Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19325 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 18/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 18/07/2019), n.19325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13291-2016 proposto da:

ECOLOGIA VITERBO SRL, in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI

49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA

27, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA CIOTOLA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6091/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CICALA per delega dell’Avvocato

RICCIONI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIOTOLA che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Ecologia Viterbo srl, società attiva nella raccolta e smaltimento dei rifiuti conferiti dai Comuni utenti, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni emesso a suo carico dall’Amministrazione regionale per 1, 2, 3 e 4 trimestre dell’anno 2007 relativamente al tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi dovuto ai sensi della L. n. 549 del 1995 e della L.R. n. 42 del 1998 (c.d. “ecotassa”) per un importo complessivo di Euro 131.278,10

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso ed annullava l’accertamento rilevando che il ritardo nel versamento del tributo del gestore alla Regione era stato causato dal ritardo nel versamento medesimo da parte dei Comuni

3. La sentenza veniva impugnata dalla Regione Lazio e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello osservando: a) che dal chiaro ed inequivocabile tenore della norma si evince che unico destinatario del tributo è il gestore dell’impianto nei cui confronti ricadono anche le conseguenze del tardivo pagamento salvo il diritto di rivalsa, anche per le sanzioni ed interessi, nei confronti dei Comuni che si sono resi inadempienti; b) che la norma nazionale non si pone in contrasto con quella di fonte comunitaria in quanto la normativa sovranazionale non ha messo in discussione il criterio di legittimità passiva previsto dalla norma italiana ma ha posto l’accento sull’adeguatezza della tutela posta del gestore rispetto alle inadempienze dei soggetti conferenti.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione Ecologia Viterbo srl sulla base di due motivi. Ha resistito la Regione Lazio depositando controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 267 del Trattato CE del 25.3.1957, art. 10 comma 1 e art. 117 Cost., comma 1 nonchè degli artt. 12,14, 43 e 46 CE, dell’art. 10 Direttiva del Consiglio 26.4.1999 n. 1999/31/CE e della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29.6.2000 nr 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR compiuto alcuna verifica sulla presenza nell’ordinamento nazionale di misure volte a garantire che il rimborso del tributo avvenisse effettivamente ed in tempo breve e che fosse possibile il recupero da parte del gestore di tutti i costi del servizio compresi gli interessi e le sanzioni eventualmente inflitte in ragione del ritardo nel pagamento da parte degli utenti con ciò disattendendo i principi enunciati nella decisione della Corte di Giustizia del 25.2.2010 in relazione alla sentenza nella causa C-172/08.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 12,14, 43 e 46 CE, dell’art. 10 Direttiva del Consiglio 26.4.1999 n. 1999/31/CE e della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29.6.2000 n. 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene la ricorrente che nell’anno di imposta non esistevano adeguate misure idonee alla tutela dei gestori delle discariche per il recupero effettivo del tributo a breve termine e per le ripercossione sul prezzo dello smaltimento anche degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte ai gestori in ragione del ritardo e, di conseguenza, la CTR, prendendo atto di tale situazione avrebbe dovuto disapplicare la norma interno in contrasto con quella comunitaria.

2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione. Essi sono infondati.

2.1 La normativa statale e regionale di settore (L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 26-31, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3,comma 3 e ad L.R. n. 42 del 1998, art. 5) prevede il seguente meccanismo di riscossione della cosiddetta ” ecotassa”: a) stipula di convenzione tra Regione impresa per lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti; b) determinazione del tributo in base alla quantità dei rifiuti conferiti dai Comuni con termini e modalità di pagamento regolamentati da legge regionale; c) pagamento del tributo da parte del gestore alla Regione, individuato quale soggetto passivo dell’imposta, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui è avvenuto il deposito dei rifiuti con applicazione nei confronti del gestore di sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento; d) addebito del tributo dal gestore ai Comuni utenti unitamente al costo del servizio.

2.1 La finalità della tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. Ecotassa) è di natura espressamente ambientale e segnatamente di disincentivare la produzione di rifiuti stimolando, dall’altro, forme di smaltimento o di riciclaggio più compatibili con l’ambiente, mentre il meccanismo di riscossione per una maggiore efficienza tributaria in termini di rafforzamento del credito di imposta prevede che il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta sia il gestore che non è il soggetto che ha messo in atto il comportamento dannoso della produzione di rifiuti. In adempimento del principio, di matrice comunitaria, ” chi inquina paga” i costi del servizio di gestione sono poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti e, appunto, sulle amministrazioni locali, tenute alla razionale organizzazione e gestione del servizio di raccolta dei rifiuti medesimi.

2.2 Questa Corte (Cass. n. 19311/2011,24094/201426196/2018) ha avuto occasione di osservare che “l’ordinamento conosce anche casi nei quali non c’è coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria”, ed in tale “categoria di ipotesi (…) rientra anche la situazione del gestore di discarica rispetto all’obbligo di pagamento dell’ecotassa, così che nessuna anomalia può cogliersi nella previsione normativa della L. n. 549 del 1995, art. 3 che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo però, sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull’utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che è sul secondo soggetto che il tributo è destinato effettivamente ad incidere”.

