 Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti” (cfr. Cass. 5047/2015, 17311/2017). In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Spetta quindi al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell’esenzione e cioè la concreta inidoneità dell’area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell’area (cfr Cass. 18054/2016).

2.3 La CTR nell’affermare, dopo aver accertato in punto di fatto la destinazione l’area antistante all’opificio a parcheggio, che il contribuente non ha fornito la prova della oggettiva impossibilità dell’area alla produzione dei rifiuti, ha dato corretta applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra enunciati.

3 Il secondo motivo nella parte in cui viene denunciato il vizio motivazionale di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti è inammissibile.

3.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile a norma del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11.09.2012, “Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

La disp. di cui al comma 4, si applica, fuori dai casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.”

3.2 Nella fattispecie in esame, in punto di accertamento dell’assoggettamento a tassazione dell’area destinata a parcheggio, entrambi i giudizi hanno concluso per la legittimità dell’avviso di accertamento rigettando l’originario ricorso e l’appello proposti dalla contribuente. Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso le osservazioni e valutazione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure circa l’idoneità dell’area adibita a parcheggio alla produzione di rifiuti. Pertanto la “doppia conforme” si fonda su identiche ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

3.3 E, infine, infondato il profilo del motivo incentrato sulla insufficiente e/o carenza di motivazione.

3.4 Va precisato che per effetto della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso di specie non può più essere dedotto i vizio di insufficiente motivazione.

3.5 Nè ricorre alcuna delle patologie della motivazione suscettibile di sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità, in quanto nella specie la motivazione della Commissione tributaria regionale non è “totalmente mancante o meramente apparente, nè del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile” sì da comportare la nullità del provvedimento (così da ultimo: Sez. 6 – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 – 01; cui a dde Sez. Un., sentenza n. 8053 del 07/04/2014, RV. 629830 – 01). La CTR ha infatti affermato che “non vi è prova che vi sia una impossibilità oggettiva alla produzione di rifiuti”. L’affermazione si traduce un accertamento di fatto correttamente dedotto da presunzione, logicamente e congruamente motivato in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi medesimi; dato ovvio e non bisognevole di specifica dimostrazione (cfr Cass. 5047/2015)

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.200, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA