Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19326 del 19/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19326 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7860/2017 R.G. proposto da:

CRIMALDI Vincenzo, rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dall’avv. Pasquale GRIMALDI ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Appia Nuova, n. 59, presso lo studio della
LI

dott.ssa Claudia MARANELLA;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/07/2018

avverso la sentenza n. 8258/29/2016 della Commissione tributaria
regionale della Campania, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che:

emesse a seguito di controllo formale, ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973,
delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2007 e 2008, e recanti
l’iscrizione ruolo di maggiori imposte conseguenti al disconoscimento di
oneri deducibili riportati nelle predette dichiarazioni, con la sentenza in
epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello
proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado,
sostenendo

che,

anche

prescindere

a

dalla

inammissibilità

dell’impugnazione per difetto di specificità dei motivi, il contribuente aveva
prodotto documentazione in copia e non in originale, «costituita da una
serie di scontrini, fatture e certificazioni senza alcun riferimento alle
deduzioni

non

riconosciute»

e,

quanto

al

contraddittorio

endoprocedimetale, che non era obbligatorio «non essendo previsto alcun
atto accertativo a seguito del controllo, ex art. 36 bis e 36 ter, del DPR
600/73», e comunque «in più occasioni il contribuente, in fase istruttoria e,
ancor di più, nei due gradi di giudizio è stato messo in condizione di
giustificare e provare il proprio comportamento, ma non si è avvalso di tale
opportunità»;
— avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per
cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
—sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
— il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
2

—in controversia relativa ad impugnazione di due cartelle di pagamento

Considerato che:
— con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ. per avere i giudici di appello
negato valenza probatoria alla documentazione prodotta in giudizio in
copia non formalmente disconosciuta;

con il primo motivo ma come violazione dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546
del 1992;
—con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.

36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 per avere i giudici di appello erroneamente
escluso l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale;
—tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente perché decisivo, è
fondato e va accolto;
—«In tema di imposte sui redditi, la cartella di pagamento, che non sia
preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla poiché tale comunicazione assolve
ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra
l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al
ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della
maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di
un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al
contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di
aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del
diritto di difesa e non determina alcuna nullità» (Cass., Sez. 5, Sentenza n.
15311 del 04/07/2014 — Rv. 631537-01);
—a tale principio non si sono attenuti i giudici di appello là dove hanno
escluso che l’art. 36-ter, al pari di quello dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del
1973, comportasse l’obbligo di contraddittorio che la comunicazione
prevista dal comma quattro della prima delle suindicate disposizioni è
3

—con il secondo motivo di ricorso deduce la medesima questione posta

diretta ad instaurare tra le parti del rapporto tributario; né a diversa
conclusione può pervenirsi alla stregua dell’affermazione, pure contenuta in
sentenza, secondo cui «in più occasioni il contribuente, in fase istruttoria e,
ancor di più, nei due gradi di giudizio è stato messo in condizione di
giustificare e provare il proprio comportamento, ma non si è avvalso di tale

accertamento in fatto in ordine all’invio di quella comunicazione, specie ove
si consideri che sul punto la controricorrente si è limitata a far riferimento
alla sola indicazione di avvenuto invio della comunicazione contenuta nella
cartella, ed il ricorrente non ha negato l’interlocuzione avuta con l’ufficio
finanziario ma soltanto in sede di mediazione, ovvero successivamente alla
notifica della cartella;
— l’accoglimento del motivo in esame comporta l’assorbimento dei
primi due e la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio
alla competente CTR che rivaluterà la vicenda alla stregua del suddetto
principio giurisprudenziale e provvederà anche alla regolamentazione delle
spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della
Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

opportunità», trattandosi di affetniazione generica inidonea a costituire

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