Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19324 del 22/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 22/09/2011), n.19324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LA VALDOTAINE SRL in persona dell’Amministratore Unico, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato

PONTECORVO EDOARDO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUADAGNINI MATTEO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DOGANE DI AOSTA in persona del Direttore

pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 151/2006 della COMM. TRIB. REG. di AOSTA,

depositata l’08/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBERINI, delega Avvocato

PONTECORVO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato alla Agenzia delle Dogane il 20 giugno 2007, la Srl LA VALDOSTAINE, impugna la “sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Aosta sez. 1^, depositata l’8 giugno 2006” (v. epigrafe del ricorso), non “notificata al procuratore domiciliatario avv. Simonetta Biondo”.

L’Agenzia intimata resiste con controricorso ed eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso, perchè tardivo.

Osserva l’Agenzia che copia della sentenza impugnata è stata notificata alla società La Valdostaine, in data 26 maggio 2006, presso lo studio legale degli avvocati Saracco e Formentin, in (OMISSIS), quale domicilio elettivo indicato nell’atto di appello. Conseguentemente, osserva ancora l’Agenzia, il termine per proporre ricorso per cassazione è scaduto il 25 luglio 2006 e, quindi, l’odierno ricorso, notificato dopo circa un anno dalla scadenza del termine non può che essere dichiarato inammissibile.

La difesa della società ricorrente replica alla eccezione con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Non contesta l’avvenuta notifica presso lo studio degli avvocati Saracco e Formentin, ma ne eccepisce la invalidità, sul rilievo che nel corso del giudizio di appello, la società aveva nominato un nuovo codifensore nominandolo anche proprio domiciliatario. Pertanto, la notifica effettuata presso il precedente domiciliatario dovrebbe ritenersi inidonea a far decorrere i termini.

La tesi sostenuta dalla parte privata non appare condivisibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, “Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti della segreteria della commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Ne consegue che in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato” (Cass. 12968/03).

Nella specie, non risulta che vi sia stata notifica della denuncia di variazione del domicilio. La difesa della società non ignora la giurisprudenza citata, ma ne chiede la revisione sul rilievo che la denuncia di variazione sarebbe necessaria soltanto per le variazioni di domicilio che avvengano al di fuori del processo e non per quelle di tipo endoprocessuale. 11 Collegio non ritiene di seguire l’interpretazione prospettata dalla parte ricorrente, che fa leva su una distinzione (variazioni endoprocessuali e variazioni non endoprocessuali) di dubbia valenza e comunque non autorizzata dal testo univoco del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17. Peraltro, la decisione citata, al contrario di quanto afferma la società ricorrente, non costituisce una pronuncia isolata, essendo stata confermata con sentenza 3088/2005.

Conseguentemente, attesa la validità della notifica della sentenza, ne deriva la intempestività del ricorso proposto dalla Srl LA VALDOSTAINE e, quindi la sua inammissibilità.

Quanto sopra evidenziato esonera il Collegio dal rilevare altri eventuali profili di inammissibilità del ricorso, come la errata indicazione della data del deposito della sentenza impugnata (nell’epigrafe del ricorso viene indicata la data dell’8 giugno 2006, mentre la sentenza depositata reca la data dell’8 maggio 2006 e a p. 4 del ricorso viene indicata la data del 9 maggio 2006) e la incompletezza della indicazione, priva del numero della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3500,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011

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