Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19325 del 02/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.02/08/2017), n. 19325
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19077-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.T.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 19/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Udine. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento, in materia IRPEF per gli anni 2007-2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’accertamento sintetico sarebbe stato illegittimo, giacchè l’Ufficio avrebbe dovuto instaurare un previo contraddittorio con il contribuente, anche con riguardo ai periodi d’imposta precedenti il 2009.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 78 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’accertamento sintetico tramite redditometro, valido ratione temporis per l’anno in questione, non avrebbe necessitato dell’instaurazione di alcun contraddittorio preventivo con il contribuente;
che l’intimato non si è costituito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Sez. 6-5, n. 11283 del 31/05/2016; Sez. 6-5, n. 21041 del 06/10/2014);
che la CTR non si è adeguata ai predetti principi;
che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017