Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19324 del 02/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/08/2017, (ud. 21/06/2017, dep.02/08/2017),  n. 19324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19073-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE DI GUGLIANO SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCA BECHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva accolto l’appello della s.r.l. Gugliano contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Prato. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della società avverso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, per l’anno 2005;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato che, per un verso, non sarebbe stato rispettato il principio del contraddittorio endoprocedimentale e che, per altro verso, il valore normale desumibile dalle banche dati assumerebbe unicamente il valore di elemento indiziario.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1 e art. 7 nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nn. 2 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, trattandosi di accertamento “a tavolino”, avrebbe dovuto escludersi la vigenza di un obbligo preventivo di contraddittorio endoprocedimentale;

che, col secondo, denunzia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, concernente il divario riscontrato dall’Ufficio tra i corrispettivi indicati nei contratti preliminari e quelli dichiarati nei contratti definitivi;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che, invero, è concettualmente erroneo cumulare in un’unica valutazione, IRPEG, IRAP ed IVA, ai fini del contraddittorio preventivo, così come ha fatto la CTR toscana;

che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini IRPEG ed IRAP, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015); che infatti, l’Amministrazione finanziaria è gravata del suddetto obbligo generale solo per i tributi “armonizzati” come l’IVA, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015);

che la società non risulta aver assolto l’onere di enunciare le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere, ove il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato;

che anche il secondo motivo è fondato, posto che la CTR ha omesso di esaminare i prezzi contenuti nei contratti preliminari, che avrebbero potuto avere valenza decisiva nell’accertamento di un ricavo occulto;

che la CTR non si è adeguata ai-:predetti principi;

che deve in definitiva procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2017

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