Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19326 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24238-2018 proposto da:

M.E., F.G., P.N., D.A.,

C.B., DR.FE., CA.RO., S.C., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 97, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA FERRETTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato CLAUDIO DEL NEVO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VOGHERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA N. 142 presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2144/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2018 R.G.N. 994/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23,

comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020,

n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di Pavia, ha rigettato la domanda con cui i lavoratori indicati in epigrafe, agenti di Polizia Municipale presso il Comune di Voghera e adibiti al lavoro per turni, avevano chiesto il riconoscimento del diritto, in caso di turno lavorativo cadente in giornata infrasettimanale festiva, oltre alla percezione dell’indennità di turno con le maggiorazioni proprie previste per il lavoro festivo, a godere di un giorno di riposo compensativo o al pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo.

La Corte territoriale richiamava il costante orientamento della Corte di Cassazione in senso contrario e riteneva che i diritti dei lavoratori turnisti fossero regolati dall’art. 22 del c.c.n.l. Comparto Enti Locali del 14.9.2000, mentre il riconoscimento dei diritti regolati dall’art. 24 del medesimo c.c.n.l. poteva derivare solo dallo svolgimento di attività eccedente rispetto all’orario contrattuale di lavoro, eventualmente anche in favore dei turnisti, ma solo se, nel loro giorno di riposo settimanale, essi fossero chiamati al lavoro o se ciò avvenisse oltre il turno in giornata festiva infrasettimanale.

2. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, poi illustrato da memoria e resistito dal Comune di Voghera con controricorso, anch’esso successivamente assistito da memoria.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali collettivi nazionali di lavoro e, in specifico, falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 24 c.c.n.l. enti locali 14 settembre 2000, nonchè violazione del principio di cui all’art. 1362 c.c. in ordine all’individuazione dell’intenzione dei contraenti anche sulla base del comportamento successivo alla conclusione del contratto.

1.1 Con una prima articolata argomentazione i ricorrenti sostengono esservi disparità tra turnista e non turnista.

Essi sottolineano come, per il personale non operante in turni, il ricorrere di una festività infrasettimanale comporti una riduzione di orario, nella corrispondente settimana, di cui il lavoratore turnista non beneficia, essendo anzi costretto a lavorare durante un’ulteriore festività.

Pertanto, stante anche il fatto che l’art. 24 del c.c.n.l. afferma che la maggiorazione per il lavoro in giornata festiva è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione, esso andrebbe esteso anche all’ipotesi lavoro in turni, allorquando esso cada in giornata infrasettimanale festiva, ricorrendo altresì, se la Polizia Municipale intenda coprire con il turno anche tali evenienze, quelle “particolari esigenze di servizio” che sempre l’art. 24 indica quale proprio fondamento.

Ad ulteriore conforto viene poi richiamato l’orientamento, già espresso da questa S.C., secondo cui una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell’ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo.

1.2 Con una seconda linea argomentativa i ricorrenti ritengono che la ricostruzione della comune volontà delle parti, sulla base del nuovo c.c.n.l., in cui non sono più previsti gli aumenti per il lavoro nei casi di cui al citato art. 24, imporrebbe di desumere che, fino a quando l’art. 24 c’è stato, gli aumenti erano dovuti anche ai turnisti.

2. I motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.

2.1 Gli argomenti impugnatori riepilogati al punto 1.1 vanno disattesi, in quanto la Corte territoriale ha deciso la controversia in conformità all’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, comma 5 c.c.n.l. 14.9.2000, che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, mentre il disposto dell’art. 24, che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la loro attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro (cfr. fra le tante, in ordine di tempo, Cass. n. 8458/2010; Cass. n. 21524/2010; Cass. n. 7726/2014; Cass. n. 18942/2016; Cass. n. 28983/2017; Cass. n. 30365/2017; Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019; Cass. 28628/2020).

Le pronunce citate, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., hanno valorizzato a fini interpretativi l’inequivoco tenore letterale del citato art. 22 che, nel disciplinare in tutti gli aspetti rilevanti l’istituto delle turnazioni, è chiaro nel conferire all’indennità riconosciuta al personale turnista un carattere onnicomprensivo, desumibile dal fatto che essa è indicata come da compensare “interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro”, che esclude l’invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall’art. 24.

