Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19327 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

OLEIFICIO CENTRO SUD DI SACCOTTELLI NICOLA & C. snc in

liquidazione,

SACCOTTELLI NICOLA E CANNONE NUNZIO & C. snc, di

partecipazione

C.N., S.N., elettivamente domiciliati in

Roma, in via Gallia n. 2, scala F, interno 2, presso l’avv. Berti

Cesare, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Rana in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

C.G.;

C.N., nato il (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 4/2/05, depositata il 25 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avv. Cesare Berti per i ricorrenti e l’avvocato dello Stato

Urbani Neri per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’annullamento della sentenza

ed in subordine per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La snc Oleificio Centro Sud di Saccotelli Nicola & C. impugnò, con tre distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento ai fini dell’IREEF e dell’ILOR per gli anni 1989, 1990 e 1991, con i quali veniva elevato il reddito dichiarato contestandosi l’utilizzazione di fatture relative ad operazioni di acquisto di olio ritenute inesistenti, contabilizzate, al fine di percepire aiuti comunitari; la snc Saccotelli Nicola e Cannone Nunzio & C. impugnò l’avviso di accertamento ai fini dell’ILOR per l’anno 1991 con il quale veniva elevato il reddito dichiarato contestandosi, analogamente, l’utilizzazione di fatture relative ad operazioni, l’acquisto di olio, ritenute inesistenti.

C.N., nato il (OMISSIS), propose ricorso avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per l’anno 1991, con il quale veniva determinato un maggior reddito di partecipazione nella snc Oleificio Centro Sud e nella snc Saccotelli Nicola e Cannone Nunzio, di entrambe le quali il contribuente era socio, in relazione al maggior reddito accertato nei confronti delle società; analogo ricorso propose S.N. avverso l’avviso di accertamento ai fini dell’IREEF per l’anno 1991, con il quale veniva determinato un maggior reddito di partecipazione nella snc Oleificio Centro Sud e nella snc Saccotelli Nicola e Cannone Nunzio, di entrambe le quali il contribuente era socio, in relazione al maggior reddito accertato nei confronti delle società.

Furono altresì proposti ricorsi, che tuttavia non rilevano nel presente giudizio di legittimità, da altri soci delle dette società di persone, e segnatamente: da C.N., nato il (OMISSIS), avverso tre avvisi di accertamento ai fini dell’IRPEF per gli anni 1990 e 1991, con i quali veniva tra l’altro determinato un maggior reddito di partecipazione nella snc Oleificio Centro Sud, della quale il contribuente era socio, in relazione al maggior reddito accertato nei confronti della società; e da G. C., avverso tre avvisi di accertamento ai fini dell’IPPEF per gli anni 1989, 1990 e 1991, con i quali veniva tra l’altro determinato un maggior reddito di partecipazione nella snc Oleificio Centro Sud, della quale il contribuente era socio, in relazione al maggior reddito accertato nei confronti della società.

La snc Oleificio Centro Sud e la snc Saccotelli Nicola e C. N., nonchè C.N., nato il (OMISSIS), e S.N. propongono ricorso per cassazione con unico atto, affidato a nove motivi, nei confronti della sentenza con la quale la Commissione tributaria della Puglia, per quanto ancora rileva, ha rigettato l’appello dei contribuenti in ordine “agli accertamenti in materia di maggior reddito accertato in connessione all’utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti, e quindi la maggiore imposta irpef dovuta, da liquidarsi in applicazione delle disposizioni vigenti nei periodi d’imposta interessati dagli accertamenti” – incombente per il quale “rinviava l’Ufficio alle leggi applicabili, riformando analogamente la sentenza impugnata” -, e cioè con esclusione del “calcolo della redditività ex Lege 17 febbraio 1985, n. 17”, che all’art. 2, punto 9, ne prescrive l’applicabilità al reddito delle imprese di cui all’art. 1 per anni d’imposta anteriori agli anni 1989, 1990 e 1991, cui sono riferiti gli accertamenti nel caso in esame.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, i contribuenti si dolgono che i ricorsi siano stati riuniti fin dal primo grado, non ricorrendo nella specie un’ipotesi di connessione.

Il motivo è inammissibile per quanto concerne la riunione di procedimenti promossi da soggetti diversi dagli odierni ricorrenti, che non lamentano, per effetto della disposta riunione, violazione del loro diritto di difesa.

La censura è, per il resto, infeudata, atteso che “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva, la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815).

Con il secondo ed il settimo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, comma 1, n. 5, convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa, insufficiente erronea e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia rappresentato dalle prove documentali offerte circa il fatto che le fatture sospettate di fittizietà sono riferite invece a forniture effettivamente ricevute”, censurano come erronea la ritenuta fondatezza degli accertamenti, svolti sulla base di presunzioni indiziarie, secondo cui le due società avrebbero utilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti sia per gonfiare i costi delle attività e diminuirne conseguentemente il reddito d’impresa, sia per percepire contributi comunitari dall’AIMA. Ciò in quanto, da un lato, in forza di quelle fatture, “erroneamente non considerate utilizzabili per il discarico dei relativi costi, la società ha comunque “percepito lauti ricavi, quantomeno per i contributi comunitari AIMA illecitamente riscossi”, come riconosciuto in primo grado; e, per altro verso, per aver considerato inadeguate, con motivazione carente, le prove documentali offerte per dimostrare che le forniture di cui alle fatture in questione erano state tutte pagate e tutte ricevute dalle società contribuenti.

