Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19327 del 29/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/09/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 29/09/2016), n.19327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4123-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/34/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 03/07/2013, depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato ANNALISA FUSO, giusta delega allegata al verbale

dell’Avvocato SALVINI, difensore del controricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la “falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2 e 3, all’art. 2697 c.c., agli artt. 50 e 53 del TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per non avere la C.T.R. “considerato che il diritto al rimborso Irap, nel caso di dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione, esplichi congiuntamente anche incarichi di componente di organi di controllo di società e di componente di organi di amministrazione di enti di categoria, svolgendo sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale sono coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegato all’esercizio della professione nel suo complesso, spetta, con onere probatorio al riguardo posto in capo al Contribuente, solo allorquando sta possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame”.

2. Nel controricorso si sottolinea che la contribuente svolgeva la propria attività professionale di dottore commercialista “principalmente in forma associata presso il proprio studio in Torino” (associazione professionale Boidi & Partner’s, che ha versato l’Irap quale soggetto autonomo d’imposta) ed “anche alcune attività in proprio” (sindaco di società, componente di organi di amministrazione e di controllo di società ed enti di categoria), “senza l’ausilio di alcun dipendente e/o collaboratore e con (utilizzo di limitatissimi beni strumentali”, come da copia libro cespiti ammortizzabili allegata in 1 grado (pag. 2 controricorso).

3. Il motivo è manifestamente infondato.

4. Nella sentenza impugnata si dà atto che la contribuente aveva sottolineato come “lo studio assodato di cui essa faceva parte svolgeva attività di consulenza in materia fiscale e societaria e i relativi proventi venivano regolarmente assoggettati ad IRAP”, mentre “la richiesta di rimborso atteneva unicamente all’attività svolta in forma individuale”, quale “componente di organi di controllo e di amministrazione”, sicchè “il caso in esame risulta perfettamente inquadrabile nello schema esonerativo delineato” dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, “atteso che la contribuente non si avvale di dipendenti ed utilizza beni strumentali minimi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività”.

4. La C.T.R. ha altresì respinto l’eccezione per cui i redditi in contestazione andrebbero “attratti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo”, poichè l’attività sindacale risultava “svolta non nell’ambito dell’organizzazione ma separatamente ed individualmente”, in assenza del presupposto impositivo ai fini Irap della autonoma organizzazione.

5. Un simile decisum non integra l’errar in indicando dedotto dall’Agenzia delle entrate, ma si pone in continuità con l’orientamento di questa Corte, che anche di recente (Cass. ord. n. 4246/16), ha richiamato i seguenti principi in subiecta materia: a) “non ha diritto al rimborso dell’IRAP il commercialista che, nello svolgimento dell’attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per (esercizio dell’attività professionale” (Cass. n. 15803/11); b) “il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all’IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quelle attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa” (Cass. nn. 4959/09, 10594/07; conf. Cass. n. 3676/07 per l’attività di consulente); c) “è legittimo il diniego del rimborso di imposta al dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche gli incarichi connessi di sindaco, amministratore di serietà e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un’attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all’esercizio della professione nel suo complesso, allorchè non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguiti e di verificare l’esistenza dei requisiti impositivi per ciascuno dei settori in esame”, stante il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente (Cass. n. 3434/2012).

6. Quest’ultimo precedente è particolarmente significativo perchè reso in fattispecie analoga a quella in esame, in cui la C.T.R. aveva accertato che l’attività di amministratore, revisore e sindaco di società, veniva svolta “senza avvalersi di particolari mezzi e collaboratore” – quindi in assenza di un’autonoma organizzazione – e la ricorrente Agenzia delle Entrate non aveva addotto elementi probatori contrari rispetto all’assunto del contribuente, condiviso dai giudici di appello, limitandosi a dedurre che anche l’attività in contestazione era svolta dal professionista, dottore commercialista, presso uno “studio professionale”, ciò che tuttavia non è stato ritenuto sufficiente ad integrare il requisito della “autonoma organizzazione”, necessaria per l’assoggettamento ad Irap dei relativi compensi (cfr. Cass. n. 4246/16 cit.).

7. Nel caso di specie il giudice d’appello, conformandosi ai principi richiamati, ha ritenuto, con congrua motivazione, che l’attività in discussione fosse svolta: (a) singolarmente e separatamente da quella espletata all’interno dell’associazione professionale; b) senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa.

8. In ultima analisi, alla luce di quanto illustrato emerge anche che, sotto la veste della denunziata violazione di legge, l’amministrazione ricorrente finisce per contestare le valutazioni in fatto operate dal giudice a quo, in vista di una revisione del giudizio di merito che però non è consentita in questa sede (ex plurimis, Cass. s.u. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14); principio, questo, di recente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in tema di Irap, nel senso che l’accertamento del “requisito della autonoma organizzazione… spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. s.u. 10 maggio 2016,11. 9451).

9. In conclusione il ricorso va rigettato, senza che tuttavia sussistano i presupposti per la condanna alle spese, che vanno conseguentemente compensate tra le parti, essendo recenti gli approdi nomofilattici di cui sopra si è dato conto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2016

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