Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19327 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19327 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10146/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

CARONNA Antonia, rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al controricorso, dagli avv.ti Lorenzo IMPERATO, Raffaella
F,NRIFTTI e Claudio LUCISANO ed elettivamente domiciliata in Roma,
alla via Crescenzio, n. 91, presso lo studio legale del predetto ultimo
difensore;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza n. 1279/38/2016 della Commissione tributaria
regionale del PIEMONTE, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio

LucKyrn.

Rilevato che:

accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate in data 08/11/2013 e
notificati in data 03/12/2013 sulla scorta delle risultanze di un p.v.c. redatto
dalla G.d.F. all’esito di una verifica fiscale condotta presso la sede della ditta
individuale Caronna Antonia, che aveva consentito di accertare il
coinvolgimento della stessa nel sistema di fronde basato sull’emissione di
fatture per prestazioni di lavoro autonomo mai effettuate e, quindi,
inesistenti, ideato e promosso dal commercialista dott. Vito Sorgente, che
era stato sottoposto a precedente indagine di polizia giudiziaria da cui era
scaturita quella fiscale a carico della citata ditta individuale, con la sentenza
in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello
proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado
ed annullava gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004 e
2008, sulla rilevata violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti
del contribuente, in quanto gli avvisi di accertamento erano stati emessi
antecedentemente alla scadenza del termine dilatorio di cui alla predetta
disposizione, a nulla rilevando la notifica effettuata successivamente a tale
termine;
— avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso;
—sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
— il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
2

— in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di

Considerato:
— che in data 20/06/2018 la difesa erariale ha depositato un «atto di
transazione con contestuale dichiarazione di acquiescenza nonché accordo
conciliativo» intervenuto con la contribuente e da questa e dal Direttore
dell’Agenzia delle entrate — Direzione provinciale di Asti sottoscritto in data

del contenzioso attualmente pendente in cassazione per le annualità 2004 e
2008 con richiesta da parte dell’Ufficio per il tramite dell’Avvocatura
dell’estinzione del processo con compensazione delle spese»;
— che, pertanto, la richiesta avanzata dalla difesa erariale deve essere
accolta sussistendone le condizioni;

P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della
materia del contendere, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e
compensa le spese.
Così deciso in Roma il 20/06/2018

10/04/2018, con cui le parti hanno convenuto (al punto I) «L’abbandono

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