2.3 La Corte di Giustizia con sentenza del 25 febbraio 2010 in causa C-172/08, ha affermato la conformità del tributo al diritto comunitario, stabilendo che: “l’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori”. Si legge nella sentenza emessa dalla Corte di Giustizia che ” a termini dell’art. 10 della direttiva 1999/31, gli Stati membri adottano misure affinchè tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio della discarica siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica medesima. Tuttavia tale norma non impone agli Stati membri alcun metodo specifico per quanto attiene al finanziamento dei costi delle discariche che può, a scelta dello Stato membro interessato, essere indifferentemente assicurato mediante una tassa, un canone o qualsiasi altra modalità. Ne consegue che l’art. 10 della direttiva 1999/31 non osta a che uno Stato membro istituisca un tributo sul deposito di rifiuti la cui corresponsione gravi sui gestori delle discariche e che venga poi ripercossa sul detentore dei rifiuti che li deposita in discarica. Detto articolo non osta nemmeno alla comminazione di sanzioni a carico del gestore che versi il tributo con ritardo, atteso che la previsione di tale sanzione, al pari dell’individuazione del soggetto passivo di un tributo di tal genere, ricade nella sfera di competenza dei soli Stati membri…… Conseguentemente, se uno Stato membro può istituire un tributo sui rifiuti a carico dei gestori delle discariche che debba essere rimborsato ai medesimi dalle amministrazioni che depositano i rifiuti in discarica, ciò è subordinato alla condizione che tale sistema fiscale sia accompagnato da misure dirette a garantire che il rimborso del tributo avvenga effettivamente e a breve termine al fine di non far gravare sui gestori stessi delle discariche oneri di gestione eccessivi derivanti da ritardi nei pagamenti da parte delle dette amministrazioni, pregiudicando in tal modo il principio “chi inquina paga”. In effetti, far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe ad imputare ai medesimi costi connessi allo smaltimento dei rifiuti che essi non hanno prodotto ma di cui garantiscono semplicemente lo smaltimento nell’ambito della loro attività di prestatori di servizi.”. E’ stato inoltre autorevolmente sostenuto (cfr. Cass. 13465/2012) che lo stesso principio “chi inquina paga” (recepito nell’Atto Unico Europeo del 17.2.1986 con la conseguente introduzione nel Trattato dell’art. 130R, secondo la numerazione dell’epoca, oggi divenuto art. 174, in cui le esigenze connesse con la salvaguardia dell’ambiente sono elevate al rango di componente delle politiche della Comunità) ha una funzione essenzialmente programmatica e non costituisce norma direttamente applicabile, giacchè esso non specifica dettagliatamente il contenuto delle obbligazioni poste in capo ai responsabili, tanto che la sua capacità normogenetica è stata ricondotta alla sola materia della riparazione del danno

2.4 Ciò premesso va rilevato come la normativa statale e regionale tramite il meccanismo della rivalsa di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 26, assicura al gestore lo strumento che consente di traslare gli effetti economici del tributo su chi conferisce i rifiuti.

2.5 Come insegna questo Collegio (cfr. Cass. nr 13123/2016) la sanzione è direttamente riferibile ad un comportamento del gestore che consiste nel mancato rispetto del termine ad esso imposto dalla legge di pagare il tributo del quale è soggetto passivo immediato. Ove fosse ritenuta sostenibile la diretta imputabilità dell’inadempimento della società gestrice al pagamento del tributo ai ritardi degli enti conferitori nell’adempimento delle loro obbligazioni al creditore sarebbe consentito, secondo i principi generali del diritto nazionale desumibili dagli artt. 1223,1224 e 2056 c.c. ed applicabili anche quando soggetto debitore è la pubblica amministrazione, l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del soggetto responsabile per il recupero delle spese per l’eliminazione delle conseguenze dannose fra le quali vengono annoverate anche quelle “di natura fiscale non evitabili dal creditore in relazione alle disposizioni di legge vigenti” (cfr. Cass. nr 10023/1997 e 1688/2010).

2.6 La possibilità di esperire fruttuosamente e in tempi rapidi azione di rivalsa per il recupero della sanzione connessa ad un eventuale ritardo del soggetto conferitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni, rimessa all’iniziativa del gestore stesso, è assicurata dal sistema di tutela del credito previsto dal diritto interno, o attraverso il ricorso a strumenti negoziali (assicurazione, polizze fideiussorie), il cui costo evidentemente andrà incluso nel corrispettivo per il servizio reso, o alle azioni giudiziarie ordinarie cautelari o monitorie.

2.7 La corte territoriale nell’affermare la compatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria si è attenuta ai principi sopra affermati.

3 Il ricorso va, dunque, rigettato. Sussistono giusti motivi in relazione al consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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