Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19328 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 01/12/2016, dep.03/08/2017), n. 19328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28213/2014 proposto da:
B.G., P.G., elettivamente domiciliati in
ROMA, V.S. GIOVANNI IN LATERANO 226-C, presso lo studio
dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIANLUCA NOCCO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
S.V., ASSICURAZIONI GENERALI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4219/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI
TARANTO, depositata il 07/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato GIANLUCA NOCCO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7/10/2013 la Corte d’Appello di Lecce, rigettato quello in via incidentale proposto dal sig. P.E., in accoglimento p.q.r. del gravame interposto dai sigg. P.G. e B.G. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Taranto n. 132/2008, ha rideterminato in aumento – avuto in particolare riguardo alla voce del danno morale – la somma in loro favore liquidata dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito per il decesso del figlio P. all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), nel quale era rimasta coinvolta l’autovettura Alfa Romeo tg (OMISSIS) condotta dal sig. S.V. e assicurata per la r.c.a. con la società Assicurazioni Generali s.p.a., a bordo della quale viaggiava in qualità di trasportato.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P.G. e la B. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Già chiamata all’udienza camerale del 12/11/2015, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano “omessa pronuncia” su “una parte della domanda”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2^ motivo denunziano “omesso esame” di fatto decisivo per la controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si dolgono che la corte di merito non abbia condannato le controparti al pagamento anche degli interessi e della rivalutazione sulla somma liquidata in loro favore a titolo di risarcimento del danno, pur avendone fatto essi domanda sia in 1^ che in 2^ grado.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, ai fini dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, va al danneggiato riconosciuta sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza all’effettivo soddisfo (v. Cass., 10/6/2016, n. 11899. Cfr. altresì Cass., 22/10/2016, n. 21227).
Emerge evidente come non sussista a tale stregua alcuna incompatibilità fra valutazione all’attualità del danno non patrimoniale e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l’avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito (v. da ultimo v. Cass., 10/6/2016, n. 11899).
Si è al riguardo altresì precisato che rivalutazione e interessi possono in effetti risultare già ricompresi nella liquidazione del danno non patrimoniale dal giudice di merito effettuata alla stregua dei valori monetari al tempo della decisione, ma occorre che tale inclusione sia frutto di valutazione di cui il giudice di merito dia chiara ed inequivoca esplicitazione (v. Cass., 10/6/2016, n. 11899).
Orbene, pur avendo nella specie dato atto della domanda formulata dagli odierni ricorrenti della corresponsione di somma (anche) a tale titolo, nell’impugnata sentenza la corte di merito si è limitata a riconoscere come agli odierni ricorrenti dovuto l’importo costituente la differenza tra l’ammontare di Euro 140.000,00 – a tale titolo dai medesimi domandato – e la somma ai medesimi dalla compagnia assicuratrice di controparte già in precedenza corrisposto in anticipata liquidazione (Euro 62.000,00 per ciascuno), debitamente rivalutata, e pertanto pari ad Euro 75.545,00.
Emerge evidente, a tale stregua, come dal mero riferimento contenuto nell’impugnata sentenza a quanto previsto dalle “tabelle all’attualità” non sia dato invero evincere con certezza se quest’ultima somma sia comprensiva, oltre che della rivalutazione, anche degli interessi compensativi.
Perchè il richiamo all’attualizzazione possa indurre a ritenere che i dovuti interessi compensativi siano stati già riconosciuti e liquidati (secondo uno dei molteplici criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte: sui criteri di calcolo degli interessi compensativi nelle obbligazioni di valore v. Cass., 18/2/2010, n. 3931) occorre invero che l’integrale attualizzazione -come detto – si evinca con chiarezza, e che risulti non dal solo dispositivo ma anche dalla motivazione della sentenza, dalla quale deve emergere non soltanto che oltre la rivalutazione siano stati calcolati e riconosciuti tali interessi ma anche il criterio di calcolo utilizzato (v. Cass., 10/6/2016, n. 11899).
Orbene, dalla motivazione dell’impugnata sentenza relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale emerge con sicurezza solo la ricomprensione nella somma finalmente determinata di importo a titolo di rivalutazione, nonchè l’operata decurtazione commisurata a quanto già in precedenza corrisposto a titolo di anticipata liquidazione del danno non patrimoniale.
Manca invece qualsivoglia riferimento alla diversa e autonoma componente dell’integrale ripristino della situazione del danneggiato costituita dagli interessi compensativi, non presa in considerazione dal giudice di merito nè in motivazione, ai fini di una liquidazione del danno integralmente attualizzata, nè in dispositivo (cfr. Cass., 10/6/2016, n. 11899).
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017