Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19324 del 07/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 07/07/2021), n.19324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3956-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL’UMILTA’

49, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO LUTRARIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE SIMONETTI;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41-5/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2017 R.G.N. 7069/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23,

comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020,

n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da C.M., nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda proposta dal lavoratore volta a conseguire la differenza tra quanto aveva percepito, quale iscritto alla Scuola di specializzazione in medicina preventiva e igiene negli anni accademici 1997-2001, in base al D.Lgs. n. 257 del 2001, ed il differente trattamento economico previsto dal D.P.C.M. 7 marzo 2007, emanato in base al D.Lgs. n. 368 del 1999, che secondo il ricorrente avrebbe recepito la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993.

2. La Corte d’Appello ha affermato che non vi era inadempimento dello Stato rispetto alla suddetta direttiva 93/16/CEE.

Tale direttiva non aveva innovato la materia, ma aveva proceduto ad una sistematizzazione delle precedenti direttive, con la conseguenza che non aveva ingenerato alcun obbligo a carico dello Stato.

Dunque, non poteva trovare applicazione il D.P.C.M. invocato dal ricorrente. Nè ciò poteva dar luogo a disparità di trattamento tra gli specializzandi.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un articolato motivo di ricorso, assistito da memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica.

4. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il ricorso è stato trattato con il rito cartolare ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 8-bis, convertito, con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione delle direttive n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, e n. 93/16 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, in relazione alla L. n. 266 del 2005, al D.P.C.M. 7 marzo 2007, al D.Lgs. n. 257 del 1991, e al D.Lgs. n. 368 del 1999.

Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e in ogni caso motivazione incongrua, inidonea giustificare la decisione, priva di correttezza giuridica e di coerenza logico formale.

1.1. Viene censurata la statuizione che non ha accertato e dichiarato la responsabilità dello Stato per mancato e/o parziale recepimento delle direttive comunitarie indicate nel motivo di ricorso, rigettando le richieste del ricorrente.

In particolare, si censura la statuizione che ha affermato che la direttiva 93/16/CEE non aveva innovato nella materia, mentre, proprio in ragione del carattere di novità della stessa, doveva trovare applicazione nella specie il D.P.C.M. 7 marzo 2007, con la conseguente attribuzione, a titolo di risarcimento, della retribuzione riconosciuta dal medesimo.

La completa attuazione della normativa Europea poteva dirsi intervenuta solo con la L. n. 266 del 2005 e con il successivo D.P.C.M. 7 marzo 2007, con la conseguenza che, in ragione del diploma di specializzazione conseguito, esso ricorrente aveva diritto a titolo di risarcimento ad una somma pari a quella riconosciuta dalla L. n. 370 del 1999, art. 11.

2. La censura è in parte inammissibile, atteso che nella specie l’esposizione del motivo risulta generica, e dunque carente in relazione a quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., quanto all’individuazione di “fatti” controversi in senso tecnico, nonchè all’evidenziazione del carattere decisivo degli stessi, inteso come idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz’altro una diversa ricostruzione del fatto.

Occorre rilevare, poi, che la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’art. 360, c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, che non sono ravvisabili nella specie in ragione del percorso motivazionale della decisione impugnata.

2.1. Gli ulteriori profili di censura, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non sono fondati.

2.2. La questione ha già costituito oggetto di esame da parte della Corte (ex aliis, Cass.. n. 6355 del 2018, n. 8380 del 2020, n. 1677 del 2021), ai cui principi si intende dare continuità.

Si è in particolare osservato (citate Cass., n. 6355 del 2018, Cass., n. 1677 del 2021) che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive CEE n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratti formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Tale contratto, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost., ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto.

Ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono divenuti applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007; il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato, quindi, in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007.

Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 si è espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico).

2.3. Questa Corte ha quindi ribadito che la direttiva CEE n. 93/16 non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.

La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

L’importo della predetta borsa di studio è, dunque, da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunzie di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa” (l’indirizzo trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria).

Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.

Nell’ottica descritta, in ragione dei principi, già affermati da questa Corte, sopra richiamati, sono prive di fondamento le doglianze formulate dal ricorrente con riguardo alla disciplina applicabile alla fattispecie.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2021

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