Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19327 del 03/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 03/08/2017, (ud. 01/12/2016, dep.03/08/2017), n. 19327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18677/2014 proposto da:
T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO
35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, A.G., DITTA CM IMPIANTI
ELETTRICI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 31/2014 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il
17/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17/1/2014 il Tribunale di Rimini ha respinto il gravame interposto dal sigg. T.M. in relazione alla pronunzia G. di P. Rimini n. 3586/2009, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. A.G., dell’impresa individuale C.M. Impianti Elettrici e della società Generali Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS), allorquando la sua moto tg. (OMISSIS) “in sosta lungo il Viale (OMISSIS), veniva urtata e fatta cadere a terra dall’automezzo Peugeot, che percorreva il medesimo Viale e si era spostato per evitare un mezzo che proveniva in senso contrario”.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il T. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo il ricorrente denunzia “falsa e/o errata applicazione” dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole non avere il giudice dell’appello erroneamente pronunziato sulla domanda, proposta già in primo grado, di “dichiarare il conducente A. unico responsabile del sinistro”.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante – come nella specie non proprietario del veicolo, rispetto all’assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell’art. 2733 c.c., comma 3, mentre ai sensi dell’art. 2733 c.c., comma 2, ha viceversa valore di piena prova nei confronti del confitente medesimo (v. Cass., 13/11/2014, n. 24187; Cass., 15/12/2011, n. 27024; Cass., 7/5/2007, n. 10304).
In altri termini, le affermazioni confessorie del conducente confitente fanno ex art. 2733 c.c., comma 2, artt. 2734 e 2735 c.c., piena prova nei suoi confronti (cfr., con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente – c.d. CID – e del litisconsorzio nel giudizio, cfr. Cass., 7/5/2007, n. 10304).
Atteso che il litisconsorzio necessario L. n. 990, ex art. 23, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre ex art. 2054 c.c., comma 3, non sussiste tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso deriva soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale, e quindi di litisconsorzio facoltativo (v. Cass., 7/5/2007, n. 10304).
Ne consegue che mentre nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito, a norma degli artt. 2733 e 2755 c.c., esse fanno viceversa piena prova nei confronti del (solo) conducente confitente (v. Cass., 13/11/2014, n. 24187; Cass., 7/5/2007, n. 10304).
Orbene, nell’affermare che “il primo giudice ha correttamente preso in considerazione la predetta confessione, ritenendola tuttavia inidonea a costituire prova dei fatti narrati dall’attore a fronte dei numerosi elementi di segno contrario emersi nel giudizio” e che “le dichiarazioni rese dall’ A. in sede di interrogatorio formale sono parimenti liberamente apprezzabili dal giudice, stante il disposto dell’art. 2733 c.c.” il giudice del gravame di merito ha invero disatteso il suindicato principio.
Dell’impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Rimini che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il 1^ motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Rimini, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017