Qui soltanto aggiungendosi che l’integrale remuneratività, senza condizioni, esplicitata dalla disciplina collettiva (art. 22) quale connotazione dell’indennità per il lavoro in turni, così determinata ab origine in ragione dell’essere tale organizzazione del lavoro finalizzata ad assicurare la copertura stabile di un servizio, a prescindere dalla natura (festiva o feriale) delle giornate coinvolte, si pone ontologicamente in contrasto con l’ipotesi di un’ulteriore indennità rispetto ad una singola ipotesi (quella del ricadere nel turno in festività infrasettimanale), che è in realtà assorbita in quell’originaria organizzazione di lavoro e nella remunerazione per essa stabilita.

Nè sono consentiti ragionamenti in termini di disparità di trattamento, proprio perchè la copertura attraverso i turni del numero di giorni della settimana previsti, assicurando una maggiorazione stabile della retribuzione, oltre ad incrementi per il fatto di ricadere il turno in giornata festiva o in orario notturno, rende incomparabile la situazione rispetto a quella di chi non lavori in turno.

2.2 Parimenti infondati sono i nuovi argomenti introdotti con i profili riepilogati al punto 1.2.

I ricorrenti propongono una lettura del c.c.n.l. alla luce del comportamento “successivo”, da essi individuato nell’intervenire di un nuovo contratto collettivo che, non contemplando più, a loro dire, gli aumenti di cui al pregresso art. 24, porterebbe a ritenere che, precedentemente, fino a quando quegli aumenti erano previsti, essi fossero dovuti anche al lavoratore operante in turni.

Per quanto l’art. 1362 c.c. faccia evidentemente riferimento primario ai comportamenti esecutivi di un dato negozio, può anche ammettersi che il dato testuale della norma tolleri di ricomprendere anche quanto accada in occasione della stipula di un contratto successivo a quello della cui interpretazione si discute.

Tuttavia, l’assunto dei ricorrenti non può essere condiviso.

Infatti, tenuto conto che l’art. 24 cit. riguarda anche chi non lavora per turni, non si vede perchè la sua asserita abrogazione comporterebbe la necessità di una diversa interpretazione proprio del regime riguardanti il lavoro in turni. Quella proposta è una mera ipotesi, non univoca nel senso preteso e quindi del tutto inidonea ad inficiare la diversa non implausibile interpretazione data al giudice del merito e tanto già basterebbe per disattendere l’argomento (Cass. 15 novembre 2017, n. 27136; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539).

Peraltro, il fatto che quanto previsto nell’art. 24 del c.c.n.l. 14.9.2000 non sia regolato espressamente dal successivo c.c.n.l. non significa che quella norma precedente non si applichi più.

Quella norma riguardava infatti il lavoro svolto nel giorno di riposo settimanale, in giorni festivi infrasettimanali o in giorni feriali non lavorativi e dunque fenomeni che non possono non essere regolati dalla contrattazione.

Se dunque il c.c.n.l. 21 maggio 2018 nulla prevede espressamente, vale la clausola generale di cui all’art. 2, u.c. medesimo contratto collettivo, secondo cui “per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL”.

La maggior articolazione della nuova norma sui turni (art. 23 c.c.n.l. Funzioni Locali 2016-2018) ha giustificato la sostituzione del previgente art. 22, ma ciò non significa, per quanto appena detto, che non sia tuttora vigente il pregresso art. 24 del pregresso c.c.n.l., rispetto alle situazioni da esso regolate e non disciplinate ex novo dalla nuova contrattazione.

Come dimostra altresì il fatto che l’art. 24 sia richiamato proprio per un caso specifico del lavoro in turni (art. 24, u.c., del nuovo c.c.n.l. in relazione alla chiamata in reperibilità del lavoratore turnista in riposo settimanale).

L’argomento sviluppato è pertanto anche privo della sua stessa base logica.

3. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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