Con il terzo e l’ottavo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si dolgono che la documentazione prodotta, con particolare riguardo agli assegni emessi in pagamento di quelle fatture e dei relativi estratti conto, sia stata ritenuta inidonea a smentire il sospetto che le fatture siano fittizie, perchè non supererebbe “la presunzione di rientri connessi con quei pagamenti”, venendo così violata la norma in rubrica, in base alla quale, se l’ufficio avesse ritenuto che i denari usciti dal conto della società fossero rientrate nella cassa della medesima, avrebbe dovuto fornire la prova di tale presunto rientro.

I quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente legati, sono infondati.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui nell’accertamento induttivo dei redditi d’impresa, “l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate,anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocane l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n. 951 del 2009).

Si è dunque chiarito che “qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamene inesistenti, l’onere di fornire la prova che l’operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all’Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l’esistenza di un maggior imponibile), e può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, non ostandovi il divieto della doppia presunzione, il quale attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato, che a sua volta costituisce la base di una presunzione legale” (Cass. n. 1023 del 2008).

In particolare, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti – ma il principio trova applicazione anche in tema di deduzione di costi dal reddito – “la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente. Detta prova non può, peraltro, essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente, e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali” (Cass. n. 15228 del 2001, n. 1730 del 2007).

Alla stregua di tali principi, la sentenza impugnata, con motivazione immune dagli errori di diritto ad essa addebitati, ha dato compiutamente conto del quadro probatorio ed ha analiticamente valutato gli elementi posti a fondamento : dell’accertamento – tra gli altri, le modalità di contraffazione delle fatture, la mancanza di mezzi per il trasporto della merce, i rapporti con la vinolea -, ritenendo inidonei gli elementi offerti dai contribuenti a prova contraria.

Con il quarto motivo, censura la decisione per aver ritenuto non efficace nei confronti dei soci il condono tombale previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 38 del quale si era avvalsa la società.

Il motivo è infondato, in quanto “la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 33, comma 3, nel prevedere che i soggetti cui sono imputati “pro quota” i redditi di una società o associazione possono presentare dichiarazioni integrative indipendentemente da questa, ma la dichiarazione della società o associazione esplica efficacia nei confronti del solo soggetto dichiarante – con la conseguenza che, ove i soci di una società di persone non abbiano a loro volta autonomamente presentato dichiarazione integrativa, non è precluso all’amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica dei loro redditi di partecipazione, pur in presenza della dichiarazione integrativa della società -, costituisce norma di carattere generale, correlata all’autonoma soggettività tributaria della società di persone e dei suoi soci, la quale non può essere derogata in relazione al tipo di dichiarazione integrativa, trovando pertanto applicazione anche nel caso di presentazione da parte della società della dichiarazione per definizione automatica ai sensi della citata L. n. 413 del 1991, art. 38 (cd. condono tombale), come del resto si desume dell’espresso riferimento, contenuto nel centra secondo di tale articolo, alla “eventuale definizione automatica dell’imposta dovuta dai soci” (Cass. n. 8597 e n. 3620 del 2006).

Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 112, 132 e 276 c.p.c., e contraddittorietà tra dispositivo e parte motiva, lamentano che la sentenza impugnata avrebbe nel dispositivo rigettato l’appello, mentre nella motivazione avrebbe riformato la decisione di primo grado in ordine all’inapplicabilità del calcolo della redditività in base alla L. n. 17 del 1985 ai periodi d’imposta 1989, 1990 e 1991, Il motivo è infondato, in quanto come si rileva dalle parti della sentenza trascritte supra, la Commissione regionale ha rigettato i ricorsi con riguardo alla sussistenza della pretesa dell’ufficio, e non anche in ordine al quantum della pretesa stessa, nei limiti indicati, sicchè ha accolto sul punto la demanda dei contribuenti che, sostenendo l’inapplicabilità del calcolo della redditività in base alla L. n. 17 del 1985, avevano richiesto in via subordinata l’applicazione di una diversa redditività, pari a quella adottata per attività commerciali similari.

Al giudice regionale non sfibra possa muoversi il rilievo della ultrapetizione, ove si consideri che “il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento, bensì tra quelli di impugnazione – merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve, nè può, limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal “petitum” delle parti” (Cass. n. 11212 del 2007, n. 5825 del 2006).

L’esame del sesto motivo, con il quale si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – Omessa e comunque insufficiente e contraddittorià motivazione su un punto decisivo della controversia”, e quello del nono motivo, con il quale si denunciano i vizi di cui ai precedenti motivi, ma con riguardo agli accertamenti compiuti nei confronti dei soci, sono assorbiti dal rigetto dei motivi da uno a cinque e del settimo e ottavo motivo.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.500, oltre ad eventuali spese prenotate a debito, e dichiara compensate le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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