Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19325 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77,

presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO EDOARDO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MANNO MARIA DELIA, giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2006 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 10/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBERINI, delega Avvocato

PONTECORVO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

L’avv. M.N., avvocato distrettuale dello Stato, ha impugnato il silenzio rifiuto della amministrazione finanziaria, formatosi a seguito di presentazione di una istanza di rimborso delle ritenute fiscali operate su quanto corrisposto dall’amministrazione di appartenenza, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria su arretrati stipendiali.

La CTP ha accolto il ricorso, ma la CTR ha poi accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo che le ritenute siano state legittimamente operate, sul rilievo che interessi e rivalutazione monetaria devono seguire il regime fiscale del credito al quale accedono (nella specie, stipendi arretrati).

L’avv. M. ricorre oggi per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Con i primi tre motivi, la difesa del ricorrente denuncia la inesistenza/nullità della notifica dell’appello dell’ufficio, sotto il profilo del vizio di motivazione (1^ motivo), dell’omessa pronuncia sulla relativa eccezione già formulata dinanzi ai giudici di appello (2^ motivo) e della violazione degli artt. 82, 137, 139, 170 e 330 c.p.c. (3^ motivo). Il vizio di notifica, secondo la prospettazione della parte ricorrente (parte appellata dinanzi alla CTR), deriva dal fatto che l’atto di appello è stato notificato presso l’avv. Girolamo Mancuso, difensore domiciliatario dell’appellato, quando già era stato cancellato dall’albo degli avvocati con Delib. 5 febbraio 2004.

I tre motivi sono inammissibili. Il primo perchè privo del quesito sintesi, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., comma 2, vigente ratione temporis. Gli altri due perchè il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità dal comma 1 del citato art. 366 bis c.p.c., risulta formulato in maniera assolutamente generica, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e agli atti processuali nei quali la questione è stata sollevata e, quindi, vi è carenza di autosufficienza anche delle singole censure.

Nel merito, comunque, giova ricordare, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, che la tesi del ricorrente non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, secondo la quale “la notificazione dell’impugnazione della sentenza di primo grado effettuata mediante consegna al domicilio eletto dai destinatari presso il domiciliatario nominato anche loro procuratore, ma cancellatosi dall’albo nel corso del giudizio di primo grado e sostituito da altro difensore, risultando eseguita presso soggetto e luogo aventi un riferimento certo con i destinatari dell’atto …, non è inesistente, bensì affetta da nullità sanabile ex (une, in virtù della costituzione degli appellati-destinatari, pur se avvenuta dopo il decorso del termine d’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con conseguente inutilità di una nuova notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.” (Cass. 22293/2004).

Il ricorrente cita Cass. 7863/2006, come precedente nel quale questa Corte ha ritenuto inesistente la notifica, con conseguente impossibilità di sanatoria. La fattispecie, però, è diversa da quella odierna, perchè in quel caso, come si legge nella motivazione della sentenza, “non fu materialmente possibile procedere ad effettuarla la notifica a causa del trasferimento del procuratore domiciliatario”.

Peraltro, nel processo tributano le variazioni di domicilio hanno effetto soltanto dopo la notifica di una apposita denuncia (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17), che nella specie non risulta che sia stata notificata.

Con il quarto motivo viene denunciata la omessa pronuncia della CTR su di una eccezione relativa ai limiti cronologici di efficacia del D.L. n. 557 del 1993 e su altre non meglio precisate eccezioni. Il quesito però, assolutamente generico, è formulato in maniera astratta e non pertinente, e pone un interrogativo che non aiuta a chiarire quale sia il problema concreto da risolvere. Si chiede infatti di sapere se il giudice debba fornire risposta a tutte le eccezioni che gli vengono prospettate. E’ fin troppo evidente che la risposta al quesito, assolutamente ovvia, non consente di risolvere la concreta controversia.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, introdotto dal D.L. n. 557 del 1993, art. 1, prospetta il seguente quesito di diritto: “se la corretta interpretazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, nel testo risultante dal D.L. n. 557 del 1993, art. 1 conv. con L. n. 133 del 1994, sia quella di escludere dal prelievo fiscale i crediti per rivalutazione e per interesse compensativi, e se di tal natura siano quelli nella specie corrisposti dall’Amministrazione “datrice di lavoro” per compensare il ritardo con cui sono state pagate differenze stipendiali; se, in caso contrario, la tassazione degli interessi e di quanto erogato a titolo di rivalutazione debba riguardare esclusivamente la parte di tali crediti maturata dopo l’1.1.1994, data di entrata in vigore del D.L. n. 557 del 1993″.

Il quesito merita risposta negativa, nel senso che la rivalutazione e gli interessi di cui trattasi nella specie sono soggetti a tassazione. Questi costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6 (così come modificato con effetto dal 30 dicembre 1993 dal D.L. n. 557 del 1993, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 122 del 1994), alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994, ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, d’incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificatore idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili” (cass. 15873/2009;

conf. 27902/2009, 5575/2011).

Tale principio di diritto è stato applicato anche in fattispecie analoghe a quella oggi sub indice, riferite agli interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., comma 3, (v. Cass. 16215/2004, 16749/2004, 1574/2005). Infatti, l’art. 1 del D.Lgs. n. 314 del 1997, norma non innovativa, ha espressamente chiarito che costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme di cui all’art. 429 c.p.c., u.c..

Il principio di diritto affermato da questa Corte ha fatto anche giustizia della eccezione di incostituzionalità sollevato con il sesto ed ultimo motivo, sia perchè l’elemento temporale costituisce un discrimine naturale in relazione alla disciplina di flussi finanziari che per forza di cose attraversano i periodi di imposta restando soggetti alla evoluzione delle regole della disciplina fiscale, sia perchè la citata norma interpretativa (D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 1) ha chiarito quale sia sempre stata la natura, ed il conseguente regime fiscale, delle somme di cui all’art. 429 c.p.c., comma 3.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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